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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22801/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una ex dipendente di ente pubblico, già centralinista telefonica non vedente, volta ad ottenere il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia erogata dall'INPS, assumendo che nel calcolo non fossero state correttamente considerate le maggiorazioni spettanti ai lavoratori non vedenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; in appello, la Corte di merito ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ritenendo che, trattandosi di pubblico dipendente e di pensione collegata a rapporto di pubblico impiego, la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti. Riassunta la causa davanti alla Corte dei conti, è stato sollevato conflitto negativo di giurisdizione. La Corte di cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se la domanda sul ricalcolo della pensione dovesse essere decisa dal giudice contabile o dal giudice ordinario; l'INPS e il Procuratore Generale hanno chiesto la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto affermando la giurisdizione del giudice ordinario. Hanno cassato la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva declinato la giurisdizione e hanno rimesso le parti davanti al giudice ordinario competente. La Corte ha ritenuto decisivo che la pensione oggetto di lite fosse a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS e non già a totale o parziale carico dello Stato; pertanto non ricorrevano i presupposti della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La natura pubblica del datore di lavoro non è stata ritenuta sufficiente a spostare la giurisdizione, che va determinata in base alla concreta natura del trattamento pensionistico erogato.

Norme richiamate

  • art. 13 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214

    La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti riguarda solo le controversie su pensioni a totale o parziale carico dello Stato.

  • art. 1 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    Concorre a delimitare la giurisdizione contabile in materia pensionistica, nei limiti dei trattamenti a carico dello Stato.

  • art. 18, comma 1, lett. c, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    Attribuisce alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie pensionistiche solo nei casi previsti dalla legge, cioè per trattamenti a carico statale.

  • art. 151 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174

    È richiamato quale norma del codice di giustizia contabile rilevante ai fini del riparto di giurisdizione.

  • art. 4 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479

    È richiamato per il trasferimento all'INPDAP delle funzioni prima svolte dagli uffici statali che liquidavano pensioni a carico del bilancio dello Stato.

  • art. 2, comma 1, l. 8 agosto 1995, n. 335

    È richiamato insieme al d.lgs. n. 479/1994 per il trasferimento delle funzioni previdenziali precedentemente statali.

  • r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37

    Stabilisce l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS di chi presta lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

  • r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 38

    Esclude dall'obbligo AGO alcuni dipendenti pubblici solo se sia assicurato loro un trattamento di quiescenza o previdenza.

  • art. 39 l. 14 febbraio 1955, n. 379

    Attribuisce a enti parastatali ed enti di diritto pubblico la facoltà di iscrivere i propri dipendenti alle Casse di previdenza pubbliche, con effetti diversi a seconda dell'effettivo esercizio della facoltà.

  • art. 39, comma 4, l. 14 febbraio 1955, n. 379

    Se il singolo lavoratore non acconsente al mutamento della propria posizione previdenziale, resta ferma l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica sussiste solo quando il trattamento controverso sia a totale o parziale carico del bilancio dello Stato; non basta la qualità pubblica del datore di lavoro o del rapporto originario.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta la natura concreta della pensione effettivamente erogata o spettante, non la mera tipologia del rapporto di impiego da cui deriva la posizione assicurativa.
  • I dipendenti di enti pubblici o parastatali possono essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS; in tal caso le controversie sui diritti pensionistici appartengono al giudice ordinario.
  • La facoltà degli enti pubblici di transitare i dipendenti a gestioni previdenziali pubbliche speciali non produce automaticamente l'attrazione alla giurisdizione contabile, occorrendo verificare se la posizione del singolo sia effettivamente confluita in un trattamento a carico statale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizionePensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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