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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37488/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 c.p.p., fondata su nuove dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza (interrogatori del 9 luglio 2008 e del 30 settembre 2014). Le dichiarazioni riguardavano la partecipazione e la ricostruzione delle stragi del luglio 1993 (via Palestro a Milano e le chiese a Roma) e, secondo la difesa, avrebbero potuto escludere la partecipazione del Benigno agli specifici fatti. Il ricorrente ha inoltre censurato l'operato della corte territoriale per violazione del principio del contraddittorio, sostenendo che la decisione di inammissibilità sia stata resa inaudita altera parte e che la corte, nella fase preliminare, avrebbe dovuto acquisire e valutare le nuovi prove prima di decidere sul merito dell'istanza di revisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione del contraddittorio) assorbendo il primo. Ha precisato che la valutazione preliminare di ammissibilità di richieste di revisione deve comprendere, oltre all'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della prova nuova rispetto al materiale probatorio già acquisito, con una delibazione non superficiale ma senza anticipare il giudizio di merito. Nel caso concreto la Corte d'appello di Genova ha invece effettuato una penetrante anticipazione del merito in una fase a contraddittorio ridotto. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.p., perché proceda, nei limiti indicati dalla Suprema Corte, al giudizio di fase in contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    art. 630, comma 1, lettera c), c.p.p.

    La norma disciplina l'istanza di revisione fondata su prova nuova; la Corte interpreta che, nella fase preliminare di ammissibilità, occorre valutare non solo l'affidabilità formale della prova nova ma anche la sua persuasività e congruenza rispetto al contesto probatorio già acquisito, per stabilire se la nuova prova, una volta integrata nel fascicolo, possa realisticamente condurre al proscioglimento ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p.

  • artt. 529, 530, 531 c.p.p.

    artt. 529, 530 e 531 c.p.p.

    Richiamati come criteri di proscioglimento e decisione nel giudizio di merito; la Corte stabilisce che la valutazione preliminare deve limitarsi a un esame astratto dell'idoneità dei nova a determinare, dopo il riesame complessivo delle prove, un proscioglimento ex artt. 529-531, senza però anticipare l'esito pieno del giudizio di revisione.

  • art. 634 c.p.p.

    art. 634, comma 2, c.p.p.

    La norma è stata utilizzata per disporre la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente (Torino) dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, affinché si proceda al giudizio di fase nei limiti indicati dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La fase preliminare di ammissibilità di una richiesta di revisione deve comprendere una verifica non meramente formale: oltre all'attendibilità va valutata la persuasività e la congruenza della prova nuova rispetto al complesso probatorio già acquisito.
  • Tale verifica preliminare può essere sommaria ma non deve trasformarsi in una penetrante anticipazione del giudizio di merito: è consentito un controllo 'in astratto' sull'idoneità dei nova a determinare il proscioglimento, ma la decisione definitiva richiede il pieno contraddittorio nella fase rescissoria.
  • Se la corte territoriale decide di rigettare l'istanza di ammissibilità senza esperire il contraddittorio e la sua valutazione mostra di aver anticipato il merito, la decisione può essere annullata e gli atti rimessi per un giudizio di fase corretto.
  • Nelle revisioni fondate su dichiarazioni di collaboratori di giustizia occorre confrontare realisticamente le nuove dichiarazioni con le precedenti fonti di prova, valutandone specifica coerenza, riscontri esterni e potenziale impatto sull'impianto probatorio che aveva portato alla condanna.
  • La linea di confine consiste nel bilanciare il dovere di una valutazione preliminare effettiva (per evitare ritualismi che impediscano l'accesso alla revisione) e il divieto di anticipare, senza contraddittorio, il giudizio di merito.

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