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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2458

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione del 14 dicembre 2022 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione

Normativa europea32022R2458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone ulteriori detrazioni dai contingenti di pesca del 2022 per alcuni Stati membri, in applicazione dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando i superamenti di contingente non potevano essere compensati sullo stesso stock. Introduce anche una ripartizione su due anni, anziché su tre, della detrazione dovuta dal Portogallo per il superamento del contingente di acciuga del 2021. Inoltre, aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, integrando nuove o corrette detrazioni, in particolare per il marlin bianco della Francia.

Applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca 2022 per vari stock ittici, in conseguenza di superamenti dei contingenti negli anni precedenti, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati dai superamenti di contingenti di pesca e dalle conseguenti detrazioni per il 2022, in particolare Spagna, Francia, Lituania, Polonia, Portogallo, Irlanda e altri Stati membri elencati negli allegati. Riguarda i contingenti di pesca fissati per il 2022 dai regolamenti (UE) 2021/91, 2021/1888, 2022/109 e 2022/110, nonché le detrazioni già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926. Si applica nell’ambito della politica comune della pesca e del regime di controllo unionale, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri; entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono escluse, in pratica, le situazioni non ricomprese negli stock e nei contingenti indicati negli allegati.

Detrazioni dai contingenti di pesca 2022 e modifica del regolamento (UE) 2022/1926

Il regolamento dà attuazione all’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 in presenza di superamenti di contingenti di pesca registrati negli anni precedenti. Il meccanismo consente alla Commissione di recuperare i quantitativi eccedenti attraverso detrazioni sui contingenti futuri, anche su stock diversi quando il contingente dello stock superato non è disponibile.

Contesto normativo e logica della misura

I considerando ricordano che i contingenti di pesca per il 2021 e per il 2022 erano già stati fissati dai regolamenti del Consiglio richiamati nel testo. La Commissione precisa che, in base all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il superamento di un contingente impone la detrazione dai contingenti futuri dello Stato membro interessato. Viene inoltre richiamato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, che aveva già disposto una serie di detrazioni per superamenti pregressi.

Impossibilità di detrarre sullo stesso stock e ricorso ad altri stock

Il regolamento interviene perché, per alcuni Stati membri, tra cui Spagna, Francia, Lituania e Polonia, alcune detrazioni non erano state applicate con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, in quanto nel 2022 non vi erano contingenti disponibili per lo stock superato. In tali casi, l’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 consente, previa consultazione degli Stati membri interessati, di effettuare la detrazione su altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale.

Gli orientamenti della Commissione del 2022 richiamati nel testo indicano che, di regola, le detrazioni dovrebbero essere effettuate preferibilmente su contingenti assegnati alla stessa flotta che ha superato il contingente. In base alle consultazioni svolte, la Commissione ritiene quindi opportuno procedere alle detrazioni da stock alternativi assegnati agli Stati membri interessati nel 2022.

Casi specifici affrontati nei considerando

Per l’Irlanda, viene chiarito che la razza chiodata nella zona 7d (RJC/07D.) è una sottospecie dello stock "razze" nella zona 7d (SRX/07D.); di conseguenza, la detrazione derivante dal superamento del contingente per la razza chiodata viene effettuata sul contingente di "razze" disponibile per il 2022.

Per il Portogallo, il superamento del contingente di acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) ha determinato una detrazione da calcolare con fattore moltiplicatore 1,4 ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2. Il testo accoglie la richiesta portoghese del 22 agosto 2022 di ripartire la detrazione su tre anni, ma, alla luce delle informazioni scientifiche sulla biomassa dell’acciuga e in attesa di un parametro di riferimento del CIEM, la Commissione ritiene accettabile una ripartizione su due anni anziché su tre.

Per la Francia, dai dati aggiornati trasmessi il 9 settembre 2022 emerge il superamento del contingente condiviso di una tonnellata assegnato alla voce "Altri" per il marlin bianco nell’Oceano Atlantico (WHM/ATLANT_AMS). Poiché le catture dichiarate ammontano a 2 972 kg, la detrazione deve essere effettuata sul contingente di marlin bianco disponibile per il 2022, con fattore moltiplicatore 1,5 ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 3, lettera c). Tale rettifica viene poi inserita nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926.

Contenuto operativo dell’articolo 1 e dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la riduzione dei contingenti di pesca 2022 fissati dai regolamenti del Consiglio richiamati, secondo le detrazioni indicate nell’allegato I. Quest’ultimo elenca, per Stato membro e stock, i quantitativi che non potevano essere detratto dallo stock oggetto di superamento e i quantitativi da sottrarre da stock alternativi.

Tra i casi riportati figurano, in particolare:

  • Spagna: detrazioni applicate, tra l’altro, sul merluzzo bianco 1/2B, in corrispondenza di superamenti relativi a ippoglosso nero, eglefino e altre specie nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2;
  • Francia: detrazione sullo stock di molva azzurra 5B67- per un superamento relativo ai scorfani;
  • Lituania: detrazione sullo sgombro 2CX14- a fronte di superamento per l’aringa 4AB.;
  • Polonia: detrazione sull’aringa 3D-R30 a fronte di superamento per lo sgombro 2A34.;
  • altri Stati membri, tra cui Cipro, Germania, Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia, con i rispettivi quantitativi e stock indicati in tabella.

Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2022/1926

L’allegato II sostituisce il precedente allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, aggiornando la tabella delle detrazioni per gli stock che hanno formato oggetto di superamento. La tabella riporta, per ciascun caso, i contingenti iniziali 2021, gli sbarchi consentiti, le catture totali, il livello di utilizzo, il superamento, gli eventuali fattori moltiplicatori e le detrazioni da applicare nel 2022 e negli anni successivi.

Tra gli elementi più rilevanti:

  • Cipro: detrazione per il pesce spada nel Mediterraneo;
  • Germania e Danimarca: detrazioni per l’aringa 4AB. e, per la Danimarca, anche per il merluzzo bianco nello Skagerrak;
  • Spagna: oltre alle detrazioni su stock alternativi, detrazioni sui propri superamenti di ippoglosso nero, eglefino e altre specie;
  • Francia: detrazione per gli scorfani e per il marlin bianco, con quest’ultimo oggetto di una detrazione di 2 958 kg nella tabella aggiornata;
  • Grecia e Portogallo: detrazioni per tonno rosso; per il Portogallo, inoltre, sono riportate le detrazioni per acciuga, rane pescatrici e nasello;
  • Irlanda: detrazione per l’aringa 6aS, 7b, 7c e per la razza chiodata 7d;
  • Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Svezia ed Estonia: ulteriori casi di superamento e relativa detrazione.

Regole di calcolo e fattori moltiplicatori

Le note all’allegato chiariscono la base di calcolo delle detrazioni. In particolare:

  • il fattore moltiplicatore dell’articolo 105, paragrafo 2, si applica alle detrazioni da superamento e, se il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00;
  • il fattore moltiplicatore addizionale dell’articolo 105, paragrafo 3, si applica solo se il superamento supera il 10 %;
  • la lettera "A" indica un fattore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo negli anni 2019, 2020 e 2021;
  • la lettera "C" indica un fattore addizionale di 1,5 perché lo stock è soggetto a un piano pluriennale.

Sono inoltre richiamate le detrazioni residue da anni precedenti e la possibilità che alcune detrazioni debbano essere effettivamente applicate tenendo conto del contingente disponibile al 19 ottobre 2022.

Decorrenza e forza vincolante

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione e, in quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore ittico e per le autorità nazionali, la conseguenza pratica è l’aggiornamento immediato dei contingenti disponibili e dei saldi residui, con effetto sui piani di pesca e sulle autorizzazioni del periodo 2022 e, per alcune voci, del 2023.

Disposizioni principali

Detrazioni su altri stock per il 2022

L’articolo 1 prevede che i contingenti di pesca fissati per il 2022 dai regolamenti (UE) 2021/91, 2021/1888, 2022/109 e 2022/110 siano ridotti mediante detrazioni applicate ad altri stock, secondo quanto indicato nell’allegato I. La misura opera nei casi in cui non sia stato possibile detrarre lo stock oggetto di superamento per mancanza di contingente disponibile.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926

L’articolo 2 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 con il testo contenuto nell’allegato II del presente regolamento, aggiornando il quadro delle detrazioni relative agli stock che hanno formato oggetto di superamento.

Ripartizione della detrazione del Portogallo

L’articolo 3 stabilisce che la detrazione di 2 954,752 tonnellate applicabile al Portogallo nel 2022 per il superamento del contingente di acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) sia ripartita su due anni. La quota annua è fissata in 1 477,376 tonnellate per il 2022 e per il 2023, fatti salvi ulteriori adeguamenti derivanti da eventuali successivi superamenti.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e sanzioni amministrativegestione dei contingenti itticidiritto alimentare e risorse biologiche marine

Testo integrale

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