Cassazione Penale, Sentenza n. 15396/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per errore di applicazione della legge penale: si contestava che la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata con decreto del 16/05/2017 non poteva ritenersi operativa al momento della presunta violazione perché l'esecuzione era stata sospesa durante un periodo di detenzione superiore a due anni; in assenza della necessaria verifica da parte del tribunale della persistenza della pericolosità sociale dopo la cessazione della detenzione, la misura non avrebbe ripreso automaticamente efficacia e dunque il fatto contestato non sussisterebbe.
La decisione
Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui la misura di prevenzione non aveva perduto efficacia: il decreto che ha applicato la sorveglianza speciale è del 16/05/2017 e la notifica/inizio di esecuzione è avvenuta il 04/03/2019, quindi è intercorso un periodo inferiore a due anni tra applicazione e esecuzione; quindi non era necessaria la nuova verifica di pericolosità prevista dall'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n.159/2011. Conseguentemente la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, co. 2, d.lgs. n.159/2011) e la pena di 10 mesi di reclusione sono confermate. Condanna anche alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: per poter essere integrato, la misura di prevenzione deve essere effettivamente efficace al momento della condotta contestata.
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, art. 14, commi 2-bis e 2-ter
Disciplina la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e impone, se la detenzione protratta per espiazione supera il biennio tra applicazione e esecuzione della misura, la verifica da parte del tribunale della persistenza della pericolosità sociale prima che la misura riprenda efficacia; la Corte interpreta il comma 2-ter come richiedente la rivalutazione solo quando siano trascorsi piú di due anni tra il decreto di applicazione e la sua esecuzione.
legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 4, comma 1 (novellizzazione art. 14 d.lgs. n.159/2011)
Ha recepito la sentenza costituzionale n.291/2013 introducendo i commi 2-bis e 2-ter; la finalità è evitare l'efficacia 'sine die' della verifica originaria della pericolosità quando l'esecuzione è differita per lungo tempo.
Corte costituzionale, sentenza n. 291 del 2013
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina precedente nella parte in cui non prevedeva la valutazione, anche d'ufficio, della persistenza della pericolosità al momento della cessazione della detenzione; ha indicato come preferibile il modello che richiede una nuova verifica al momento dell'esecuzione dopo un lungo periodo.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 (richiamata nella pronuncia costituzionale)
Norma storica sulle misure di prevenzione posta al centro della declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale nella parte rilevante.
Sezione Unite Corte di Cassazione, n. 51407 del 21/06/2018
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la nuova verifica della pericolosità è condizione di efficacia della misura e che, in sua mancanza, non può configurarsi il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura: va valutato il lasso di tempo intercorrente tra il decreto di applicazione e la sua effettiva esecuzione.
- La verifica giudiziale della persistenza della pericolosità (art. 14, co. 2-ter d.lgs. n.159/2011) è obbligatoria quando sia trascorso un periodo superiore a due anni tra l'emissione del provvedimento di applicazione e la messa in esecuzione della misura; in tal caso, senza la verifica la misura non è efficace e non può fondare il reato di violazione.
- Se la detenzione di lunga durata è anteriore all'applicazione della misura, il termine biennale rilevante ai fini della sospensione/comparazione decorre dalla data del decreto di applicazione e non dalla data di inizio della detenzione.
- In casi similari alla difesa conviene verificare con attenzione le date (data del decreto, data di notifica/esecuzione, periodo di detenzione) e chiedere la verifica/rito di revoca al tribunale competente se risulta che la rivalutazione della pericolosità avrebbe dovuto essere disposta.
- Le autorità giudiziarie, prima di ritenere operativa una misura di prevenzione dopo una detenzione di lunga durata, devono assumere informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità di pubblica sicurezza ove la legge lo preveda.
- La giurisprudenza e la normativa successiva alla sentenza costituzionale mirano a evitare l'efficacia indefinita di una valutazione della pericolosità compiuta in un passato significativo; per il difensore è strategico puntare sui profili temporali e procedurali per contestare la configurabilità del reato di violazione.
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