Sentenza del 21/06/2016 n. 12800 - Corte di Cassazione
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - Art. 45 della l. n. 724 del 1994 e d.m. 22 giugno 1995 - Attuazione della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - Rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi nelle sole regioni del Sud - Conseguenze - Applicabilità ai cd. territori minori - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella per contributi al SSN relativi al periodo 1994-1997. La contribuente contestava sia la cessazione della fiscalizzazione degli oneri sociali per la propria zona a seguito del D.M. 22 giugno 1995, sia l’iscrizione a ruolo mentre era pendente un giudizio sui verbali ispettivi, in assenza di uno specifico provvedimento giudiziale esecutivo. L’INPS ha impugnato la sentenza di merito con due motivi: ha sostenuto che i cosiddetti territori minori non rientravano nell’agevolazione riservata alle regioni del Sud e che il giudizio pendente non impediva l’iscrizione a ruolo, poiché aveva oggetto diverso dalla cartella impugnata.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’INPS. Quanto alla fiscalizzazione, ha stabilito che l’art. 45 della legge n. 724 del 1994 e il D.M. 22 giugno 1995 rideterminavano gli esoneri con riferimento alle sole regioni del Sud, senza includere i cosiddetti territori minori: a questi non spettava quindi l’aliquota agevolata prevista per il Sud. Quanto all’iscrizione a ruolo, ha precisato che la pendenza di un giudizio la preclude soltanto se l’accertamento contestato riguarda la stessa natura specifica o gli stessi periodi contributivi posti a fondamento del ruolo; nella specie il giudizio pendente davanti al Tribunale di Ascoli Piceno aveva oggetto diverso sotto entrambi i profili. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori - il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995 , ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame.
La decisione europea è interpretata come fonte della distinzione tra regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione dei territori minori dal regime di esonero oggetto della controversia.
Art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
In materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 - che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori - il legislatore italiano, con la L. n. 724 del 1994, art. 45 e con il successivo D.M. 22 giugno 1995 , ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai benefici in esame.
La rideterminazione degli esoneri contributivi riguarda le sole regioni del Sud; in mancanza di un riferimento ai territori minori, questi non possono beneficiare dell’aliquota meridionale.
D.M. 22 giugno 1995
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori (tra i quali, nella specie, il complesso dei comuni del comprensorio di bonifica del fiume (XXXXX)) non si applica la fiscalizzazione degli oneri sociali con l'aliquota prevista per il Sud, quale trattamento di agevolazione contributiva rispetto a quella fissata per il Centro-Nord.
Dopo l’entrata in vigore del decreto, i territori minori, incluso il comprensorio di bonifica interessato, non possono applicare l’aliquota di fiscalizzazione prevista per il Sud.
Art. 24, comma 3, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
La riportata affermazione del giudice di merito, in realtà apodittica, non tiene conto del fatto che la norma, per avere un senso compiuto, esige che l'accertamento sub iudice, che precluderebbe l'iscrizione a ruolo, sia lo stesso che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo per quanto riguarda la natura specifica o l'identità dei periodi contributivi (argomenta ex Cass. n. 16844 del 2012).
La pendenza di un giudizio impedisce l’iscrizione a ruolo solo quando l’accertamento sottoposto al giudice coincide con quello posto a base del ruolo quanto alla natura specifica o ai periodi contributivi.
Massime di principio
- Le agevolazioni contributive territoriali non si estendono per analogia a zone o territori non inclusi nella disciplina applicabile: occorre verificare quali aree siano espressamente contemplate dalla norma e dagli atti attuativi.
- La pendenza di una controversia non blocca automaticamente l’iscrizione a ruolo. L’effetto preclusivo opera quando il giudizio pendente riguarda il medesimo accertamento e coincide, quanto alla natura dei contributi o ai periodi contributivi, con quello che fonda il ruolo.
- In una controversia su una cartella, la somiglianza generale tra le questioni o la pendenza di un altro giudizio tra le parti non è sufficiente: va confrontato concretamente l’oggetto dei due procedimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12754 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12756 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12757 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12761 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12762 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 21 giu 2016Sentenza del 21/06/2016 n. 12764 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →