Sentenza n. 8573/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 17.11.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.43499, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007, inviata al ricorrente a mezzo pec il 18.11.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2000/01”, nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2006/07” (tutte tre indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2006/2007, con i relativi atti presupposti e conteggi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Agea aveva trasmesso l’esito del ricalcolo del prelievo supplementare, dichiaratamente eseguito in ottemperanza a sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato precedenti provvedimenti relativi ai prelievi supplementari. Erano inoltre contestati gli atti presupposti concernenti il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, deducendo che una sopravvenienza normativa aveva privato di effetti il provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo le nuove disposizioni. Poiché la comunicazione impugnata era stata notificata il 18 novembre 2022, essa è divenuta inefficace ex lege; Agea deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. È quindi venuto meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento. Il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese, dichiarando nulla dovuto per esse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo di Agea già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono private di effetti ex lege e devono essere sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di efficacia il provvedimento amministrativo impugnato e impone la sua sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia ex lege dell’atto impugnato non equivale all’accoglimento nel merito della domanda di annullamento: determina la definizione del giudizio per improcedibilità, poiché l’eventuale pronuncia demolitoria non apporterebbe più utilità concreta al ricorrente.
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