Sentenza n. 14875/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità operativa al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'esito della prova svolta in data 13 aprile 2023 dal ricorrente, che ne ha decretato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con D.M. 238 del 14 novembre 2018; - della comunicazione di non superamento della prova di capacità operativa di cui al verbale n. 11 del 13 aprile 2023; - della scheda di valutazione relativa allo svolgimento della prova di capacità operativa, la quale riporta, a cura della Commissione esaminatrice, il mancato completamento del modulo 3, relativo alla valutazione dell'acquaticità; - del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l'amministrazione generale, avente prot. n. R.0000221 del 19 aprile 2022 con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva in questione; - dell'art. 9 del D.M. 238 del 14 novembre 2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l'accertamento dell'idoneità nella parte in cui prevede «Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché determina gli effetti di cui all''articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all''articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»; - ove occorra e per quanto di ragione, della determina del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicata nella G.U. - 4° Serie Speciale Concorsi ed Esami del 20 novembre 2018, con cui è stato indetto il “Bando per una procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”; - dell'allegato C del bando di concorso, inerente le modalità di esecuzione della prova di capacità operativa, nella parte in cui prevede che «Fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell''esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»; - ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Rimini per inidoneità al servizio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, non ancora adottato né notificato al ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, che dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente; e per l’accertamento dell'interesse di parte ricorrente alla ripetizione della prova di capacità operativa impugnata ed al prosieguo dell'iter concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento della prova di capacità operativa, in particolare del modulo di acquaticità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità, la comunicazione di non superamento della prova, la relativa scheda di valutazione, il decreto di esclusione e, ove occorrente, le disposizioni del bando e del D.M. n. 238 del 2018 concernenti gli effetti del mancato superamento della prova. Ha dedotto l'arbitrarietà e l'irrazionalità dell'azione amministrativa, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento e imparzialità, della lex specialis e dell'allegato C al bando, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, la violazione del favor partecipationis, la disparità di trattamento e la manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto di non avere completato la prova di acquaticità entro il tempo massimo a causa dell'esitazione e del disorientamento provocati dalla presenza di due sommozzatori nella vasca. Il Ministero ha chiesto il rigetto. In precedenza, il TAR aveva respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni juris. Successivamente il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata al Ministero.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure contro l'esclusione. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia non soddisfaceva tutte le condizioni formali previste dall'art. 84 c.p.a., ma era comunque idonea a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Il Collegio evidenzia che l'atto di rinuncia non soddisfa tutte le tutte le condizioni richieste dall'art. 84 c.p.a., ma è, comunque, idoneo a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia giudiziaria ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia non pienamente conforme ai requisiti formali può comunque essere valorizzata, ai sensi del comma 4, quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
è, comunque, idoneo a manifestare la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia giudiziaria
La dichiarazione del ricorrente, pur non comportando una valida rinuncia agli atti, è stata considerata espressiva della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia al ricorso che non soddisfi integralmente i requisiti formali della rinuncia agli atti può comunque essere considerata, se inequivocamente espressiva della volontà di non ottenere una pronuncia, come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure dedotte contro l'atto impugnato.
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