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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13955/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

La persona condannata, detenuta in espiazione di una pena di quattro anni di reclusione inflitta per riciclaggio di autovettura, ha chiesto la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo necessario il protrarsi della detenzione intramuraria, valorizzando i precedenti penali, la comunicazione dell'U.E.P.E. negativa sulla responsabilità del soggetto per il reato oggetto di condanna e la presenza di condotte illecite poste in essere sia prima sia dopo il fatto. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. per asserita erronea applicazione dei criteri di valutazione della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze articolate fossero in realtà censure di merito non consentite in sede di legittimità, perché meramente fattuali e non accompagnate da una specifica critica all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. Ha giudicato la motivazione del tribunale compiuta e non manifestamente illogica o contraddittoria, rilevando che la valutazione sulla necessità della prosecuzione della detenzione rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    viene richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge; nel caso concreto le censure sono state ritenute in realtà di merito e quindi non scrutinabili in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 47 ord. pen.

    istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, richiesto dal condannato e negato dal tribunale di sorveglianza

  • Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01

    richiamata per affermare che la valutazione in tema di misura alternativa rientra nel potere discrezionale del giudice di sorveglianza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in un diverso apprezzamento del materiale valutativo compiuto dal giudice di sorveglianza.
  • La motivazione che neghi l'affidamento in prova al servizio sociale è insindacabile in cassazione se è completa, coerente e non manifestamente illogica, poiché la valutazione della pericolosità sociale e dell'adeguatezza del percorso trattamentale appartiene al potere discrezionale del giudice di sorveglianza.
  • La presenza di precedenti penali, di elementi negativi provenienti dall'organo esecutivo penitenziario e di condotte illecite antecedenti o successive al fatto possono legittimamente essere valorizzate ai fini del giudizio sulla persistenza della pericolosità sociale e sulla necessità della detenzione intramuraria.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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