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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44211/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 14/04/2021 che, in parziale riforma del provvedimento del G.U.P. del 09/10/2013, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ai capi B), C) e D), riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. 267/1942 e rideterminato le pene; aveva inoltre ritenuto i ricorrenti responsabili per il capo A) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale) sulla base di plurime condotte distrattive e di tenuta irregolare della contabilità. Con quattro motivi i ricorrenti deducevano: (1) per l'imputata Anisa vizio di violazione di legge e motivazione perché, essendo mera "testa di legno", non avrebbe dovuto rispondere penalmente; (2) per la stessa la mancata riqualificazione nella meno grave fattispecie di bancarotta semplice (art. 217); (3) per entrambi censura sulla dosimetria della pena e sulla mancata prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante; (4) per entrambi censura sulle statuizioni civili e sulla provvisionale di euro 200.000 ritenuta eccessiva e ingiustificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi nel loro complesso infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile/confermato la decisione di merito. In sintesi: la Corte ha confermato che Anisa non era mera figura di facciata ma compartecipe del disegno spoliativo (valorizzando durata della carica, corrispondenza con il curatore, distrazioni verso societa' con sue cointeressenze); ha confermato la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale e della bancarotta fraudolenta documentale nella forma della tenuta irregolare della contabilità (riconoscendo la sussistenza del dolo generico per quest'ultima fattispecie); ha ritenuto infondate le richieste di riclassificazione nella bancarotta semplice; ha ritenuto legittima la valutazione sull'equivalenza fra attenuanti e aggravante e, quindi, la dosimetria della pena; ha dichiarato non censurabile in Cassazione la quantificazione della provvisionale (euro 200.000) in sede penale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267 del 1942 (Legge fallimentare)

    art. 219 co.2 n.1; art. 216 co.1 n.2; art. 217

    Art.216 co.1 n.2 distingue due ipotesi di bancarotta documentale: sottrazione/distruzione (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (richiede dolo generico). Art.217 disciplina la bancarotta semplice; la Corte ha escluso questa riqualificazione perche' emersi elementi di partecipazione consapevole al disegno spoliativo. Art.219 co.2 n.1 e' considerata nella comparazione con le attenuanti.

  • Codice penale

    Regola il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; il giudice ha ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo in caso di arbitrio o illogicità nella motivazione.

  • Codice di procedura penale

    art. 606 co. 3 c.p.p. (oggi art. 606 c.p.p.)

    Limita i motivi di cassazione a quelli devoluti con la dovuta specificità in appello; doglianze non specificamente dedotte in appello risultano inammissibili salvo questioni rilevabili d'ufficio.

  • Disposizioni procedurali emergenziali

    art. 23 co.8 d.l. n.137/2020 conv. L.176/2020; art.16 D.L. 30/12/2021 n.228 conv. L.25/02/2022 n.15

    Riferimenti formali relativi alla trasmissione delle richieste scritte del Procuratore Generale ai fini della decisione in Cassazione.

Massime di principio

  • Un amministratore formale puo' essere ritenuto responsabile quando emergono elementi che lo collocano nella consapevolezza o nella compartecipazione del disegno spoliativo o quando abdica ai doveri di vigilanza pur avendo rappresentazione della significativa possibilita' di alterazione della contabilità.
  • Nella bancarotta documentale vanno distinte le due alternative: la sottrazione o distruzione dei libri richiede dolo specifico; la tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio richiede soltanto dolo generico.
  • Per la bancarotta fraudolenta per distrazione il dolo generico e' sufficiente: non e' necessario che l'agente si rappresenti l'insolvenza o persegua lo scopo di danneggiare i creditori, basta la volonta' di destinare il patrimonio sociale a finalita' estranee.
  • Le doglianze generiche o non sviluppate specificamente in sede di appello sono inammissibili in Cassazione; il ricorso deve affrontare questioni effettivamente devolute al giudice d'appello.
  • La comparazione tra attenuanti e aggravanti e la scelta dell'equivalenza rientrano nella discrezionalita' del giudice e possono essere censurate in Cassazione solo per manifesta illogicita' o arbitrio.
  • La quantificazione di una provvisionale in sede penale e' atto discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in sede di legittimita'.

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