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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14916/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non entra nel merito della responsabilità, ma conferma la tenuta della motivazione della sentenza impugnata quanto alla ricostruzione del fatto, all'identificazione dell'imputato e alla determinazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato. Dall'ordinanza emerge che il ricorso articolava tre motivi: (1) dedotta nullità per sostituzione del collegio giudicante; (2) contestazione dell'identificazione dell'imputato come autore del fatto; (3) censura sulla motivazione della pena. La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi ripetitivi e quindi generici, oltre che manifestamente infondati: il primo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta giuridicamente ineccepibile; il secondo perché devolveva critiche di merito, non scrutinabili in cassazione, e comunque formulate in modo generico; il terzo perché pretendeva un sindacato sulla discrezionalità del giudice di merito in materia di pena, a fronte di una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non si confrontano specificamente con la motivazione della decisione impugnata e si risolvono in contestazioni meramente assertive o ripetitive.
  • Le doglianze che investono soltanto la ricostruzione del fatto o l'identificazione dell'autore del reato, quando richiedono una diversa valutazione del materiale probatorio, sono censure di merito e non possono essere riesaminate in cassazione salvo vizi motivazionali rilevanti nei limiti consentiti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica.
  • La deduzione di una nullità processuale deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è generico e manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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