Tribunale, Sentenza T-498/22
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 26 febbraio 2025 (Estratti). — Aleksandra Melnichenko contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e che costituiscono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Iscrizione e mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Eccezione di illegittimità – Errore di valutazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità. — Causa T-498/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Aleksandra Melnichenko contro le misure restrittive dell’Unione adottate in relazione all’Ucraina. La Corte ha escluso la violazione dei diritti fondamentali e ha ritenuto proporzionate sia le restrizioni patrimoniali sia quelle di circolazione. È stata confermata la legittimità dell’iscrizione e del mantenimento del nominativo negli elenchi, con condanna della ricorrente alle spese.
Misure restrittive UE contro la sig.ra Aleksandra Melnichenko: legittimità dell’iscrizione negli elenchi per "associazione" a persone sanzionate e proporzionalità delle restrizioni ai diritti fondamentali
La questione giuridica
Se il Consiglio avesse legittimamente iscritto e mantenuto la ricorrente negli elenchi delle misure restrittive relative all’Ucraina, in particolare sulla base del criterio dell’"associazione" con persone oggetto di sanzioni; se gli atti impugnati fossero viziati da errore manifesto di valutazione, difetto di motivazione, violazione del diritto di essere ascoltato e illegittimità del criterio normativo; e se le restrizioni ai diritti fondamentali invocati dalla ricorrente fossero sproporzionate.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: ha ritenuto che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi fosse conforme al diritto dell’Unione e che le limitazioni derivanti dal congelamento dei capitali e dalle restrizioni di viaggio fossero previste dalla legge, rispettassero il contenuto essenziale dei diritti invocati, perseguisssero un obiettivo di interesse generale della PESC e fossero proporzionate. Ha inoltre affermato che il criterio dell’"associazione" richiamato dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento n. 269/2014 non era, nella fattispecie, idoneo a comportare l’annullamento degli atti impugnati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/145/PESC
- Regolamento (UE) n. 269/2014
Misure restrittive nei confronti di Aleksandra Melnichenko
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro diversi atti del Consiglio che hanno inserito e poi mantenuto il nominativo della sig.ra Aleksandra Melnichenko negli elenchi relativi alle misure restrittive adottate dall’Unione in connessione con l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La controversia verte principalmente sul criterio dell’"associazione" e sulla compatibilità delle misure con i diritti fondamentali invocati dalla ricorrente.
Parti e oggetto del ricorso
La ricorrente è la sig.ra Aleksandra Melnichenko; il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea. A sostegno della ricorrente sono intervenute EuroChem Group AG e Siberian Coal Energy Company AO (SUEK), mentre il Regno del Belgio è intervenuto a sostegno del Consiglio.
La ricorrente chiedeva:
- l’inapplicabilità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, nella parte in cui si riferiscono agli "associati" a persone ed entità sanzionate;
- l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui la riguardano;
- la condanna del Consiglio alle spese.
Atti impugnati e contesto normativo
Il ricorso colpiva gli atti iniziali del 3 giugno 2022, gli atti del settembre 2022, gli atti del marzo 2023 e gli atti dell’aprile 2023, tutti adottati nell’ambito della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014.
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 29 TUE, quale base giuridica della decisione PESC;
- l’articolo 215 TFUE, quale base giuridica del regolamento di esecuzione;
- gli articoli 7, 17, 21, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali;
- l’articolo 52, paragrafi 1 e 2, della Carta.
Motivi di ricorso
La ricorrente articolava cinque motivi, così riassunti dal Tribunale:
- errore manifesto di valutazione;
- violazione dell’obbligo di motivazione;
- violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali;
- eccezione di illegittimità del criterio dell’"associazione" previsto dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento n. 269/2014;
- violazione del diritto di essere ascoltato.
Nella sentenza pubblicata, il Tribunale sviluppa in modo particolare il terzo motivo, respingendo poi il ricorso nel suo insieme.
Valutazione dei diritti fondamentali
Il Tribunale osserva anzitutto che le misure restrittive incidono sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 17 della Carta, pur senza perseguire lo scopo di privare le persone interessate del diritto di proprietà o del rispetto della vita privata e familiare. Tali diritti non hanno carattere assoluto e le limitazioni devono rispettare le condizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta: previsione legale, rispetto del contenuto essenziale, finalità di interesse generale e proporzionalità.
Applicando tali criteri, il Tribunale ritiene che:
- le limitazioni siano "previste dalla legge", poiché derivano da atti di portata generale fondati sugli articoli 29 TUE e 215 TFUE;
- il contenuto essenziale dei diritti non sia leso, in quanto le misure sono temporanee, periodicamente riesaminate e accompagnate da deroghe e autorizzazioni specifiche;
- la finalità perseguita sia di interesse generale dell’Unione, ossia esercitare pressione sulle autorità russe affinché cessino le azioni e le politiche di destabilizzazione dell’Ucraina, in linea con l’articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), TUE;
- le misure siano proporzionate, perché idonee a conseguire lo scopo perseguito e non sostituibili, nel caso concreto, con misure meno restrittive altrettanto efficaci.
Il Tribunale respinge anche l’argomento relativo alla sicurezza alimentare mondiale, ritenendolo inconferente rispetto alla lesione dei diritti della ricorrente.
Libera circolazione e soggiorno
Quanto al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sancito dall’articolo 45 della Carta, il Tribunale ricorda che esso si esercita nei limiti previsti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi. Pertanto, misure adottate nell’ambito della PESC possono incidere su tale diritto, purché rispettino l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
Il Tribunale ritiene che la limitazione sia anch’essa:
- prevista dalla legge;
- conforme al contenuto essenziale del diritto, poiché non lo sopprime in assoluto ma ne sospende temporaneamente l’esercizio in condizioni specifiche;
- giustificata dalla medesima finalità di interesse generale già individuata;
- proporzionata, anche alla luce del regime di deroghe, incluso quello per ragioni umanitarie urgenti previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, della decisione 2014/145/PESC.
Sono inoltre respinti gli argomenti fondati sulla giurisprudenza Zhu e Chen, sul diritto derivato del marito cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei figli minori: il Tribunale osserva che la ricorrente non ha invocato la violazione del diritto autonomo dei figli, che le misure non li riguardano direttamente e che il regime di deroghe deve essere applicato tenendo conto dell’interesse superiore del minore, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.
Esito della controversia
Il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza. Ne consegue la condanna della sig.ra Aleksandra Melnichenko alle spese, mentre EuroChem Group AG, SUEK e il Regno del Belgio sopportano le proprie spese.
Principi affermati
La sentenza conferma che, nell’ambito delle misure restrittive PESC:
- i diritti fondamentali patrimoniali e di vita privata/familiare possono essere limitati se la limitazione è prevista da atti di diritto dell’Unione, ha base giuridica chiara, è temporanea, reversibile e accompagnata da deroghe;
- anche il diritto alla libera circolazione e soggiorno può subire restrizioni per effetto di misure PESC, purché siano rispettati i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- la verifica di proporzionalità tiene conto dell’obiettivo di pressione politica sulle autorità russe e della struttura stessa del regime sanzionatorio, inclusi il riesame periodico e le eccezioni umanitarie.
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