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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02623/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il diniego del riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze irrevocabili, rilevando l'eterogeneità delle condotte e il rilevante distacco temporale tra i fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (corte territoriale)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di reato definiti da più sentenze irrevocabili. La domanda era fondata sugli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. La Corte territoriale aveva escluso la continuazione ritenendo che i reati giudicati non fossero omogenei, non fossero riconducibili a una preordinazione criminosa e presentassero una marcata eterogeneità delle condotte, oltre a un significativo intervallo temporale tra i diversi episodi. Nel ricorso, per quanto emerge dal testo, si contestava implicitamente tale esclusione del vincolo continuativo; la Corte di cassazione ha però ritenuto che le ragioni poste a base del diniego fossero corrette e che la reiterazione di condotte illecite non bastasse, di per sé, a integrare un programma criminoso unitario.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    L'istituto della continuazione presuppone una preordinazione criminosa e non può essere riconosciuto quando i reati siano eterogenei e separati da un significativo intervallo temporale.

  • art. 671 c.p.p.

    La richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato sui reati già giudicati richiede la verifica della sussistenza del medesimo disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede una concreta riconducibilità dei diversi reati a un medesimo programma criminoso; la sola reiterazione di illeciti non è sufficiente.
  • La disomogeneità delle condotte e il significativo stacco temporale tra i reati costituiscono indici ostativi al riconoscimento della continuazione.
  • L'istituto della continuazione non coincide con un generico "programma di vita" criminale, poiché tale condotta può eventualmente rilevare sotto altri diversi istituti come recidiva, abitualità o professionalità nel reato.
  • Quando il ricorso contro il diniego della continuazione è privo di fondamento, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile con le conseguenti statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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