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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2495

Regolamento (UE) 2022/2495 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all’accesso alle acque dell’Unione

Normativa europea32022R2495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di dieci anni, fino al 31 dicembre 2032, le deroghe alla regola generale di accesso alle acque dell’Unione prevista dalla politica comune della pesca. Conferma così le restrizioni e i regimi speciali applicabili nelle fasce costiere e nelle regioni ultraperiferiche, ritenuti utili alla conservazione e alla tutela delle attività di pesca tradizionali. Contestualmente sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013, aggiornando l’elenco delle acque costiere, degli Stati membri beneficiari, delle specie autorizzate e dei limiti quantitativi o temporali, anche alla luce del recesso del Regno Unito e di specifiche intese tra Stati membri, in particolare con riferimento all’accesso dei pescherecci italiani nelle acque greche.

Proroga al 31 dicembre 2032 delle restrizioni speciali di accesso alle acque dell’Unione previste dalla politica comune della pesca e aggiornamento dell’allegato I con le zone costiere e le condizioni di accesso per determinati Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione e disciplina l’accesso dei pescherecci alle acque dell’Unione, con particolare riguardo alle deroghe alla regola generale di parità di accesso prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Incide sulle acque costiere entro 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri e, per le regioni ultraperiferiche, entro 100 miglia nautiche, nonché sulle specifiche aree e specie elencate nell’allegato I sostituito. Restano escluse le ipotesi non contemplate dalle deroghe e dalle condizioni territoriali/specie/periodo indicate nell’allegato.

Regolamento (UE) 2022/2495: proroga delle restrizioni all’accesso alle acque dell’Unione

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1380/2013, che disciplina la politica comune della pesca, per prorogare il regime derogatorio in materia di accesso alle acque costiere dell’Unione. La finalità dichiarata è garantire continuità alle misure di conservazione e preservare l’equilibrio socioeconomico delle comunità costiere e delle regioni ultraperiferiche.

Finalità e contesto

I considerando richiamano il principio generale di parità di accesso dei pescherecci dell’Unione alle acque e alle risorse, ma evidenziano che il regolamento 1380/2013 consente deroghe storiche e territorialmente limitate. Tali deroghe hanno prodotto benefici per la conservazione, riducendo lo sforzo di pesca nelle aree più sensibili, e hanno sostenuto la pesca tradizionale e le economie locali, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Proroga delle deroghe fino al 31 dicembre 2032

L’articolo 1 modifica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sostituendo la data di scadenza del 31 dicembre 2022 con il 31 dicembre 2032 nei paragrafi 2, 3 e 4. In questo modo vengono prorogate per dieci anni le restrizioni all’accesso alle acque entro 12 miglia nautiche e, per le regioni ultraperiferiche, entro 100 miglia nautiche dalle linee di base.

Relazione della Commissione

Viene introdotto un nuovo paragrafo 5 all’articolo 5, che impone alla Commissione di presentare entro il 30 giugno 2031 una relazione sull’applicazione dell’articolo 5. La relazione è funzionale alla verifica dell’efficacia delle regole sull’accesso alle acque prima della scadenza delle deroghe prorogate.

Aggiornamento dell’allegato I

Il regolamento sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013, aggiornando la disciplina dettagliata dell’accesso alle acque costiere. L’allegato individua, per ciascuna fascia territoriale, gli Stati membri autorizzati, le specie interessate e, quando previsto, limiti stagionali o quantitativi. In molte ipotesi l’accesso è illimitato; in altre è subordinato a finestre temporali specifiche o a caratteristiche particolari delle attività di pesca.

Principali regimi territoriali e settoriali

Tra i regimi più rilevanti figurano:

  • le acque costiere dell’Irlanda, con accessi autorizzati a Francia, Paesi Bassi, Germania e Belgio per specifiche specie e zone tra 6 e 12 miglia nautiche;
  • le acque costiere del Belgio, con accesso ai Paesi Bassi per tutte le specie e alla Francia per l’aringa;
  • le acque costiere della Danimarca, con autorizzazioni differenziate per Germania, Paesi Bassi, Belgio e Svezia, talora limitate a periodi determinati, come dal 1° giugno al 31 luglio;
  • le acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare, con regimi specifici per Belgio, Paesi Bassi, Germania e Spagna, inclusi limiti stagionali per l’aringa e per alcune specie pelagiche;
  • le acque costiere della Spagna, con accessi a favore della Francia per specie pelagiche e per determinate aree del Mediterraneo e dell’Atlantico.

Regimi particolari per Croazia, Slovenia, Finlandia, Svezia e Grecia

L’allegato conferma anche regimi speciali per:

  • Croazia e Slovenia, con riferimento a un tratto del mare Adriatico e a un numero massimo di 25 pescherecci, di cui 5 dotati di reti da traino, per specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese sardina e acciuga, fino a 100 tonnellate;
  • Finlandia e Svezia, con accessi reciproci nelle acque del Mar Baltico e nel Skagerrak/Kattegat;
  • Grecia, dove i pescherecci italiani possono accedere al Mar Ionio, tra 6 e 12 miglia nautiche, per cefalopodi, crostacei, specie demersali e grandi specie pelagiche, con un massimo di 68 navi. Sono inoltre elencate aree nella ZEE greca a sud-sudest di Creta, Koufonisi, Kasos e Karpathos, nonché a sud-sudovest di Rodi.

Effetti del recesso del Regno Unito e raccordo con altri strumenti

Nei considerando si precisa che, a seguito del recesso del Regno Unito, è opportuno modificare l’allegato I del regolamento 1380/2013. Viene inoltre richiamato l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito, in particolare la previsione di un riesame dell’attuazione della rubrica quinta, comprese le disposizioni sull’accesso alle acque, quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento che termina il 30 giugno 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2023. La norma ha quindi effetto immediato e uniforme nell’ordinamento degli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Proroga delle deroghe all’accesso alle acque

Modifica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sostituendo, ai paragrafi 2, 3 e 4, la data del 31 dicembre 2022 con il 31 dicembre 2032. La proroga mantiene per ulteriori dieci anni il regime speciale che consente agli Stati membri di limitare l’attività di pesca nelle acque entro 12 miglia nautiche e, per le regioni ultraperiferiche, entro 100 miglia nautiche dalle linee di base.

Relazione della Commissione entro il 30 giugno 2031

Introduce all’articolo 5, paragrafo 5, l’obbligo per la Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2031, una relazione sull’applicazione dell’articolo 5 relativo all’accesso alle acque.

Sostituzione dell’allegato I

Sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013, che elenca in modo dettagliato le acque costiere soggette a regimi speciali di accesso, gli Stati membri autorizzati, le specie interessate e i relativi volumi o condizioni particolari, compresi i limiti stagionali e i casi di accesso illimitato.

Aggiornamento delle autorizzazioni per specifiche aree costiere

Conferma e dettaglia le tradizionali zone di accesso reciproco tra Stati membri, includendo, tra le altre, le acque costiere di Irlanda, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Croazia, Paesi Bassi, Slovenia, Finlandia, Svezia e Grecia, con indicazione delle aree geografiche, delle specie pescabili e delle eventuali restrizioni quantitative o temporali.

Disposizioni specifiche per le acque greche e per i pescherecci italiani

Nell’allegato I è prevista per l’Italia la possibilità di accesso al Mar Ionio, tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche, per cefalopodi, crostacei, specie demersali e grandi specie pelagiche, fino a un massimo di 68 navi. Sono inoltre indicate aree nella ZEE greca a sud-sudest di Creta, Koufonisi, Kasos, Karpathos e a sud-sudovest di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Come è indicizzato

Materiepolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marineaccesso alle acquerapporti con il regno unitocooperazione territoriale marittima

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