Ordinanza n. 1866/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore della Provincia di Napoli del 19 marzo 2026, N. 151, notificato al ricorrente in data 16 aprile 2026 presso gli Uffici della Polizia di Frontiera di Orio al Serio/Bergamo, recante diniego dell’istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata in data 17.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Napoli recante diniego dell'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l'altro, il difetto di motivazione e di istruttoria, evidenziando che il provvedimento non considera la sua situazione familiare, caratterizzata dalla presenza della moglie e di due figli minori conviventi, né espone adeguatamente le ragioni della ritenuta pericolosità sociale attuale e concreta e della prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento rispetto alla tutela dell'integrità del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fondatezza delle censure cautelari relative al difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha rilevato l'omessa considerazione della situazione familiare del ricorrente e l'assenza di una motivazione adeguata sulla pericolosità sociale attuale e concreta nonché sulla prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento rispetto alle esigenze di tutela del nucleo familiare. Tali elementi sono stati valutati alla luce dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 202/2013. L'istanza cautelare è stata quindi accolta e l'efficacia del diniego sospesa. La trattazione di merito è stata fissata al 12 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nel valutare il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione deve considerare la situazione familiare dell'interessato e motivare adeguatamente, ove rilevanti, la pericolosità sociale attuale e concreta e la prevalenza dell'interesse pubblico all'allontanamento rispetto alla tutela dell'integrità del nucleo familiare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
sentenza Corte costituzionale n. 202/2013
È richiamata quale pronuncia a seguito della quale è stato riformulato l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, imponendo la considerazione della situazione familiare nell'ambito della valutazione amministrativa.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, l'amministrazione non può omettere l'esame della situazione familiare dell'interessato, quando risultino presenti coniuge e figli minori conviventi.
- Un diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve motivare in modo concreto e attuale le ragioni della pericolosità sociale dell'interessato; non è sufficiente una motivazione generica o meramente assertiva.
- Quando il diniego incide sull'unità familiare, l'amministrazione deve esplicitare la ponderazione tra l'interesse pubblico all'allontanamento e le esigenze di tutela dell'integrità del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
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