Regolamento (UE) 2022/2457
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2457 della Commissione del 14 dicembre 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il precedente regime antidumping applicabile a determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. A seguito di un riesame avviato per verificare la posizione di un nuovo produttore esportatore indiano, la Commissione riconosce a Urja Products Private Limited il diritto all’esenzione dalle misure estese. Il testo aggiorna quindi l’elenco dei soggetti esentati e disciplina le condizioni documentali per beneficiare dell’esenzione, oltre a sospendere la registrazione delle importazioni avviata in pendenza del riesame.
Modifica del regime antidumping sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con concessione dell’esenzione a Urja Products Private Limited.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. La disciplina riguarda in particolare le merci originarie della Repubblica popolare cinese e quelle spedite dall’India, dall’Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dall’originaria dichiarazione doganale; prevede però esenzioni per specifici produttori esportatori elencati nel testo, tra cui, per effetto della presente modifica, Urja Products Private Limited. Si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento antidumping sui tessuti in fibra di vetro a maglia aperta
Il regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese e, per effetto di precedenti estensioni antielusione, anche per le merci spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia. La modifica deriva da un riesame avviato per valutare la richiesta di esenzione presentata da un nuovo produttore esportatore indiano, Urja Products Private Limited.
Contesto normativo e misure già in vigore
Le misure antidumping definitive erano state inizialmente istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011. Successivamente esse sono state estese, in seguito a inchieste antielusione, alle importazioni spedite dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, nonché dall’India e dall’Indonesia; ulteriori misure hanno riguardato anche tessuti in fibra di vetro leggermente modificati. Il regime vigente prima della presente modifica era quello del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788.
Oggetto del riesame e del procedimento
La domanda di esenzione è stata presentata il 23 agosto 2021 da Urja Products Private Limited. La Commissione ha ritenuto che la domanda contenesse elementi sufficienti per aprire un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 è stato avviato il riesame del regolamento 2017/1993 nei confronti del richiedente, disposta la registrazione delle relative importazioni e, in via provvisoria, abrogati i dazi per le importazioni effettuate dal medesimo operatore.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm e peso superiore a 35 g/m2, esclusi i dischi in fibra di vetro. Le merci sono individuate da specifici codici NC e TARIC, riportati nel regolamento, con funzione meramente informativa.
Valutazione dei criteri per l’esenzione
La Commissione ha verificato i quattro requisiti richiesti dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base:
- mancata esportazione nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 aprile 2012 - 31 marzo 2013);
- assenza di collegamenti rilevanti con produttori o esportatori soggetti alle misure;
- effettive esportazioni nell’Unione nel 2021 verso due società UE;
- assenza di coinvolgimento in pratiche di elusione, anche alla luce del fatto che la società ha prodotto integralmente le quantità esportate e non ha importato materie prime dalla Cina per la produzione del prodotto interessato.
La Commissione conclude quindi che Urja Products Private Limited soddisfa i criteri per l’esenzione ed è opportuno includerla nell’elenco dei soggetti esentati dalle misure antidumping in vigore.
Effetti sulla disciplina antidumping e condizioni operative
L’articolo 1 aggiorna il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, includendo Urja Products Private Limited tra i produttori/esportatori esentati. Restano confermate le esenzioni già riconosciute a Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd. Tuttavia, l’esenzione opera solo se le autorità doganali degli Stati membri ricevono una fattura commerciale valida conforme all’allegato II; in mancanza, torna applicabile il dazio antidumping ordinario.
Registrazione delle importazioni e profili retroattivi
L’articolo 2 dispone la sospensione della registrazione delle importazioni introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/651. Inoltre, non possono essere riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate nel corso del procedimento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del dazio antidumping definitivo
L’articolo 1 sostituisce i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, confermando il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, con codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 e relativi codici TARIC. Le misure restano estese alle importazioni spedite da India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata, con specifiche esenzioni per Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre Pvt. Ltd e, per effetto del presente regolamento, Urja Products Private Limited.
Esenzione subordinata a fattura commerciale valida
L’esenzione per le società espressamente menzionate è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme ai requisiti dell’allegato II del regolamento. In assenza della fattura conforme, si applica il dazio antidumping ordinario previsto dal paragrafo 1.
Esito del riesame e riconoscimento dell’esenzione a Urja Products Private Limited
La Commissione conclude che Urja Products Private Limited soddisfa i criteri dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con operatori soggetti alle misure, effettive esportazioni nell’Unione dopo tale periodo e assenza di pratiche di elusione. La società viene quindi aggiunta all’elenco dei soggetti esentati dalle misure antidumping in vigore.
Sospensione della registrazione e assenza di riscossione retroattiva
L’articolo 2 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/651. Inoltre stabilisce che non sono riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e precisa che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2454
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2458
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2463
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2472
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2495
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2467
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →