Tribunale, Sentenza T-197/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 26 February 2025. — eBilet Polska sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark eBilet – Absolute ground for refusal – Descriptive nature – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-197/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di eBilet Polska contro il diniego di registrazione del marchio UE figurativo "eBilet" per numerosi beni e servizi legati ai biglietti e al ticketing. La Corte ritiene che, per il pubblico polacco, il segno significhi "biglietto elettronico" e descriva direttamente natura, destinazione e modalità di fornitura dei prodotti e servizi interessati. Di conseguenza, è applicabile il motivo di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e non è necessario esaminare il difetto di distintività. Le precedenti registrazioni invocate dalla ricorrente non possono prevalere sul principio di legalità.
Impugnazione di diniego di registrazione di marchio UE figurativo "eBilet" per carattere descrittivo e difetto di distintività ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno figurativo richiesto "eBilet" debba essere respinto perché descrittivo per il pubblico polacco in relazione a biglietti e servizi di ticketing, se sia conseguentemente privo di carattere distintivo e se le precedenti registrazioni di marchi analoghi presso EUIPO impediscano il diniego alla luce dei principi di certezza del diritto, buona amministrazione e parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un segno è escluso dalla registrazione quando, per la parte pertinente del pubblico, presenta un collegamento sufficientemente diretto e concreto con i beni o servizi da indicare immediatamente la loro natura, destinazione o modalità di prestazione; in tal caso il segno è descrittivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, per il principio di sufficienza di un solo motivo assoluto di rifiuto, non occorre esaminare il difetto di distintività. Le precedenti registrazioni di segni simili non possono imporre la registrazione di un marchio contrario alla legge, poiché ogni domanda deve essere esaminata in modo rigoroso e completo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di registrazione del marchio figurativo "eBilet"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto avverso la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato il rigetto, per taluni beni e servizi, della domanda di registrazione del marchio UE figurativo "eBilet". La controversia attiene in particolare al carattere descrittivo del segno e al suo eventuale difetto di distintività nel settore dei biglietti e dei servizi di prenotazione/ticketing.
Fatti e procedimento amministrativo
La ricorrente aveva depositato una domanda di marchio UE per un segno figurativo contenente la denominazione "eBilet", designando beni e servizi nelle classi 9, 16, 35, 39 e 41, tra cui programmi informatici, biglietti, servizi di vendita al dettaglio di biglietti, servizi di ticketing per i viaggi e numerosi servizi di prenotazione e informazione relativi a eventi, spettacoli, sport ed e-sports. L'esaminatore aveva accolto solo parzialmente la domanda, respingendola per i beni e servizi qui rilevanti sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso ha poi respinto l'appello, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo, e ha escluso che le precedenti registrazioni contenenti la parola "eBilet" potessero mutare l'esito.
Domande proposte al Tribunale
La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata, l'annullamento della decisione dell'esaminatore e la registrazione del marchio per tutti i beni e servizi in contestazione. In subordine, sosteneva che il segno non fosse descrittivo, non fosse privo di distintività e che EUIPO avesse violato i principi di certezza del diritto, buona amministrazione e parità di trattamento per avere in passato registrato marchi analoghi.
Questione preliminare sulla domanda di modifica
Il Tribunale dichiara anzitutto inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiedeva, in sostanza, di ottenere direttamente la registrazione del marchio. Richiamando l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, osserva che gli organi dell'EUIPO non adottano un atto formale di registrazione suscettibile di impugnazione e che non spetta al Tribunale sostituirsi all'organo amministrativo con una decisione di registrazione in tal modo richiesta.
Quadro normativo e criteri applicabili
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire, in commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore, origine geografica, epoca di fabbricazione o altre caratteristiche dei beni o servizi. L'articolo 7, paragrafo 2, precisa che il motivo di rifiuto opera anche se sussiste solo in una parte dell'Unione. Il Tribunale richiama la giurisprudenza costante secondo cui un segno è descrittivo quando esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto con i beni o servizi, tale da consentire al pubblico interessato di percepirne immediatamente la descrizione senza ulteriore riflessione. La valutazione va compiuta con riferimento ai beni/servizi interessati e alla percezione del pubblico pertinente.
Esame del primo motivo: carattere descrittivo
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente comprende sia professionisti sia consumatori finali e, per la verifica del carattere descrittivo, rileva il pubblico di lingua polacca. Secondo la motivazione della decisione impugnata, il segno "eBilet" viene percepito in polacco come espressione equivalente a "biglietto elettronico":
- la lettera "e" è intesa come riferimento all'elettronico o ai media elettronici;
- il termine "bilet" significa "biglietto". Il Tribunale osserva che la ricorrente non contesta che, in alcuni contesti, la lettera "e" possa rimandare all'elettronica o a Internet, né contesta il significato polacco di "bilet". Inoltre, dalla descrizione dei beni e servizi emerge che i biglietti possono essere commercializzati online e in forma elettronica. Da ciò deriva che il segno può essere immediatamente compreso come "biglietto elettronico" dal pubblico polacco e non è un'espressione fantasiosa priva di significato univoco. Il fatto che il termine "eBilet" non compaia letteralmente nella descrizione dei prodotti e dei servizi non esclude la descrittività: è sufficiente che il segno possa designare natura, destinazione o modalità di prestazione dei beni e servizi. Il Tribunale conclude quindi che il motivo di rifiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è correttamente applicato.
Esame del secondo motivo: distintività
Poiché l'articolo 7, paragrafo 1, prevede motivi di rifiuto autonomi e basta la sussistenza di uno solo di essi per escludere la registrazione, il Tribunale dichiara che, accertato il carattere descrittivo del segno, non occorre esaminare nel merito il motivo relativo al difetto di carattere distintivo ai sensi della lettera b).
Esame del terzo motivo: precedenti registrazioni e principi generali
La ricorrente invocava alcune registrazioni precedenti, comprese due di cui essa stessa era titolare, per sostenere la violazione dei principi di certezza del diritto, buona amministrazione e parità di trattamento. Il Tribunale respinge l'argomento richiamando la giurisprudenza secondo cui tali principi devono essere conciliati con il principio di legalità: nessuno può invocare a proprio favore un eventuale errore precedente dell'EUIPO per ottenere una decisione identica. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, l'esame di una domanda di marchio deve essere rigoroso e completo, così da evitare registrazioni indebite. Il Tribunale aggiunge che la commissione di ricorso aveva anche preso in considerazione alcune decisioni precedenti che risultavano coerenti con la soluzione adottata nel caso di specie.
Dispositivo e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell'ipotesi di svolgimento dell'udienza, che non ha avuto luogo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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