Sentenza del 10/10/2019 n. 25505 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero delle tasse di imbarco e sbarco relative agli anni 2002-2005 sui prodotti petroliferi pompati da piattaforme offshore situate al largo del porto di Civitavecchia. La società contestava: l'applicazione dei termini ordinari anziché dei più brevi termini di prescrizione e decadenza previsti per i tributi doganali; la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; l'assenza del presupposto territoriale, sostenendo che le piattaforme fossero fuori dall'area portuale; l'illegittimità costituzionale e convenzionale dell'interpretazione autentica successiva; e la contrarietà del tributo al diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci.
La decisione
La Corte ha rigettato tutte le censure relative alla natura del tributo, alla prescrizione e decadenza, al contraddittorio preventivo, alla legittimità dell'interpretazione autentica e alla compatibilità con il diritto unionale. Ha però accolto la censura concernente l'omesso esame dell'estensione geografica effettiva dell'area portuale di Civitavecchia-Fiumicino, elemento indispensabile per verificare il presupposto territoriale della tassa. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 9 febbraio 1963, n. 82, art. 33
Tassa di imbarco e sbarco
La disposizione ha istituito la tassa portuale, qualificata dalla Corte come tributo non doganale.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 28, comma 6
Estensione della tassa di imbarco e sbarco a tutti i porti
La norma consente di ricomprendere nel presupposto territoriale anche scali merci situati fuori dal porto in senso fisico, purché inclusi nell'area portuale formalmente individuata.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986
Interpretazione autentica
La disposizione è stata ritenuta interpretativa, non istitutiva di un nuovo tributo retroattivo, e ha confermato l'interpretazione ampia dell'area portuale.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84
I termini di prescrizione e decadenza previsti per i dazi e gli altri tributi doganali non si applicano alla tassa di imbarco e sbarco, perché essa non è un tributo doganale.
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5
I termini speciali previsti per l'accertamento doganale non sono applicabili alla tassa portuale oggetto della controversia.
Codice civile, art. 2946
Prescrizione ordinaria decennale
Per la tassa di imbarco e sbarco si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Non impone, in assenza di una specifica previsione, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi domestici come quello in esame.
Legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4 e 5
L'estensione dell'area portuale deve risultare da atti formali, quali il decreto ministeriale di individuazione dell'area e il piano regolatore portuale.
D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, art. 2, comma 3
Il rinvio alle procedure doganali per l'accertamento e la riscossione dei diritti marittimi non comporta il rinvio anche alle specifiche regole doganali in materia di prescrizione.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza n. 266 del 1983
Un'imposta destinata al finanziamento dei servizi portuali è compatibile con il diritto unionale se non costituisce semplicemente un tributo sul transito delle merci.
Massime di principio
- Una tassa portuale può applicarsi anche a merci movimentate fuori dal bacino portuale fisico, se il luogo di movimentazione rientra nell'area portuale formalmente delimitata dagli atti amministrativi e dal piano regolatore portuale.
- La verifica dell'esatta delimitazione geografica dell'area portuale è un accertamento decisivo: l'amministrazione deve dimostrare con precisione che il punto di imbarco o sbarco ricade nell'area soggetta al tributo.
- Le tasse di imbarco e sbarco non sono tributi doganali; pertanto, salvo diversa previsione legislativa, non si applicano i termini speciali di prescrizione e decadenza doganale, ma la prescrizione ordinaria decennale.
- Per i tributi domestici non esiste automaticamente un obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, se manca una specifica norma che lo imponga.
- Una norma successiva può essere considerata interpretativa e applicabile anche a periodi precedenti quando chiarisce una soluzione già plausibile e già sostenuta dalla giurisprudenza, senza introdurre un nuovo presupposto impositivo.
- La compatibilità con il diritto dell'Unione europea dipende dalla funzione concreta del prelievo: una tassa destinata a finanziare servizi portuali non è necessariamente una restrizione alla libera circolazione delle merci.
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