Sentenza n. 1559/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Vibo Valentia che aveva respinto la sua istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Ha dedotto, con il primo motivo, l’insussistenza dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti. Il diniego era fondato su due episodi penali conclusi senza condanna, a seguito della remissione delle querele: una denuncia per percosse presentata dalla coniuge nell’ambito domestico e un successivo episodio di lesioni personali ai danni di un vicino di casa, ritenuto indicativo di una situazione di conflittualità cronica. Il ricorrente aveva valorizzato anche l’assenza di condanne e il precedente rinnovo della licenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di circolare armati; nel bilanciamento degli interessi, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica prevale. L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente anche in assenza di condanne penali, valorizzando fatti e denunce aventi rilievo indiziario e procedendo a una valutazione ex ante e precauzionale del rischio. La natura degli episodi, riconducibili alla violenza domestica e a lesioni derivanti da una lite di vicinato, e la loro successione temporale hanno consentito di ravvisare una reiterazione di comportamenti conflittuali non meramente occasionali, idonea a delineare un profilo caratteriale potenzialmente incline alla gestione violenta dei conflitti. Non è stato ritenuto decisivo né il fatto che le querele fossero state rimesse, né il precedente rinnovo della licenza: la denuncia della coniuge era stata formalmente acquisita dall’amministrazione soltanto nell’ultima istruttoria. Esclusa la carenza di motivazione e il travisamento dei fatti, il ricorso è stato definitivamente respinto. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego alla luce della valutazione preventiva di affidabilità e pericolosità svolta dall’autorità di pubblica sicurezza.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento dei presupposti per il rilascio o rinnovo della licenza; il giudice ha ritenuto compatibile con la norma una valutazione prognostica negativa basata anche su episodi non definiti da condanna.
art. 582 c.p.
Indicato con riferimento all’episodio di lesioni personali ai danni del vicino di casa, valorizzato come elemento indiziario della reiterazione di condotte conflittuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di circolare armati; pertanto, nel bilanciamento degli interessi, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica può prevalere sull’interesse del privato al rinnovo della licenza.
- Ai fini del rilascio o del rinnovo di una licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può formulare un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente anche in assenza di condanne penali, valorizzando denunce, episodi e altri elementi indiziari acquisiti nell’istruttoria.
- La successione di episodi conflittuali riconducibili alla violenza domestica e a liti di vicinato può giustificare, in chiave preventiva, la conclusione che il richiedente non offra garanzie di piena affidabilità nella gestione dei conflitti e il conseguente diniego del rinnovo del porto d’armi.
- La remissione della querela o la definizione dell’episodio senza condanna non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di considerare il fatto quale elemento indiziario nell’ambito della valutazione amministrativa preventiva del rischio.
- Il precedente rinnovo della licenza non vincola l’amministrazione nelle successive istruttorie quando emergano nuovi elementi, anche perché acquisiti o formalmente documentati soltanto in occasione del procedimento successivo.
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