Cassazione Civile, Ordinanza n. 23363/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società correntista aveva convenuto una banca davanti al Tribunale deducendo che il rapporto di conto corrente, estinto nel gennaio 2004, era stato gestito con applicazione di clausole nulle di capitalizzazione trimestrale degli interessi, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e della L. n. 154/1992, e con applicazione in alcuni periodi di tassi superiori alla soglia antiusura di cui alla L. n. 108/1996. Chiedeva quindi di accertare di non dovere alcuna somma e di ottenere la restituzione di quanto versato per interessi passivi e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale, sulla base di c.t.u., aveva riconosciuto un saldo a favore della società ma, applicando il criterio di imputazione dei versamenti prima agli interessi e poi al capitale, aveva liquidato una somma inferiore. In appello la società contestava proprio tale criterio di calcolo, sostenendo che nel conto corrente le rimesse erano meramente ripristinatorie della provvista e non pagamenti solutori, sicché non poteva applicarsi l’art. 1194 c.c.; la banca proponeva appello incidentale sulle spese. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione principale e accoglieva quella incidentale sulle spese. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 e 1194 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l’applicabilità dell’art. 1194 c.c. al conto corrente bancario senza verificare la natura delle rimesse e ponendo a suo carico un onere probatorio errato; richiamava inoltre la clausola delle N.U.B. che consentiva di utilizzare la provvista e ripristinarla con successivi versamenti, e sosteneva che le rimesse non fossero pagamenti ma annotazioni contabili. Con il secondo motivo censurava la condanna alle spese di lite, consequenziale alla decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha ribadito che l’art. 1194 c.c. non si applica in via generale al conto corrente bancario in quanto il rapporto è unitario, ma può operare quando al conto acceda un’apertura di credito e vi siano versamenti con funzione solutoria su saldo passivo eccedente l’affidamento. Ha tuttavia rilevato che la Corte d’appello aveva motivato in modo incoerente, affermando che la società non aveva provato che le rimesse fossero solutorie, mentre la questione corretta da verificare era se la società avesse allegato e provato che le rimesse erano solo ripristinatorie e non solutorie. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 1194 c.c.
"ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale"
nel conto corrente bancario il criterio di imputazione opera solo se vi siano versamenti con funzione solutoria; non si applica invece alle mere rimesse ripristinatorie della provvista, salvo il caso di conto con apertura di credito e saldo passivo eccedente l’affidamento
art. 1282 c.c.
il credito liquido ed esigibile produce interessi; da qui la non immediata applicabilità dell’art. 1194 c.c. al rapporto di conto corrente come struttura unitaria
art. 1283 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro di dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
art. 1284 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro di dedotta illegittimità del tasso applicato
art. 1842 c.c.
l’apertura di credito che acceda al conto corrente è il presupposto in presenza del quale può operare il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c.
art. 1852 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che le rimesse in conto corrente sono semplici variazioni della disponibilità e non pagamenti
art. 2697 c.c.
in tema di rimesse in conto corrente, l’onere di allegare e provare la natura delle rimesse e l’erronea imputazione contabile grava sul correntista che agisce per la ripetizione, secondo il principio richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nel conto corrente bancario il criterio di imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale non opera automaticamente, perché il rapporto di conto corrente è unitario e le singole annotazioni non equivalgono necessariamente a pagamenti.
- Quando al conto corrente accede un’apertura di credito, l’art. 1194 c.c. trova applicazione solo se il versamento ha funzione solutoria, cioè quando il saldo passivo supera i limiti dell’affidamento o il conto è passivo senza fido.
- La parte che agisce per la ripetizione di indebito nel rapporto bancario deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, inclusa la natura ripristinatoria delle rimesse e l’erroneità dell’imputazione agli interessi, non potendosi porre a carico della banca un onere generale di provare quali rimesse siano solutorie.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto su una ripartizione dell’onere probatorio incoerente rispetto al fatto controverso, la decisione è cassabile per nuova verifica della natura delle rimesse e della corretta applicazione dell’art. 1194 c.c.
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