Cassazione Civile, Ordinanza n. 12122/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva citato una propria ex assistita chiedendo il pagamento di somme da lui asseritamente anticipate per l'introduzione di una causa risarcitoria promossa nell'interesse della stessa, a titolo di contributo unificato, marche da bollo e notificazioni. La vicenda processuale aveva già conosciuto un primo ricorso per cassazione, accolto perché il Tribunale d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello avverso una sentenza resa dal giudice di pace in giudizio di equità necessaria. Riassunta la causa, il Tribunale aveva nuovamente rigettato la domanda, ritenendo non dimostrato che le somme fossero state anticipate nell'interesse della cliente e valorizzando il fatto che la difesa fosse stata formalmente assunta da altra avvocata, la quale aveva rinunciato ad ogni pretesa economica verso la cliente, comprese le spese di difesa. Contro questa nuova decisione l'avvocato proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame di un documento decisivo, cioè una lettera del 24/11/2008; (2) motivazione apparente e omesso esame della medesima lettera e di altra nota del 4/11/2004; (3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse indebitamente interpretato i documenti e ridotto la portata della sottoscrizione apposta dalla cliente; (4) nullità e omessa motivazione per il mancato esame della prova testimoniale articolata per dimostrare che egli fosse il reale difensore e che le spese fossero state effettivamente sostenute per la causa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte le censure, osservando che il giudice del rinvio aveva basato la decisione su documentazione ritualmente prodotta e liberamente valutabile, senza omettere l'esame dei documenti richiamati, ma traendone una conclusione di merito non sindacabile in cassazione. In particolare, ha escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché non era stata posta a fondamento della decisione alcuna prova estranea al materiale di causa; ha escluso il vizio di omesso esame, poiché la lettera del 24/11/2008 era stata espressamente considerata; ha ritenuto inapplicabile la non contestazione, poiché essa non esimeva dall'allegazione specifica dei fatti costitutivi del credito; ha infine escluso l'apparenza della motivazione, rilevando che la sentenza conteneva una ratio intellegibile e non contraddittoria, fondata sull'incertezza circa il rapporto professionale e sul difetto di prova che l'esborso fosse stato sostenuto nell'interesse della cliente. Conseguentemente l'avvocato è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente al difensore di stare in giudizio in proprio.
art. 360 n. 5 c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per una diversa lettura delle prove.
art. 115 c.p.c.
la violazione è denunciabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o non acquisite ritualmente; non per contestare la valutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni di parte, ma la valutazione del contenuto dei documenti prodotti non integra di per sé ultrapetizione.
art. 116 c.p.c.
la valutazione del peso probatorio delle prove rientra nel potere del giudice di merito.
art. 339, terzo comma c.p.c.
richiamato per delimitare l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria.
art. 113, secondo comma c.p.c.
richiamato come ipotesi derogatoria rispetto al giudizio di equità necessaria.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
la soccombenza nel ricorso per cassazione comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nel ragionamento sul fatto che il creditore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione; non è consentito trasformarlo in un riesame del merito o nella richiesta di una diversa lettura delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non sussiste quando il giudice valuti liberamente documenti e risultanze istruttorie ritualmente prodotti.
- Il principio di non contestazione opera solo sui fatti costitutivi specificamente allegati dalla parte che agisce; non esonera dal provare l'effettivo fondamento della pretesa quando il fatto costitutivo non sia stato chiaramente e compiutamente dedotto.
- La valutazione dell'attendibilità e della decisività dei documenti prodotti, così come la scelta tra diverse letture plausibili del loro contenuto, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità, salvo motivazione del tutto mancante o irriducibilmente contraddittoria.
- La motivazione è solo apparente quando manchi un reale percorso argomentativo o vi siano affermazioni inconciliabili; non lo è quando la sentenza esprima una ratio comprensibile, ancorché non condivisa dalla parte soccombente.
- Quando un professionista chiede il rimborso di spese sostenute per conto altrui, deve dimostrare in modo chiaro il titolo dell'esborso e il nesso tra spesa sostenuta e interesse del soggetto nei cui confronti agisce; in difetto, la domanda non può essere accolta.
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