Tribunale, Sentenza T-1066/23
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 26 February 2025. — Schweppes International Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative marks MAY TEA – International registration of the earlier figurative marks МАЙСКИЙ – International registration of the earlier word mark МАЙСКИЙ ЧАЙ – Relative ground for invalidity – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) and Article 53(1)(a) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) and Article 60(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001). — Joined Cases T-1066/23 to T-1069/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea ha annullato quattro decisioni della Commissione di ricorso EUIPO che avevano dichiarato invalidi i marchi MAY TEA per rischio di confusione con anteriori marchi in russo. Pur riconoscendo una possibile identità concettuale per parte del pubblico lettone che conosce inglese e russo, il Tribunale ha ritenuto determinanti le forti differenze visive e fonetiche e il carattere descrittivo degli elementi comuni. È stata invece respinta la richiesta di riforma, poiché gli altri diritti anteriori non erano stati esaminati dalla Commissione di ricorso.
Marchi UE MAY TEA: esclusa la sussistenza del rischio di confusione con i marchi anteriori in carattere cirillico, nonostante l’identità concettuale per parte del pubblico lettone.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’invalidità di marchi dell’Unione per motivo relativo, la Commissione di ricorso abbia correttamente ravvisato un rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in relazione a marchi anteriori composti da parole russe in alfabeto cirillico, valorizzando l’identità concettuale con i segni contestati in inglese per una parte del pubblico lettone; e, in subordine, se il Tribunale potesse sostituirsi alla Commissione nel pronunciarsi sull’invalidità anche in base agli altri diritti anteriori invocati.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, pur potendo esistere per una parte del pubblico lettone un’identità concettuale tra i segni MAY TEA e МАЙСКИЙ ЧАЙ, tale elemento non basta, nel caso concreto, a compensare le rilevanti differenze visive e fonetiche dei marchi, soprattutto perché i termini comuni che sorreggono la somiglianza concettuale sono descrittivi dei prodotti; di conseguenza non sussiste un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Il Tribunale ha quindi annullato le decisioni impugnate, ma ha respinto la domanda di riforma perché la Commissione di ricorso non aveva esaminato gli altri marchi anteriori invocati.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 53, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 60, paragrafo 1, lettera a)
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchi UE MAY TEA: esclusa la confusione con i marchi anteriori in cirillico
Si tratta di quattro ricorsi ex articolo 263 TFUE proposti contro decisioni della Prima Commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchi dell’Unione. La controversia riguarda segni relativi a bevande a base di tè e il confronto tra marchi in inglese e marchi anteriori in russo scritto in alfabeto cirillico.
Fatti e procedimento amministrativo
May OOO aveva chiesto la dichiarazione di nullità di quattro marchi figurativi dell’Unione contenenti l’espressione "may tea", registrati per prodotti delle classi 30 e 32, fondandosi su alcuni diritti anteriori, in particolare:
- registrazioni internazionali anteriori designanti l’Unione europea, la Germania e alcuni Stati membri;
- un marchio figurativo anteriore per prodotti di classe 30;
- un marchio denominativo anteriore МАЙСКИЙ ЧАЙ per il tè.
La Divisione di annullamento aveva respinto le domande di nullità. In appello, la Commissione di ricorso aveva invece accolto i ricorsi di May OOO, ritenendo sussistente un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, per i marchi più recenti, del regolamento n. 2017/1001.
Quadro normativo e legge applicabile
Il Tribunale precisa che, in ragione delle date di deposito dei marchi contestati:
- per i casi T‑1066/23 e T‑1067/23 si applica il regolamento n. 207/2009 quanto alle norme sostanziali;
- per i casi T‑1068/23 e T‑1069/23 si applica il regolamento n. 2017/1001;
- le norme procedurali applicabili sono quelle del regolamento n. 2017/1001.
Ricorda inoltre che la nullità per motivo relativo presuppone cumulativamente identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, da valutarsi globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra i fattori rilevanti.
Somiglianza dei prodotti
La Commissione di ricorso aveva ritenuto, e il Tribunale non ha rimesso in discussione, che:
- i prodotti delle classi 30 contestati, quali "flavoured tea-based beverages" e "flavoured ice tea", fossero identici al tè coperto dal marchio anteriore;
- i prodotti della classe 32, ossia bevande analcoliche al gusto di tè, fossero simili al tè.
Comparazione dei segni
Il Tribunale conferma innanzitutto che gli elementi verbali sono quelli che attirano maggiormente l’attenzione del consumatore; i fondi neri, le bottiglie, le foglie e gli altri elementi grafici dei marchi contestati hanno carattere decorativo o debole distintività.
Quanto alla comparazione:
- visivamente, i segni non sono simili, perché hanno struttura ortografica, lunghezza e alfabeto diversi, oltre alla presenza di elementi figurativi nei marchi contestati;
- foneticamente, la somiglianza è molto bassa o inesistente, poiché i segni sono pronunciati secondo regole linguistiche diverse e coincidono sostanzialmente solo nel primo fonema;
- concettualmente, il Tribunale riconosce che una parte del pubblico lettone, dotata almeno di conoscenza di base dell’inglese e del russo, può comprendere immediatamente che "may tea" e "майский чай" hanno lo stesso significato, ossia "May tea".
Tuttavia, il Tribunale sottolinea che tale identità concettuale si fonda sugli elementi "may" e "tea" / "майский" e "чай", che per quel pubblico sono descrittivi del prodotto. Inoltre, la giurisprudenza invocata dalla ricorrente non è ritenuta pertinente, perché qui i termini appartengono al vocabolario di base e la struttura grammaticale delle espressioni è identica.
Valutazione globale del rischio di confusione
Nonostante l’identità o somiglianza dei prodotti e un livello medio di attenzione del pubblico, il Tribunale ritiene che la Commissione di ricorso abbia commesso un errore di შეფასamento nel concludere per il rischio di confusione.
La motivazione è che:
- le differenze visive sono significative;
- le differenze fonetiche sono marcate;
- la somiglianza concettuale, pur presente per una parte del pubblico, ha un peso limitato perché basata su elementi descrittivi.
In tali condizioni, la percezione di origine imprenditoriale comune o di imprese economicamente collegate non risulta sufficientemente giustificata. Il Tribunale annulla quindi le decisioni impugnate per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).
Domanda di riforma e limiti del potere del Tribunale
La ricorrente chiedeva anche la riforma delle decisioni. Il Tribunale respinge tale domanda perché il proprio potere di riforma non consente di sostituirsi alla Commissione di ricorso su questioni sulle quali essa non si è ancora pronunciata.
Poiché la Commissione di ricorso non aveva esaminato gli altri diritti anteriori invocati a sostegno delle domande di nullità, il Tribunale non poteva stabilire direttamente se i marchi fossero invalidi anche sulla base di tali diritti. La questione viene quindi rimessa, in sostanza, alla Commissione di ricorso.
Spese
EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Schweppes International Ltd dinanzi al Tribunale; May OOO sopporta le proprie spese. Il Tribunale precisa inoltre che le spese del procedimento dinanzi alla Divisione di annullamento non sono recuperabili, mentre quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso rientrano tra le spese recuperabili, che dovranno essere regolate in sede amministrativa.
Principio affermato
Ai fini dell’invalidità per rischio di confusione, una somiglianza concettuale tra un marchio in inglese e un marchio anteriore in russo scritto in cirillico, percepita solo da una parte del pubblico che conosce entrambe le lingue, non è sufficiente quando le differenze visive e fonetiche sono marcate e l’elemento comune che sorregge la somiglianza è descrittivo dei prodotti. In tal caso, non può essere dichiarata la nullità per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi dell’Unione.
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