Regolamento (UE) 2022/2463
Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce per il 2023 un pacchetto di sostegno finanziario straordinario all’Ucraina, volto a colmare il fabbisogno di finanziamento del bilancio statale e a sostenere stabilità macrofinanziaria, riabilitazione e avvio della ricostruzione. La misura combina prestiti fino a 18 miliardi di EUR, contributi volontari degli Stati membri in forma di garanzie e un contributo in conto interessi, con possibilità di ulteriori fondi a fondo perduto. L’erogazione è subordinata a prerequisiti politici e a condizioni inserite in un protocollo d’intesa, con controllo della Commissione e informativa periodica a Parlamento e Consiglio.
Istituisce uno strumento di assistenza macrofinanziaria + per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 mediante prestiti, sostegno a fondo perduto e contributo in conto interessi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica al sostegno dell’Unione all’Ucraina nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con erogazione dei prestiti possibile fino al 31 marzo 2024. Riguarda l’Ucraina quale beneficiario, la Commissione europea quale soggetto attuatore, gli Stati membri quali potenziali garanti e contributori, nonché, per gli importi aggiuntivi a fondo perduto, anche paesi terzi e altri terzi interessati. Sono escluse dalla copertura tramite la garanzia per le azioni esterne le passività finanziarie derivanti dai prestiti concessi ai sensi del regolamento; il sostegno è subordinato al rispetto di prerequisiti democratici, Stato di diritto e diritti umani e alla conclusione di accordi specifici con la Commissione.
Regolamento (UE) 2022/2463: strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)
Il regolamento istituisce un quadro straordinario di sostegno finanziario dell’Unione all’Ucraina per il 2023, in un contesto di guerra di aggressione russa, grave squilibrio del bilancio statale ucraino e urgenza di finanziamento. La misura si inserisce nel più ampio sostegno dell’Unione all’Ucraina e mira a garantire assistenza rapida, prevedibile e coordinata, connessa anche alla riabilitazione e alla preparazione della ricostruzione.
Finalità e logica dello strumento
L’obiettivo generale è colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina nel 2023, fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate. Lo strumento è concepito per sostenere la stabilità macrofinanziaria, alleggerire i vincoli finanziari esterni e interni e, se del caso, finanziare la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, in una prospettiva di integrazione europea.
La struttura dello strumento riflette un approccio graduale: al sostegno macrofinanziario si affiancano il sostegno a fondo perduto e un contributo in conto interessi, nonché la possibilità di contributi aggiuntivi da Stati membri, paesi terzi e altri soggetti interessati. Il regolamento richiama anche la necessità di coerenza con l’azione esterna dell’Unione e con gli strumenti complementari di vicinato e aiuto umanitario.
Ambito temporale e dotazione finanziaria
Il sostegno sotto forma di prestiti è disponibile per un importo massimo di 18 miliardi di EUR nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024. Oltre a ciò, è previsto un sostegno aggiuntivo per coprire il contributo in conto interessi nel periodo 2023-2027, con possibilità di prosecuzione oltre il 2027 se necessario.
Il regolamento prevede inoltre importi ulteriori che possono essere messi a disposizione come sostegno a fondo perduto, sia nell’ambito del protocollo d’intesa sia attraverso programmi UE richiamati dal testo, in particolare quelli relativi a vicinato/cooperazione internazionale e aiuti umanitari.
Settori di intervento
Lo strumento finanzia in particolare:
- il fabbisogno di finanziamenti necessario a mantenere la stabilità macrofinanziaria;
- il ripristino di infrastrutture essenziali, incluse infrastrutture energetiche, idriche, di trasporto e sociali;
- riforme settoriali e istituzionali, comprese le riforme anticorruzione e giudiziaria;
- la preparazione della ricostruzione dell’Ucraina;
- l’allineamento del quadro normativo ucraino al diritto dell’Unione e l’integrazione nel mercato unico;
- il rafforzamento della capacità amministrativa, anche tramite assistenza tecnica.
Garanzie degli Stati membri e copertura finanziaria
Poiché il regolamento esclude, allo stato, la copertura tramite la garanzia per le azioni esterne, il sistema di protezione finanziaria si fonda su garanzie volontarie degli Stati membri. Tali garanzie sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta, e coprono fino a 18 miliardi di EUR di prestiti.
La ripartizione è proporzionale al peso di ciascuno Stato membro sul RNL totale dell’Unione, secondo il criterio di contribuzione definito negli articoli 5 e 6. Le garanzie si attivano mediante accordi bilaterali con la Commissione, disciplinati da regole uniformi. In caso di mancato adempimento di uno Stato membro, la Commissione può attivare garanzie aggiuntive a carico degli altri Stati membri; gli importi recuperati dall’Ucraina sono poi rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni.
Il regolamento prevede anche che, se in futuro una modifica del quadro finanziario pluriennale consentirà la copertura a bilancio dell’Unione oltre i massimali del QFP, le garanzie degli Stati membri cessino di essere richiamabili.
Condizioni politiche e prerequisiti
La concessione del sostegno è subordinata a un prerequisito politico essenziale: l’Ucraina deve continuare a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, incluso un sistema parlamentare multipartitico, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
Commissione e Servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto di tale prerequisito per tutta la durata dello strumento, tenendo conto anche della situazione in Ucraina e degli effetti della legge marziale. Il sostegno può essere sospeso, ridotto o annullato se tali condizioni vengono meno o se il fabbisogno finanziario del Paese diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali.
Protocollo d’intesa, condizioni e rendicontazione
La Commissione conclude con l’Ucraina un protocollo d’intesa che costituisce il fulcro operativo dello strumento. Il protocollo definisce:
- le condizioni inerenti alle politiche;
- la programmazione finanziaria indicativa;
- gli obblighi di rendicontazione.
Le condizioni politiche riguardano, in particolare, la sana gestione finanziaria, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e alle frodi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la creazione di un quadro trasparente e responsabile per la gestione della riabilitazione e della ricostruzione. È prevista la possibilità di riesame intermedio e di modifica del protocollo.
Gli obblighi di rendicontazione, inseriti nel protocollo, devono garantire efficienza, trasparenza e responsabilità nell’utilizzo delle risorse. La Commissione verifica periodicamente l’adempimento di tali obblighi e i progressi sulle condizioni politiche, informando Parlamento e Consiglio.
Erogazione del sostegno e controlli
L’erogazione avviene in rate, con calendario stabilito dalla Commissione. Prima di ogni pagamento l’Ucraina deve presentare una richiesta di fondi accompagnata da una relazione conforme al protocollo d’intesa.
La Commissione decide l’erogazione solo se risultano soddisfatti:
- il prerequisito democratico e di Stato di diritto;
- l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione;
- progressi soddisfacenti verso le condizioni politiche.
Prima di erogare l’importo massimo, la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni previste nel protocollo. Durante l’attuazione è inoltre prevista una valutazione operativa della solidità dei meccanismi finanziari, amministrativi e di controllo dell’Ucraina.
Prestiti, contributo in conto interessi e sostegno a fondo perduto
Per i prestiti, la Commissione è autorizzata ad assumere finanziamenti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie secondo la strategia di finanziamento diversificata del regolamento finanziario. I prestiti hanno durata massima di 35 anni.
Il regolamento deroga al regime ordinario del regolamento finanziario consentendo che l’Unione si faccia carico degli interessi mediante un contributo in conto interessi e copra, entro i limiti previsti, le spese amministrative connesse all’assunzione ed erogazione dei prestiti, esclusi i costi relativi al rimborso anticipato. L’Ucraina può chiedere tale contributo ogni anno.
Il sostegno a fondo perduto è disciplinato da un accordo di finanziamento separato con la Commissione, che deve includere misure di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, controlli, audit, prevenzione delle frodi, contrasto alle irregolarità e recupero dei fondi.
Informazione istituzionale, comitato e reporting
La Commissione informa costantemente Parlamento europeo e Consiglio sull’evoluzione dello strumento, sulle erogazioni e sugli sviluppi operativi, fornendo tempestivamente i documenti pertinenti e motivando senza indugio eventuali sospensioni o annullamenti.
L’attuazione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, e le disposizioni di esecuzione seguono la procedura d’esame.
Relazioni e valutazione finale
È prevista una relazione annuale della Commissione sull’attuazione del capo I, comprensiva della valutazione dei progressi, della situazione economica dell’Ucraina e del nesso tra condizioni del protocollo d’intesa e decisioni di erogazione. Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità, la Commissione presenta inoltre una valutazione ex post sui risultati, sull’efficienza e sul contributo dello strumento agli obiettivi perseguiti.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione dello strumento e forme di sostegno
L’articolo 1 istituisce lo strumento di sostegno all’Ucraina (assistenza macrofinanziaria +) e prevede tre forme di finanziamento: prestiti, sostegno a fondo perduto e contributo in conto interessi. Il regolamento disciplina anche obiettivi, finanziamento, forme di intervento e regole di erogazione.
Obiettivi generali e specifici
L’articolo 2 individua come obiettivo generale l’assistenza finanziaria a breve termine, prevedibile, continuativa, ordinata e tempestiva, con eventuale finanziamento della riabilitazione e del sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica. Gli obiettivi specifici comprendono stabilità macrofinanziaria, alleggerimento dei vincoli finanziari, riforme orientate alla preadesione, rafforzamento istituzionale e ripristino delle funzioni e infrastrutture essenziali.
Settori finanziabili
L’articolo 3 individua i settori di intervento: fabbisogno di finanziamento per la stabilità macrofinanziaria; ripristino di infrastrutture essenziali e di infrastrutture sociali strategiche; riforme anticorruzione, giudiziarie e istituzionali; preparazione della ricostruzione; allineamento normativo al diritto UE e integrazione nel mercato unico; rafforzamento della capacità amministrativa, anche tramite assistenza tecnica.
Dotazione massima e contributi aggiuntivi
L’articolo 4 fissa un importo massimo di 18 miliardi di EUR in prestiti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, con erogazione fino al 31 marzo 2024. Prevede inoltre sostegno aggiuntivo dal 2023 al 2027 per coprire il contributo in conto interessi e ulteriori importi a fondo perduto, eventualmente finanziabili anche da Stati membri, paesi terzi e terzi interessati.
Garanzie degli Stati membri e criterio di contribuzione
Gli articoli 5 e 6 prevedono garanzie volontarie, irrevocabili, incondizionate e su richiesta da parte degli Stati membri fino a 18 miliardi di EUR, ripartite secondo la quota di RNL di ciascuno Stato membro. Le garanzie entrano in vigore con i relativi accordi con la Commissione, possono essere attivate in caso di mancato pagamento dell’Ucraina e sono soggette a meccanismi di riparto, attivazione aggiuntiva e rimborso degli importi recuperati.
Contributi finanziari di Stati membri e terzi
L’articolo 7 consente agli Stati membri di contribuire agli importi relativi al sostegno aggiuntivo e di versare importi ulteriori, nonché ai paesi terzi e ad altri terzi interessati di contribuire al sostegno a fondo perduto. Tali contributi sono qualificati come entrate con destinazione specifica esterne.
Prerequisito politico
L’articolo 8 subordina la concessione del sostegno al permanere in Ucraina di meccanismi democratici effettivi, di un sistema parlamentare multipartitico, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Commissione e SEAE monitorano il prerequisito per tutta la durata dello strumento.
Protocollo d’intesa e condizioni politiche
L’articolo 9 impone la conclusione di un protocollo d’intesa con l’Ucraina, che definisce condizioni politiche, programmazione finanziaria indicativa e obblighi di rendicontazione. Le condizioni includono sana gestione finanziaria, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, antifrode, prevenzione dei conflitti di interesse e quadro trasparente per la gestione di riabilitazione e ricostruzione; è previsto un riesame intermedio.
Rendicontazione e controllo
L’articolo 10 prevede obblighi di rendicontazione inseriti nel protocollo d’intesa per garantire efficienza, trasparenza e responsabilità nell’uso dei fondi. La Commissione verifica periodicamente l’attuazione degli obblighi e dei progressi sulle condizioni politiche e informa Parlamento europeo e Consiglio.
Erogazione in rate e decisione di pagamento
Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che il sostegno è erogato in rate, secondo un calendario fissato dalla Commissione. Prima di ogni erogazione l’Ucraina presenta una richiesta corredata da relazione; la Commissione valuta il rispetto del prerequisito, l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione e i progressi verso le condizioni politiche.
Riduzione, sospensione o annullamento
L’articolo 13 consente alla Commissione di ridurre, sospendere o annullare il sostegno se il fabbisogno finanziario dell’Ucraina diminuisce radicalmente o se i requisiti per l’erogazione non sono soddisfatti.
Valutazione operativa e informazione istituzionale
Gli articoli 14 e 15 prevedono una valutazione operativa della solidità dei meccanismi finanziari, amministrativi e di controllo dell’Ucraina e obblighi di informazione costante verso Parlamento e Consiglio, inclusa la comunicazione immediata dei motivi di sospensione o annullamento.
Prestiti, contributo in conto interessi e sostegno a fondo perduto
L’articolo 16 autorizza la Commissione ad assumere prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie; la durata massima dei prestiti è 35 anni. L’articolo 17 prevede un contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative, richiedibili annualmente dall’Ucraina. L’articolo 18 disciplina l’accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto, comprensivo di tutele degli interessi finanziari dell’Unione, controlli, audit, antifrode e recupero fondi.
Governance, relazione annuale ed entrata in vigore
L’articolo 19 rinvia alla procedura di comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L’articolo 20 impone una relazione annuale sull’attuazione e una valutazione ex post entro due anni dal termine del periodo di disponibilità. L’articolo 21 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
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