Cassazione Penale, Sentenza n. 7902/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la revoca dell'ordine di demolizione di opere abusive. Sosteneva di essere usufruttuaria dell'immobile per cui il dante causa aveva presentato domanda di condono il 13/3/1986 e che, dopo comunicazione di imminente rigetto del 17/12/2009, aveva presentato il 22/12/2009 istanza di "rideterminazione" ai sensi dell'art. 39, comma 10-bis, L. 724/1994; il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria il 7/1/2014. Per la ricorrente le opere risultavano completate entro i termini previsti (anche in base ad accertamenti tecnici e rilievi aerofotogrammetrici) e il volume era inferiore al limite previsto (656,40 m3 rispetto ai 750 m3), nonché il piano seminterrato era un volume tecnico non computabile. Ha denunciato violazione/errata applicazione di norme (artt. 31 e ss. L. 47/85, art. 39 L. 724/94, art. 32 L. 326/2003) e vizio di motivazione per l'affermazione di illegittimità del permesso in sanatoria.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato l'accertamento del giudice dell'esecuzione che, in base al sequestro delle opere nel 1984, le opere non risultavano ultimate entro il 1° ottobre 1983 e quindi non potevano beneficiare della sanatoria ai sensi della L. 47/1985. Le prove tecniche di parte e i rilievi aerofotogrammetrici che la ricorrente ha prodotto implicano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e dunque non potevano sovvertire i fatti accertati in istruttoria. Inoltre la richiesta di rideterminazione ex art. 39, comma 10-bis, L. 724/1994 presentata nel 2009 è stata dichiarata tardiva: il d.l. 669/1996 ha imposto che tale domanda fosse presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi entro il 2/3/1997), indipendentemente dalla comunicazione successiva del diniego; perciò il permesso di sanatoria rilasciato sulla base della domanda tardiva è inefficace. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L. 6 agosto 1985, n. 47 (art. 31 e art. 35)
"gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente"
Per ottenere la sanatoria ai sensi della L. 47/85 è richiesto che le opere abusive siano state ultimate entro il 1° ottobre 1983; il requisito del "completamento" è valutato in base allo stato dei lavori e risultanze probatorie (sequestro del 1984 è indice di incompletezza al 1/10/1983).
L. 23 dicembre 1994, n. 724 (art. 39, commi 4, 10 e 10-bis)
L'art. 39 disciplina la rideterminazione delle domande di condono; il comma 4 fissa termini perentori e il comma 10-bis consente specifiche richieste di rideterminazione, ma tali richieste sono soggette ai termini di legge e alle modifiche normative successive che ne possono individuare termini perentori.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (art. 10, comma 5-bis)
"La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"
La modifica ha imposto un termine perentorio (60 giorni dall'entrata in vigore del d.l. 669/96) per la presentazione delle istanze di rideterminazione ex comma 10-bis; la presentazione tardiva nel 2009 è quindi inefficace.
L. 27 luglio 2003, n. 326 (art. 32)
Norma richiamata nella censura della ricorrente in relazione ai termini e criteri di sanabilità; la Corte non ha ritenuto sussistere una violazione applicabile ai fatti specifici, avendo prevalso gli accertamenti sul completamento delle opere.
Codice di procedura penale (art. 606, comma 1 e art. 616)
Art. 606 c.p.p.: i motivi di cassazione sono tassativi e la Corte non può riesaminare fatti che richiedono nuovi accertamenti; art. 616 c.p.p.: prescrive l'onere delle spese per il ricorso rigettato.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto o prove tecniche che richiedano istruttoria: le prove documentali e tecniche che implichino valutazioni probatorie devono essere prodotte e valutate nei gradi di merito.
- Per le sanatorie ex L. 47/1985 il requisito soggettivo-temporale del completamento delle opere entro il 1° ottobre 1983 è essenziale: la data di sequestro o altri atti ufficiali che documentano lo stato dei lavori sono decisivi per l'ammissibilità della sanatoria.
- Le istanze di "rideterminazione" previste dall'art. 39 L. 724/1994 sono soggette a termini perentori stabiliti anche da successivi provvedimenti (es. D.L. 669/1996): la tardività comporta l'inefficacia dell'eventuale titolo amministrativo ottenuto successivamente.
- Un permesso di costruire in sanatoria rilasciato sulla base di una domanda presentata oltre i termini tassativi può essere considerato illegittimo e non ostare all'esecuzione delle misure demolitorie.
- In procedimenti esecutivi penali relativi a demolizioni, è fondamentale far valere tutte le eccezioni e produrre le prove tecniche già nel procedimento di merito (giudice dell'esecuzione o grado di merito), poiché la Cassazione è limitata al controllo di legittimità.
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