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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13099/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma in appello della condanna per reati connessi ad un'aggressione con arma da taglio (artt. 56, 575 c.p. e art. 4 legge n.110/1975), articolando più censure: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunta mancata valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa; (2) mancata rinnovazione dell'istruttoria con perizia sui coltelli sequestrati (art. 603 c.p.p.) per identificare tracce biologiche; (3) errata qualificazione dei fatti come tentato omicidio (art. 56, 575 c.p.) per presunta incertezza sull'arma e sulle modalità tali da escludere l'animus necandi; (4) illogicità della motivazione circa la frase pronunciata dall'imputato e l'arma; (5) errata applicazione dell'aggravante dei futili motivi (art. 61, n.1 c.p.); (6) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62, n.2 c.p.); (7) eccessività della pena e vizi nel bilanciamento delle circostanze (art. 133 c.p.); (8) carenza di motivazione nella quantificazione della provvisionale (artt. 538, 539, 600 c.p.p.); (9) mancata decisione sulla sospensione dell'esecuzione della provvisionale (art. 612 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha ritenuto corrette e coerenti le motivazioni delle sentenze di merito (caso di doppia conforme): la testimonianza della persona offesa è risultata ampiamente riscontrata da altri elementi (testimonianze, referti medici, tracce di sangue, sequestro) e non era l'unica base probatoria; la richiesta di perizia sui coltelli è stata legittimamente respinta in quanto non ritenuta necessaria per la decisione; la qualificazione come tentato omicidio è stata confermata avendo la Corte valutato l'idoneità ex ante degli atti offensivi e l'animus necandi, anche alla luce della frase pronunciata dall'imputato ("Ti ammazzo") e della dinamica degli attacchi al collo e al torace; l'aggravante dei futili motivi è stata ritenuta applicabile e quindi incompatibile con l'attenuante della provocazione; le censure sulla misura della pena e sulla provvisionale sono infondate o improponibili in cassazione. Conseguenze: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna alla rifusione alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per complessivi euro 3.800,00 oltre accessori di legge (pronuncia del 07/01/2026).

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: la necessità di un'analisi rigorosa della credibilità soggettiva sorge quando le sue dichiarazioni sono l'unica base della condanna; qui invece esse sono state abbondantemente riscontrate da elementi esterni e testimoniali

  • art. 603 cod. proc. pen.

    la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria

    La Corte d'appello ha legittimamente rifiutato la rinnovazione (perizia sui coltelli) avendo motivato che non era indispensabile per decidere, essendovi già riscontri investigativi sufficienti

  • art. 56, 575 cod. pen.

    Le sezioni hanno confermato la qualificazione dei fatti come tentato omicidio: sono stati valutati l'elemento oggettivo (idoneità lesiva ex ante degli atti con coltello) e l'elemento soggettivo (animus necandi desumibile dalla condotta e dalle circostanze, compresa la minaccia verbale)

  • art. 4 legge n. 110/1975

    Rilevata la detenzione/uso di arma da taglio nell'aggressione; la natura dell'arma è stata ritenuta sufficiente a integrare la fattispecie e la perizia sui coltelli non era indispensabile

  • art. 61 primo comma n. 1 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante dei futili motivi in quanto la reazione armata è risultata sproporzionata e riconducibile a un pretesto per sfogo di impulso violento

  • art. 62 primo comma n. 2 cod. pen.

    La richiesta dell'attenuante per provocazione è stata respinta perché incompatibile con il fatto che sia stata accertata l'aggravante dei futili motivi; le due circostanze non possono coesistere nel medesimo fatto

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte d'appello ha motivato il bilanciamento delle circostanze per la quantificazione della pena, applicando i criteri previsti e applicando la pena nel minimo edittale considerando anche la non particolare gravità delle lesioni

  • artt. 538, 539, 600 cod. proc. pen.

    Le doglianze sulla quantificazione della provvisionale sono state ritenute non proponibili in cassazione quando riguardino decisioni suscettibili di modifica in sede di liquidazione definitiva; inoltre la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata

  • art. 612 cod. proc. pen.

    La sospensione dell'esecuzione in Cassazione è possibile solo se richiesta dall'imputato secondo l'art. 612 c.p.p.; qui non risulta richiesta e pertanto la censura è inammissibile

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa può fondare una condanna solo se adeguatamente valutata: tuttavia la necessità di un esame particolarmente penetrante della credibilità sorge quando quella testimonianza resta isolata; se esistono riscontri esterni (testimonianze coerenti, referti medici, tracce, sequestri) la prova è rafforzata e il giudice può ritenere affidabili le dichiarazioni
  • La rinnovazione dell'istruttoria (es. perizia su oggetti sequestrati) è discrezionale e va disposta solo se assolutamente necessaria per il decidere; l'assenza di tale rito non costituisce automaticamente vizio se il giudice ha spiegato perché gli elementi già acquisiti sono sufficienti
  • L'accertamento del tentato omicidio richiede valutazione ex ante dell'idoneità degli atti a causare la morte e può essere sostenuto da elementi indiziari sulla condotta e sul contesto (ripetuti fendenti mirati al collo/torace, minacce verbali); non è decisiva la gravità finale delle lesioni se la condotta era concretamente idonea a causare la morte
  • La differenza materiale o descrittiva tra gli strumenti sequestrati e l'arma indicata nella ricostruzione non esclude la configurazione del reato se risulta comunque pacifica l'esistenza di un'arma bianca idonea e la dinamica coerente con le lesioni riportate
  • L'aggravante dei futili motivi e l'attenuante della provocazione sono concetti incompatibili: se la reazione è stata ritenuta sproporzionata e meramente pretestuosa, non può essere riconosciuta la provocazione come attenuante
  • I provvedimenti provvisionali a favore della parte civile e le questioni sulla loro sospensione seguono regole procedurali specifiche (richiesta dell'interessato, prova del pregiudizio e casi tassativi) e non sono sempre sindacabili in Cassazione

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