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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40691/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coppola impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito l'obbligo di dimora (applicato con ordinanza del 14/05/2025) con il divieto di espatrio e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di diritto per presunta mancata considerazione da parte del riesame delle deduzioni difensive sull'ordinanza del 14/05/2025, con richiamo al principio per cui la mancata impugnazione del provvedimento genetico non preclude la sua contestazione in istanza di revoca; 2) travisamento della prova e motivazione illogica circa la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che il procedimento parallelo di Napoli avrebbe dimostrato la cessazione dei rapporti illeciti e l'inesistenza di elementi nuovi che giustificassero la persistenza delle esigenze cautelari (nonostante il Tribunale avesse ritenuto che sussistessero rapporti economici sino al 2023); 3) illegittimità del rifiuto di trasferire l'esecuzione dell'obbligo di dimora nella residenza tedesca (Erftstadt): la difesa aveva documentato la cessazione dell'attività della società tedesca, il sequestro dei conti e la possibilità di autosostentamento dell'imputato; inoltre deduceva carenza di giurisdizione e illegittimo cumulamento di misure cautelari. Sono stati poi depositati motivi nuovi reiterativi.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali della Corte: 1) il primo motivo era carente di specificità e, in parte, manifestamente infondato: l'ordinanza del 14/05/2025 non è stata ritenuta abnorme e il Tribunale poteva legittimamente disporre la sostituzione ai sensi dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.; non esiste norma che sanzioni con nullità la condotta processuale dedotta dalla difesa e non sono applicabili in via analogica vizi tipici del diritto amministrativo (es. eccesso di potere); 2) il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il riesame ha motivato in modo adeguato sul giudicato cautelare già formatosi e sulla mancanza di elementi nuovi idonei a modificarlo, nonché sull'esistenza di elementi investigativi (anche locali) che giustificano le esigenze cautelari; 3) il terzo motivo è privo di interesse perché la misura più gravosa (obbligo di dimora) era stata sostituita con misure meno afflittive (divieto di espatrio e obbligo di presentazione), rendendo inutile la censura sulla modalità esecutiva dell'obbligo di dimora; 4) i motivi nuovi sono inammissibili ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., perché l'impugnazione principale è inammissibile. Conseguenza pratica: declaratoria di inammissibilità del ricorso di cassazione e rigetto delle doglianze dedotte, con esito favorevole alla parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Consente al PM di chiedere e al giudice di provvedere alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare con altra meno gravosa anche quando il giudice procede al giudizio; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale potere anche in prossimità della scadenza della misura custodiale, non configurando abnormità il ricorso a tale istituto.

  • art. 307 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa come alternativa procedimentale; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 299 sia servita a eludere i termini cautelari in modo illegittimo.

  • art. 283 cod. proc. pen.

    Richiama le prescrizioni accessorie delle misure non custodiali; nel caso era riferito alle prescrizioni applicate con l'obbligo di dimora iniziale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definisce le esigenze cautelari (necessità, gravità indiziaria, proporzionalità); la Corte ha confermato che il giudice di merito ha adeguatamente valutato tali esigenze e che sussisteva giudicato cautelare in relazione alle stesse.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia cautelare; la difesa aveva proposto appello ex art. 310 ma il riesame ha deciso modificando la misura.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive i limiti di motivazione per il ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti ma alcuni motivi sono stati ritenuti carenti di specificità.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle cause di nullità; la Corte ha ricordato che non è possibile dichiarare nullità processuali se non previste espressamente dalla legge.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione principale si estende ai motivi nuovi; la Corte ha applicato tale norma per escludere i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Il giudice può legittimamente sostituire una misura cautelare con altra meno afflittiva ai sensi dell'art. 299, comma 3, anche in prossimità della scadenza della misura custodiale, purché la misura sostitutiva sia motivata e non determini stasi processuale.
  • Una questione cautelare già decisa con efficacia impugnatoria esaurita forma un 'giudicato cautelare' che preclude la sua riapertura salvo che emergano elementi nuovi non valutati precedentemente; riproporre le stesse argomentazioni già esaminate è, di norma, inammissibile.
  • In cassazione è essenziale la specificità dei motivi: critiche generiche o la mera reiterazione di argomenti già in appello sono spesso dichiarate inammissibili per difetto di specificità.
  • L'assenza di un interesse concreto e attuale (per es. quando la misura più gravosa è stata sostituita con una meno afflittiva) determina la perdita di tutela sul punto e l'inammissibilità della relativa censura.
  • I vizi propri del diritto amministrativo (es. eccesso o sviamento di potere) non sono direttamente trasponibili nel processo penale; per sanzionare condotte processuali vanno individuate norme di diritto processuale che prevedano la nullità o altra sanzione.
  • I motivi nuovi presentati in cassazione sono soggetti a restrizioni: se l'impugnazione principale è inammissibile, i motivi aggiunti sono generalmente inammissibili ex art. 585, comma 4.
  • Per ottenere lo spostamento del luogo di esecuzione di una misura coercitiva all'estero occorre fornire elementi concreti e nuovi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari nel luogo richiesto (es. chiusura effettiva delle strutture operative, assenza di risorse o contatti rilevanti) e l'effettiva possibilità di autosostentamento; l'onere probatorio grava sulla difesa.

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