Corte di giustizia, Ordinanza C-766/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2025. — Procedimento penale a carico di AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Protodikeio Peiraios. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o che non dà adito a nessun ragionevole dubbio – Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Articolo 54 – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio del ne bis in idem – Ambito di applicazione – Sentenza che dispone l’internamento di una persona in una struttura psichiatrica giudiziaria – Sospensione condizionata alla sottoposizione di tale persona ad un trattamento medico. — Causa C-766/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza, ha chiarito che il ne bis in idem si applica anche quando la decisione straniera ha dichiarato l’imputato penalmente irresponsabile e ha disposto una misura terapeutica di internamento sospesa condizionalmente. Poiché la sentenza austriaca era definitiva, riguardava gli stessi fatti ed era stata resa a seguito di esame nel merito, la Grecia non può avviare un nuovo procedimento per il medesimo reato. La Corte ha inoltre osservato che, se si ritenesse la misura una condanna, la condizione di esecuzione risulterebbe comunque soddisfatta.
Ne bis in idem: un procedimento penale in uno Stato membro è precluso da una sentenza definitiva di un altro Stato membro che, pur dichiarando l’imputato penalmente irresponsabile, accerti gli stessi fatti e disponga un internamento psichiatrico sospeso condizionalmente con condizioni rispettate.
La questione giuridica
Se il principio del ne bis in idem, ai sensi dell’articolo 54 della CAAS e dell’articolo 50 della Carta, osti a un nuovo procedimento penale in Grecia quando in Austria esiste una sentenza definitiva che ha accertato gli stessi fatti, ha dichiarato l’imputata penalmente irresponsabile per disturbi psichiatrici, ha ordinato l’internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria e ne ha sospeso condizionalmente l’esecuzione con condizioni di trattamento medico rispettate; e se rilevi, ai fini della risposta, il fatto che la misura sia stata sospesa condizionalmente.
Principio di diritto
L’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osta all’avvio di un procedimento penale in uno Stato membro quando un altro Stato membro ha già pronunciato una sentenza definitiva che, dopo esame nel merito, ha accertato gli stessi fatti, ha dichiarato l’imputato penalmente irresponsabile per disturbi psichiatrici e ha disposto un internamento in struttura psichiatrica giudiziaria sospeso condizionalmente, purché le condizioni della sospensione siano state rispettate. Ai fini del ne bis in idem non è necessario qualificare tale misura come "condanna" o "pena" se, in ogni caso, ricorre la situazione di sentenza definitiva per gli stessi fatti e la disciplina dell’articolo 54 è soddisfatta; la condizione di esecuzione opera solo in caso di condanna.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Ne bis in idem e misura terapeutica psichiatrica sospesa condizionalmente
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Protodikeio Peiraios (Tribunale del Pireo, Grecia) in un procedimento penale per incendio doloso a carico di AB. Il nodo centrale è la portata del principio del ne bis in idem, in particolare quando una precedente sentenza definitiva di un altro Stato membro ha accertato gli stessi fatti ma ha dichiarato l’imputata penalmente irresponsabile e ha ordinato un internamento in struttura psichiatrica giudiziaria, sospeso condizionalmente.
Fatti e procedimento principale
Il 15 dicembre 2018 AB, residente in Austria, avrebbe incendiato intenzionalmente un’imbarcazione nel porto turistico di Glifada, in Grecia, distruggendola e danneggiandone altre due. Per tali fatti sono stati avviati procedimenti penali sia in Grecia sia in Austria.
Il Landesgericht Wiener Neustadt, con sentenza del 18 febbraio 2020, ha:
- accertato che AB aveva commesso i fatti addebitati;
- precisato che, se non fosse stata penalmente irresponsabile, tali fatti avrebbero integrato il reato di incendio ai sensi del diritto austriaco;
- dichiarato la irresponsabilità penale di AB, poiché aveva agito sotto l’effetto di una psicosi acuta nell’ambito di una schizofrenia;
- ordinato il suo internamento in una struttura psichiatrica giudiziaria;
- sospeso condizionalmente tale misura per cinque anni, imponendo tra le condizioni un trattamento farmacologico con controlli regolari, un trattamento psicoterapeutico continuo e cure psichiatriche periodiche.
La sentenza è divenuta definitiva dopo la rinuncia ai mezzi di ricorso. Dinanzi al giudice greco, AB ha chiesto la cessazione del procedimento, invocando il ne bis in idem.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se il ne bis in idem impedisse il procedimento greco e, in particolare:
- se una sentenza definitiva di un altro Stato membro, che accerta i fatti ma dichiara l’imputato non responsabile e dispone un internamento psichiatrico, costituisca una decisione idonea a far scattare la preclusione;
- se il rilievo della misura cambi qualora l’internamento sia sospeso condizionalmente e le condizioni della sospensione siano rispettate.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- l’articolo 54 della CAAS, che vieta un nuovo procedimento per i medesimi fatti quando vi sia una sentenza definitiva in un’altra Parte contraente;
- l’articolo 50 della Carta, che sancisce il principio del ne bis in idem;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, richiamato solo per completezza;
- l’articolo 267 TFUE, come base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 99 del regolamento di procedura, poiché la Corte decide con ordinanza motivata.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 54 CAAS si applica non soltanto alle ipotesi di condanna, ma in generale a ogni persona "giudicata con sentenza definitiva" in una Parte contraente. Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dell’articolo 50 della Carta.
Quanto alla struttura del ne bis in idem, la Corte ribadisce la duplice condizione:
- esistenza di una decisione definitiva anteriore (bis);
- identità dei fatti tra decisione anteriore e procedimento successivo (idem).
Nel caso concreto, il giudice del rinvio aveva già indicato che i fatti erano gli stessi, sicché la condizione idem risultava soddisfatta. Quanto alla condizione bis, la sentenza austriaca era definitiva ed era stata pronunciata dopo un esame nel merito, poiché il giudice aveva accertato i fatti e valutato la responsabilità penale di AB.
La Corte osserva inoltre che non è necessario stabilire se la misura di internamento psichiatrico sospesa condizionalmente costituisca o meno una "condanna" accompagnata da una "pena": anche supponendo tale qualificazione, la condizione di esecuzione sarebbe comunque soddisfatta. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui una pena sospesa è una "pena" ai fini dell’articolo 54 CAAS e può considerarsi in corso di esecuzione durante il periodo di prova, oppure eseguita quando il periodo di prova si conclude senza violazioni.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato che le condizioni della sospensione, e in particolare il trattamento medico, sono state rispettate almeno fino al 6 dicembre 2022 e non risulta una successiva violazione. Pertanto, anche volendo qualificare la decisione austriaca come condanna, la condizione di esecuzione risulterebbe soddisfatta.
La Corte aggiunge che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta non è pertinente, perché l’articolo 54 CAAS contiene già la disciplina applicabile e la condizione di esecuzione è stata ritenuta compatibile con l’articolo 50 della Carta.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 54 CAAS, letto alla luce dell’articolo 50 della Carta, osta all’avvio di un procedimento penale in Grecia nei confronti di AB per gli stessi fatti già oggetto della sentenza definitiva resa in Austria, nella quale l’imputata era stata dichiarata penalmente irresponsabile per disturbi psichiatrici ed era stato disposto il suo internamento in struttura psichiatrica giudiziaria, poi sospeso condizionalmente con condizioni rispettate.
Principio desumibile
Ai fini del ne bis in idem nello spazio Schengen, rileva che una precedente sentenza definitiva abbia già statuito sui medesimi fatti a seguito di esame nel merito; la circostanza che l’autore sia stato dichiarato penalmente irresponsabile e destinatario di una misura terapeutica psichiatrica non esclude l’applicazione dell’articolo 54 CAAS. Se la misura è sospesa condizionalmente, il rispetto delle condizioni rende comunque superata l’eventuale condizione di esecuzione.
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