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Ordinanza

Ordinanza n. 2201/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento 1) del Provvedimento Prot. n. 20250029747 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 01.09.2025 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Lavoro Autonomo; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202512831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro autonomo adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro autonomo, notificato il 1° settembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha ordinato all'Amministrazione di fornire, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, documentati chiarimenti della sede diplomatica sulla possibilità di fissare un ulteriore appuntamento con l'istante. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 per il prosieguo. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non definisce la sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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