Sentenza n. 1239/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - della missiva pec (prov. INPS.7010.17/03/2022.0126375), notificata il 17 marzo 2022, con la quale l'I.N.P.S. ha respinto la richiesta, avanzata dal ricorrente il 16 marzo 2022, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego INPS del ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Aeronautica Militare, congedato a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha impugnato la missiva con cui l’INPS aveva respinto la richiesta di ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante computo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, chiedendo anche l’accertamento del relativo diritto, oltre interessi e rivalutazione. L’amministrazione ha chiesto il rigetto. Il ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso, cui l’INPS si è opposto, dichiarando di avere interesse alla decisione. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché il beneficio è riconosciuto agli appartenenti alle forze di polizia, anche a ordinamento militare, ma non agli appartenenti alle Forze Armate in quanto tali. L’Aeronautica Militare è una Forza Armata e non rientra nella nozione di forza di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121/1981. Non risultavano inoltre comprovate le specifiche condizioni previste dall’art. 1911, comma 2, del codice dell’ordinamento militare per alcune categorie di ufficiali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato e del CGARS secondo cui l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, tramite il rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981, limita il beneficio dei sei scatti agli appartenenti alle forze di polizia, civili o militari, escludendo le Forze Armate che non abbiano tale qualificazione. Il codice dell’ordinamento militare non ha esteso il beneficio a tutto il personale delle Forze Armate. Le ulteriori ipotesi dell’art. 1911, commi 1 e 2, del codice dell’ordinamento militare non erano applicabili: alcune disposizioni richiamate erano state abrogate e non risultavano comunque provate le condizioni residue relative agli ufficiali cessati per limiti di età o promossi nella posizione di “a disposizione”. L’opposizione dell’INPS alla rinuncia ha consentito la definizione nel merito. Le spese sono state compensate in ragione dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sino ai più recenti arresti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio è riconosciuto agli appartenenti alle forze di polizia, senza estensione generalizzata a tutto il personale delle Forze Armate.
art. 16 l. 121/1981
La nozione di forze di polizia cui rinvia l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende le forze di polizia a ordinamento civile e militare, ma non le Forze Armate in quanto tali.
art. 21 l. 232/1990
È richiamato quale base normativa della pretesa al ricalcolo del trattamento di fine servizio, ma non consente il beneficio in assenza del requisito soggettivo di appartenenza a una forza di polizia.
art. 1911, commi 1 e 2, d.lgs. 66/2010
Prevede specifiche ipotesi di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ad alcune categorie di personale militare; nel caso esaminato non ne risultavano integrati o provati i presupposti.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta infondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione con sentenza semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in collegamento con l’art. 16 della legge n. 121/1981, spetta agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile o militare, ma non è automaticamente esteso agli appartenenti alle Forze Armate che non rivestano la qualifica di forza di polizia.
- L’inclusione delle Forze Armate nel codice dell’ordinamento militare non comporta, di per sé, l’estensione a tutto il relativo personale del beneficio dei sei scatti previsto per le forze di polizia.
- Le specifiche ipotesi di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previste dall’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare richiedono la puntuale dimostrazione delle condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla disposizione; non possono essere riconosciute in via generalizzata al personale militare.
- Quando l’amministrazione resistente si oppone alla rinuncia al ricorso dichiarando un interesse alla decisione, il giudice può definire il giudizio nel merito anziché dichiararne l’estinzione per rinuncia.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
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