Cassazione Civile, Sentenza n. 1479/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società immobiliare, costituita nel 2004 con capitale sociale di 10.000 euro, acquistò nello stesso anno un immobile per 275.000 euro, dichiarando nel rogito e nelle fatture della venditrice che il prezzo era stato pagato con rimessa diretta. La verifica fiscale rilevò che il pagamento non trovava riscontro nella contabilità della società e che il bilancio iscriveva invece un debito verso la venditrice per il medesimo importo. Ritenuta inattendibile la contabilità, l’Ufficio ricostruì analitico-induttivamente il reddito, assumendo il valore dell’immobile, e imputò il reddito anche ai cinque soci, appartenenti allo stesso nucleo familiare, in ragione della ristretta base azionaria. La società e i soci impugnarono distintamente gli atti; i ricorsi furono respinti in primo grado. La CTR del Lazio accolse gli appelli valorizzando la rettifica del rogito notarile quanto all’effettivo pagamento e circostanze ritenute usuali per una società di nuova costituzione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 del D.P.R. n. 633/1972, per avere escluso i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo nonostante l’inattendibilità della contabilità; 2) vizio motivazionale, perché la CTR avrebbe affermato che l’Ufficio non aveva dimostrato l’inattendibilità e, al contempo, ritenuto inverosimile il reperimento senza traccia delle somme necessarie, trascurando le risultanze relative alla costituzione, al capitale, all’operatività, al prezzo, ai pagamenti e alle contraddizioni contabili; 3) motivazione apparente, per asserita adesione acritica alle difese del contribuente. Il resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la contraddizione fra la recente costituzione della società, il capitale disponibile, il prezzo dell’immobile pari a circa ventisette volte il capitale, l’assenza di tracciabilità del pagamento e l’iscrizione in bilancio del prezzo come debito rendeva la contabilità complessivamente inattendibile e legittimava l’accertamento analitico-induttivo, con conseguente onere del contribuente di fornire prova contraria. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non si era attenuto ai limiti e ai criteri di valutazione della motivazione e aveva omesso di confrontarsi adeguatamente con le circostanze decisive indicate. Il terzo motivo, relativo alla motivazione apparente, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile pèrchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
L’accertamento analitico-induttivo è giustificato quando elementi presuntivi, tra cui incoerenze interne della contabilità e assenza di riscontri del pagamento, rendono inattendibili le scritture; in tale situazione l’onere della prova contraria grava sul contribuente.
art. 55 D.P.R. n. 633/1972
Nel caso di specie, la contraddittorietà intrinseca fra data di costituzione, patrimonio disponibile, saldo del prezzo ventisette volte maggiore del capitale, assenza di tracciabilità nel pagamento, iscrizione a bilancio come debito verso la venditrice della somma risultante come già pagatale, consentono di ritenere totalmente inattendibile pèrchè contraddittoria la contabilità offerta, donde scatta la presunzione con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
La Corte accoglie il motivo fondato anche su questa disposizione in ragione dell’inattendibilità complessiva della contabilità e della conseguente legittimità della ricostruzione induttiva; il passaggio non precisa ulteriormente il contenuto specifico della norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
In materia, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr. tra le molte Cass. V, n. 20060 del 24/09/2014).
Il motivo per violazione di legge consente di censurare l’erronea applicazione della disciplina dell’accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse applicato correttamente tale disciplina.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718, Cass. V, 9/3/2011, n. 5583).
Il controllo della Cassazione sul vizio motivazionale non comporta un nuovo esame del merito, ma verifica la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione; la selezione e valutazione delle prove spettano al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Così come posto, il motivo può essere ritenuto assorbito dall’accoglimento precedente.
Il motivo relativo alla motivazione apparente non è stato deciso nel merito, essendo rimasto assorbito dall’accoglimento dei motivi precedenti.
Massime di principio
- L’accertamento analitico-induttivo è consentito anche quando la contabilità sia formalmente regolare, se presunzioni gravi, precise e concordanti fanno dubitare seriamente della sua completezza e fedeltà.
- Contraddizioni tra la dichiarazione di pagamento e le scritture contabili, assenza di tracciabilità e sproporzione tra capitale disponibile e importo dell’operazione possono, valutate complessivamente, rendere inattendibile la contabilità e fondare la ricostruzione presuntiva del reddito.
- Quando l’inattendibilità contabile è adeguatamente fondata su elementi presuntivi, la presunzione conseguente comporta che il contribuente debba fornire prova contraria.
- Nel ricorso per cassazione per vizio motivazionale, la Corte non può riesaminare il merito né sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; può controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
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