Cassazione Civile, Ordinanza n. 15810/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appellanti)
La controversia
Una società cooperativa aveva convenuto in giudizio i promittenti locatori chiedendo la risoluzione del contratto preliminare di locazione stipulato tra le parti e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione, rinviando la causa per la quantificazione del danno. In appello, i due soccombenti avevano ricevuto l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ma la notificazione dell'atto di integrazione era stata più volte tentata e non era andata a buon fine; la corte territoriale aveva ritenuto tardivi o nulli i tentativi e, soprattutto, aveva dichiarato inammissibile l'appello. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme processuali e sostanziali sulla notificazione, sostenendo che la notificazione a mezzo posta ex l. n. 53/1994 non richiede le ricerche proprie dell'art. 143 c.p.c., che i tentativi erano stati eseguiti nel rispetto dei termini concessi e che la corte d'appello aveva errato sia nel negare la rimessione in termini sia nel considerare tardiva la notifica finale, anche sotto il profilo del termine di perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che la corte d'appello aveva erroneamente qualificato come nulla una notificazione eseguita a mezzo posta ex l. n. 53/1994 scambiandola per una notificazione ex art. 143 c.p.c., con indebita applicazione delle ricerche richieste per il rito degli irreperibili. Ha inoltre osservato che, una volta concessa la rimessione in termini e assegnato un termine perentorio per la rinnovazione, non era più sindacabile in sede di legittimità la tardività del primo tentativo di rinnovazione, in mancanza di specifica impugnazione sul punto. Quanto all'ultimo tentativo, ha ritenuto rispettato il termine assegnato e ha escluso che la sospensione feriale incidesse sul termine di venti giorni previsto per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c., trattandosi di termine rilevante solo come elemento della fattispecie e non come termine per un atto del destinatario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per le verifiche sull'integrazione del contraddittorio e per le spese.
Norme richiamate
art. 331 c.p.c.
richiamato come base per l'ordine di integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del litisconsorte necessario
art. 281-sexies c.p.c.
usato dalla corte d'appello per decidere la causa con sentenza contestuale alla discussione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del consigliere delegato di definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata dai ricorrenti a seguito della proposta
art. 2697 c.c.
dedotto nel ricorso come norma violata in relazione all'onere probatorio sulla notificazione e sulla conoscenza dell'esito negativo
l. n. 53/1994
la notificazione a mezzo posta effettuata dai difensori è stata qualificata come notificazione ai sensi di tale legge, non soggetta alle ricerche richieste dall'art. 143 c.p.c.
art. 1 l. n. 53/1994
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 139 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 149 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 143 c.p.c.
la Corte distingue la notificazione a mezzo posta ex l. n. 53/1994 dal rito degli irreperibili; inoltre esclude che il termine di venti giorni per il perfezionamento della notificazione sia soggetto a sospensione feriale
art. 153 c.p.c.
le precedenti rimessioni in termini sono state ricondotte a questa disposizione; una volta avvenute, il relativo vizio non era più sindacabile senza specifica impugnazione
art. 101 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate
art. 291 c.p.c.
richiamato per affermare che, una volta concesso un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, il giudice non può assegnarne un secondo salvo causa non imputabile alla parte
art. 342, secondo comma, c.p.c.
richiamato per individuare il termine a comparire rispetto all'udienza di trattazione in appello
art. 9 l. n. 890/1982
evocato per chiarire che l'irreperibilità attestata dall'agente postale nella notifica ex l. n. 53/1994 segue la disciplina postale e non quella dell'art. 143 c.p.c.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio eseguita dai difensori a mezzo posta ex l. n. 53/1994 non richiede le ricerche proprie della notificazione agli irreperibili ex art. 143 c.p.c.; l'eventuale irreperibilità attestata dall'agente postale appartiene alla disciplina della notificazione postale e non integra di per sé il rito degli irreperibili.
- Quando il giudice abbia già concesso la rimessione in termini e l'assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, la successiva contestazione della tardività del primo tentativo resta preclusa in cassazione se non è stata oggetto di specifico motivo di impugnazione nel grado di merito.
- In tema di rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., il termine perentorio già concesso impedisce al giudice di assegnarne un secondo, salvo che la parte abbia tempestivamente eseguito l'adempimento e l'esito negativo dipenda da causa a essa non imputabile.
- Il termine di venti giorni previsto per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. non è un termine per compiere un atto del destinatario e quindi non è assoggettato alla sospensione feriale; esso rileva solo come elemento della fattispecie che consente di individuare il dies a quo del termine a comparire.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'attenzione va concentrata sul rispetto del termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio e sul corretto perfezionamento della notificazione; se tali condizioni risultano rispettate, non può essere dichiarata l'inammissibilità per mera erronea valutazione del procedimento notificatorio.
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