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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-23/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 26 February 2025. — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark Quevedo Port – Earlier PDO ‘Porto/Port’ – Relative ground for refusal – Article 8(6) of Regulation (EU) 2017/1001 – Article 103(2)(a)(ii) and (b) of Regulation (EU) No 1308/2013 – Concepts of ‘use’ and ‘evocation’ of a PDO. — Case T-23/24

Giurisprudenza europea62024TJ0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso dell’IVDP contro la decisione EUIPO che aveva consentito la registrazione del marchio "Quevedo Port" per olio d’oliva. Secondo il Tribunale, il segno non realizza un uso commerciale della DOP "Porto/Port" né la evoca, perché il pubblico non è portato a collegare in modo chiaro e diretto l’olio d’oliva al vino Porto. La decisione ribadisce la distinzione tra "uso" ed "evocazione" e richiede, per i prodotti non comparabili, un collegamento percettivo più intenso della semplice coincidenza di un elemento verbale.

Opposizione a marchio UE "Quevedo Port" fondata sulla DOP "Porto/Port": la Corte chiarisce quando il segno costituisce "uso" o "evocazione" di una denominazione di origine protetta per vini ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

La questione giuridica

Se la registrazione del marchio denominativo UE "Quevedo Port" per olio d’oliva debba essere rifiutata, in opposizione del titolare della DOP anteriore per vino "Porto/Port", perché il segno costituisce: i) un uso commerciale diretto o indiretto della DOP ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013; e/o ii) un’evocazione della DOP ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento, letto con l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il marchio "Quevedo Port" non doveva essere rifiutato sulla base della DOP anteriore "Porto/Port" perché il segno, pur contenendo integralmente la parola "port", presenta nel suo insieme una somiglianza visiva e fonetica solo media, è percepito come unità logica distinta e, nel contesto dell’olio d’oliva, non stabilisce un collegamento sufficientemente stretto con il vino protetto da farne un "uso" della DOP ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), né una sua "evocazione" ai sensi della lettera b). La mera presenza dell’elemento comune "port" e l’ipotetica reputazione della DOP non bastano, in assenza di una connessione chiara e diretta percepibile dal pubblico rilevante; inoltre, senza uso della DOP non può esservi sfruttamento della sua reputazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE "Quevedo Port" e DOP "Porto/Port"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dall’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (IVDP) contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO. Il contenzioso nasce dall’opposizione alla registrazione del marchio denominativo UE "Quevedo Port" per olio d’oliva, basata sulla DOP anteriore "Porto/Port" registrata per il vino.

Fatti e procedimento amministrativo

Vinoquel- Vinhos Oscar Quevedo, Lda. aveva chiesto la registrazione del marchio "Quevedo Port" per:

  • classe 29: oli d’oliva;
  • classe 33: vino conforme alle specifiche della DOP "Porto / Port / vinho do Porto / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn".

L’IVDP aveva proposto opposizione solo per l’olio d’oliva, invocando la DOP anteriore n. PDO-PT-A 1540 "Porto" o "Port". L’opposizione era stata respinta dalla Divisione di opposizione e, in seguito, la Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

Il ricorrente deduceva in sostanza due motivi:

  • violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1308/2013, perché il segno contestato costituirebbe un uso commerciale, diretto o indiretto, della DOP e ne sfrutterebbe la reputazione;
  • violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, perché il segno evoca la DOP "Port".

Normativa e quadro giurisprudenziale richiamati

Il Tribunale richiama:

  • l’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, che consente l’opposizione fondata su una DOP che conferisca il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;
  • gli articoli 102 e 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi alla protezione delle DOP per vini;
  • la giurisprudenza della Corte di giustizia su "uso" ed "evocazione", in particolare:
    • C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne;
    • C-44/17, Scotch Whisky Association;
    • C-75/15, Viiniverla;
    • C-56/16 P, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto;
    • oltre a precedenti del Tribunale, tra cui PORTWO GIN e PORT CHARLOTTE.

Distinzione tra "uso" e "evocazione"

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), tutela la DOP contro ogni uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto, mentre la lettera b) riguarda l’evocazione, cioè un richiamo che suggerisce al consumatore il prodotto protetto senza usare direttamente il nome. Le due ipotesi sono distinte e non possono essere sovrapposte.

Per la nozione di "uso", il Tribunale ricorda che essa richiede una somiglianza visiva e/o fonetica particolarmente elevata, vicina all’identità, tale che il segno non possa essere chiaramente dissociato dalla DOP. Per l’"evocazione", invece, occorre che il segno susciti nella mente del consumatore un collegamento sufficientemente chiaro e diretto con il prodotto protetto.

Valutazione del Tribunale sull’"uso" della DOP

Sul primo motivo, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso:

  • i segni "Quevedo Port" e "Port" presentano somiglianze visive e fonetiche solo medie, non particolarmente elevate;
  • il primo elemento "Quevedo" è distintivo e quasi il doppio del secondo in lunghezza;
  • il termine "port" può essere percepito anche come "porto" inteso come luogo marittimo o fluviale, oppure come elemento privo di significato nel complesso "Quevedo Port".

Il Tribunale osserva che il pubblico rilevante, incontrando il segno nel contesto dell’olio d’oliva, non è indotto a collegarlo al vino Porto protetto dalla DOP. La mera riproduzione integrale del termine "Port" non basta, perché, secondo la giurisprudenza, la nozione di uso richiede una vicinanza molto maggiore di quella riscontrata nel caso di specie.

Esclusione dello sfruttamento della reputazione

Il Tribunale ritiene inoltre infondato l’argomento secondo cui il marchio contestato sfrutterebbe la reputazione della DOP. Richiama il principio per cui non può esservi sfruttamento della reputazione senza uso del segno protetto e sottolinea che:

  • i prodotti a confronto sono molto diversi, essendo vino e olio d’oliva;
  • il fatto che alcune imprese producano e commercializzino entrambi i prodotti non dimostra una percezione comune del pubblico;
  • il ricorrente non ha fornito una dimostrazione concreta del modo in cui l’uso del segno per olio d’oliva trarrebbe vantaggio dalla reputazione del vino Porto.

Le decisioni portoghesi invocate dal ricorrente non sono ritenute decisive, anche perché il regime del marchio UE è autonomo rispetto agli orientamenti delle autorità nazionali.

Valutazione del Tribunale sull’"evocazione" della DOP

Sul secondo motivo, il Tribunale conferma che non vi è evocazione ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b). Pur contenendo il termine "port", il segno "Quevedo Port" non richiama in modo sufficientemente chiaro e diretto il vino protetto dalla DOP.

Il Tribunale valorizza soprattutto:

  • la forte differenza tra i prodotti, in termini di ingredienti, aspetto fisico e gusto;
  • l’assenza di un collegamento immediato, per il consumatore medio, tra olio d’oliva e port wine;
  • il fatto che il segno nel suo complesso può essere percepito come unità fantasiosa o come riferimento a un porto, non alla DOP.

L’intenzione del richiedente di collegare i prodotti è ritenuta irrilevante ai fini della nozione di evocazione.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la decisione EUIPO che aveva negato l’opposizione dell’IVDP e consentito la registrazione del marchio "Quevedo Port" per olio d’oliva. Quanto alle spese, ciascuna parte è condannata a sopportare le proprie, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della controparte solo nell’ipotesi di udienza orale, poi non celebrata.

Principi pratici per l’operatore

La pronuncia conferma che, in materia di DOP per vini, la tutela è ampia ma non automatica: non basta l’inclusione di un elemento identico o simile alla DOP se il segno complessivo non produce nel pubblico un collegamento chiaro e diretto con il prodotto protetto. Per bloccare un marchio per prodotti non comparabili, il titolare della DOP deve fornire una motivazione concreta e specifica sul nesso percettivo tra segno e denominazione protetta, non limitandosi a richiamare la reputazione della DOP o prassi nazionali analoghe.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeadenominazioni di origine protettesettore vitivinicoloconcorrenza segni distintiviopposizione alla registrazione di marchio

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