Sentenza n. 625/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Torino in data -OMISSIS- (notificato in data 26/03/2025), che ha disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di -ricorrente-; - di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Torino di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino aveva respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il TAR aveva sospeso gli effetti esecutivi del diniego ai fini del riesame dell’istanza. Prima dell’udienza di merito, la Questura ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e ha comunicato che il permesso di soggiorno sarebbe stato rinnovato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l’annullamento in autotutela del diniego e il prospettato rinnovo del permesso di soggiorno avessero integralmente soddisfatto l’interesse azionato e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del comportamento dell’Amministrazione, fermo il rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di una sopravvenienza, l’interesse azionato è integralmente soddisfatto e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato e determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, accompagnato dalla concreta prospettiva di adozione del provvedimento favorevole richiesto, può determinare la cessazione della materia del contendere quando renda pienamente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione integrale quando la peculiarità della vicenda e il comportamento dell’amministrazione lo giustifichino, fermo il rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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