Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-748/22

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2025. — E.B. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Arcidosso. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di illustrare il contesto di fatto della controversia principale e le ragioni che giustificano la necessità di un’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Assenza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta. — Causa C-748/22

Giurisprudenza europea62022CO0748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Giudice di pace di Arcidosso aveva chiesto alla Corte di interpretare varie disposizioni del diritto dell’Unione in relazione alla disciplina italiana sulla stabilizzazione dei magistrati onorari e alla rinuncia alle pretese derivanti dal rapporto pregresso. La Corte non entra nel merito e dichiara il rinvio manifestamente irricevibile perché la decisione di rinvio non fornisce elementi sufficienti sul fatto e sul collegamento tra le norme UE invocate e la controversia. La pronuncia richiama espressamente la precedente sentenza del 12 settembre 2024 nella causa C‑548/22, che aveva già dichiarato irricevibile un rinvio sostanzialmente identico.

Rinvio pregiudiziale dichiarato manifestamente irricevibile per insufficiente descrizione del contesto di fatto e del nesso tra le norme UE invocate e la controversia sui compensi dei magistrati onorari

La questione giuridica

Se l’articolo 288 TFUE, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ostino a una normativa italiana che, in occasione di procedure di stabilizzazione dei magistrati onorari, prevede la rinuncia ex lege a ogni ulteriore pretesa derivante dal pregresso rapporto onorario, anche quando ciò avvenga per la sola presentazione della domanda o per l’accettazione di un’indennità ritenuta inadeguata.

Principio di diritto

La Corte dichiara manifestamente irricevibile il rinvio quando la decisione di rinvio non espone in modo sufficiente il contesto di fatto, le norme nazionali applicabili e, soprattutto, il nesso tra le disposizioni UE invocate e la controversia principale: in tali condizioni la Corte non può verificare la pertinenza delle norme richiamate né valutare la questione, specie se la domanda riproduce integralmente un precedente rinvio già ritenuto irricevibile per le stesse lacune. Il giudice nazionale conserva però la facoltà di riformulare un nuovo rinvio fornendo tutti gli elementi necessari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 288 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 17, 31, 34 e 47
  • Direttiva 2003/88/CE, articolo 7
  • Direttiva 97/81/CE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Decreto legislativo italiano n. 116/2017, articolo 29

Rinvio pregiudiziale sulla disciplina italiana dei magistrati onorari e sulla rinuncia alle pretese pregresse

La Corte di giustizia, con ordinanza della Nona Sezione del 26 febbraio 2025, ha esaminato un rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Arcidosso relativo alla disciplina italiana applicabile ai magistrati onorari, in particolare all’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017. La questione riguardava la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa che, nell’ambito delle procedure di stabilizzazione, condiziona la permanenza in servizio o l’accesso all’indennità alla rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario pregresso.

Parti e contesto del procedimento principale

Il procedimento principale vedeva come ricorrente E.B., viceprocuratore onorario, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. E.B. sosteneva di aver subito una disparità di trattamento rispetto ai magistrati ordinari, sia sotto il profilo retributivo sia sotto quello della protezione sociale, e chiedeva il pagamento di somme ulteriori a titolo risarcitorio per la mancata trasposizione di varie direttive dell’Unione.

Normativa unionale richiamata e disciplina nazionale

La domanda di rinvio menzionava l’articolo 288 TFUE, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva 97/81/CE e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Sul piano nazionale, l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017 prevedeva, per i magistrati onorari in servizio, la possibilità di essere confermati a domanda sino ai settant’anni, oppure, in caso di mancata domanda o di mancato superamento della procedura valutativa, il diritto a un’indennità parametrata alle giornate di udienza. La norma stabiliva inoltre che la domanda di partecipazione alla procedura o l’accettazione dell’indennità comportavano la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura connessa al rapporto onorario cessato.

Fatti essenziali richiamati dal giudice del rinvio

Secondo l’ordinanza di rinvio, E.B. esercitava dal 2 agosto 2001 la funzione di viceprocuratore onorario, in posizione ritenuta comparabile a quella di un magistrato ordinario che svolge funzioni di pubblico ministero. La ricorrente lamentava di aver percepito un’indennità di 98 euro per udienza, con trattenute fiscali, senza alcun versamento di contributi previdenziali o assistenziali, mentre un magistrato ordinario percepirebbe una retribuzione giornaliera lorda di 248 euro, con copertura contributiva a carico dello Stato.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità

La Corte ha applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che consente di dichiarare con ordinanza motivata la manifesta irricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale. Ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio deve indicare in modo sufficiente l’oggetto della controversia, i fatti rilevanti, il contenuto delle norme nazionali applicabili e, soprattutto, le ragioni che lo inducono a chiedere l’interpretazione del diritto dell’Unione, nonché il nesso tra quest’ultimo e la normativa nazionale.

La Corte ha sottolineato che tali informazioni sono necessarie sia per consentirle di fornire una risposta utile, sia per permettere agli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni informate. Ha poi osservato che la decisione di rinvio non soddisfaceva manifestamente i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e c).

Richiamo alla precedente sentenza C‑548/22

La Corte ha rilevato che la questione sottoposta era redatta negli stessi termini di quella già esaminata nella sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, nella quale un rinvio identico era stato dichiarato irricevibile. In quella sede la Corte aveva già constatato, tra l’altro, che:

  • l’articolo 288 TFUE e gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta erano evocati solo a sostegno delle altre norme richiamate, senza costituire oggetto di un’interpretazione autonoma;
  • l’articolo 7 della direttiva 2003/88 non appariva pertinente rispetto alla richiesta di equiparazione retributiva;
  • la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non poteva essere applicata senza chiarire se il magistrato onorario fosse un lavoratore a tempo determinato, se la differenza di trattamento riguardasse una condizione di impiego, se la situazione fosse comparabile a quella di un magistrato ordinario e se vi fossero ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità.

La presente ordinanza constata che le stesse lacune permangono anche nel nuovo rinvio, con conseguente irricevibilità manifesta.

Decisione e effetti pratici

La Corte ha dichiarato la domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile. Ha però ricordato che il giudice del rinvio può presentare una nuova domanda, purché fornisca tutti gli elementi fattuali e giuridici necessari a consentire alla Corte di statuire.

Osservazioni di rilievo per la prassi

Per i professionisti, la decisione conferma un orientamento rigoroso sui requisiti formali del rinvio pregiudiziale: quando il giudice nazionale non descrive con precisione il quadro fattuale e normativo, la Corte non entra nel merito delle questioni di diritto dell’Unione, anche se esse riguardano materie sostanziali come la parità di trattamento tra lavoratori, la tutela delle ferie, il tempo determinato e la protezione sociale dei magistrati onorari.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialemagistratura onorariadiritto del lavoroparità di trattamentoferie retribuite e tutela sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.