Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1076/23

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 26 February 2025. — Carlos Bowles and Others v European Central Bank. — Civil service – ECB staff – Remuneration – Annual salary adjustment – Methodology for calculating the adjustment – Taking into account of the exchange rate between the euro and the Swiss franc – Error of assessment. — Case T-1076/23

Giurisprudenza europea62023TJ1076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di alcuni dipendenti e pensionati della BCE contro l’adeguamento salariale generale 2023. Ritiene che la BCE abbia correttamente applicato la propria metodologia, senza obbligo di conversione valutaria per i dati del BIS e senza dover includere alcuni benefici della Bundesbank nel salario di base. Conferma inoltre la correzione effettuata per la Centrale di Cipro e rigetta la censura di lesione del legittimo affidamento.

Ricorso di dipendenti e pensionati BCE contro il calcolo dell’adeguamento salariale annuale 2023, con contestazione della mancata conversione in euro dei dati del BIS e della mancata inclusione di taluni benefici retributivi della Bundesbank e della Centrale di Cipro.

La questione giuridica

Se la BCE abbia violato la metodologia di adeguamento salariale generale del proprio personale nel calcolare il GSA 2023, in particolare: (i) omettendo di convertire in euro i dati del BIS espressi in franchi svizzeri; (ii) omettendo di includere nel "gross annual basic salary" alcuni benefici concessi dalla Bundesbank; (iii) applicando un tasso pari a 0% per la Centrale di Cipro invece della formula sostitutiva prevista dalla metodologia in assenza di un metodo di adeguamento salariale; e, conseguentemente, se fosse leso il legittimo affidamento dei ricorrenti.

Principio di diritto

La BCE non ha violato la metodologia di adeguamento salariale generale del proprio personale: né il testo della metodologia né la nota interpretativa del 2016 imponevano di convertire in euro i dati del BIS espressi in franchi svizzeri; il concetto di "gross annual basic salary" è più restrittivo di quello di "pay" dell’articolo 157 TFUE e non comprende, nel caso concreto, l’energy price lump sum, l’upgrade di posizioni e il travel season ticket della Bundesbank; quanto alla Centrale di Cipro, la BCE poteva considerare il relativo meccanismo di "Cost of Living Allowance" come metodo di adeguamento salariale e correggere il dato inizialmente errato. In assenza di errore nell’applicazione della metodologia, è esclusa anche la violazione del legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 157 TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1737/2005
  • Condizioni di impiego del personale della BCE, articolo 13

Adeguamento salariale annuale 2023 del personale BCE e contestazione della metodologia

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE promosso da membri del personale e pensionati della BCE contro le buste paga e i cedolini pensionistici di gennaio 2023, nella parte in cui recepivano la decisione del 22 dicembre 2022 con cui la BCE aveva fissato l’adeguamento salariale generale annuale per il 2023 al 4,0751%. Il Tribunale esamina la correttezza dell’applicazione della metodologia BCE per il calcolo del GSA, nonché l’eventuale lesione del legittimo affidamento dei ricorrenti.

Fatti e svolgimento del procedimento interno alla BCE

I ricorrenti contestavano tre profili del calcolo: i dati del BIS espressi in franchi svizzeri, i dati della Deutsche Bundesbank e i dati della Centrale di Cipro. Dopo le consultazioni interne con il comitato del personale e il sindacato IPSO, la BCE aveva fissato il GSA 2023 al 4,0751%. Successivamente, i ricorrenti avevano presentato richieste di riesame amministrativo e poi reclami. Con decisioni del 30 agosto 2023, il Presidente della BCE aveva accolto solo in parte i reclami, riconoscendo che il "Cost of Living Allowance" della Centrale di Cipro nel 2022 avrebbe dovuto essere considerato nel calcolo e annunciando una correzione del GSA; per il resto i reclami erano stati respinti.

Ammissibilità e oggetto del ricorso

Il Tribunale osserva che le decisioni di rigetto delle richieste di riesame amministrativo non hanno contenuto autonomo, perché si limitano a confermare le decisioni impugnate. Diverso è il caso delle decisioni sui reclami, che hanno modificato la portata della controversia nella parte relativa alla Centrale di Cipro, poiché la BCE ha corretto il dato originario. Il Tribunale respinge quindi l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla BCE e dichiara che la controversia va esaminata anche con riferimento alle decisioni che hanno parzialmente accolto i reclami.

Normativa e quadro metodologico

Il calcolo del GSA deriva dall’articolo 13 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB, che attribuisce al Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, il compito di adottare annualmente l’adeguamento salariale generale. La metodologia BCE per il GSA, approvata nel 2008 e integrata dalla nota interpretativa del 2016, si fonda sull’evoluzione media ponderata dei salari annui lordi di base presso 22 comparator organisations. Tra queste figura il BIS, unica organizzazione comparatore che remunera in una valuta diversa dall’euro, cioè il franco svizzero.

Primo motivo: mancata conversione in euro dei dati del BIS

I ricorrenti sostenevano che l’uso di dati espressi in valute diverse senza conversione rendesse matematicamente e economicamente errato il calcolo dell’adeguamento. Il Tribunale respinge questa tesi: né la metodologia né la nota interpretativa del 2016 prevedono espressamente una conversione valutaria per i dati del BIS, e neppure la conversione può ritenersi implicitamente necessaria. Il Tribunale sottolinea che i dati forniti dai comparator organisations sono percentuali e non importi assoluti; pertanto, la differenza di valuta è neutralizzata dal metodo stesso. Inoltre, il parametro dell’evoluzione del tasso di cambio o del potere d’acquisto non rientra nei criteri della metodologia, che si riferisce solo all’andamento dei salari presso le organizzazioni comparatrici. Ne consegue che la mancata conversione dei dati del BIS non integra un errore di applicazione della metodologia.

Secondo motivo: nozione di "gross annual basic salary" e benefici della Bundesbank

I ricorrenti sostenevano che tre benefici concessi dalla Bundesbank dovessero essere inclusi nel salario annuo lordo di base: un energy price lump sum, un upgrade di posizioni e un travel season ticket. Il Tribunale chiarisce che la nozione di "gross annual basic salary" contenuta nella nota interpretativa del 2016 è autonoma e più ristretta rispetto a quella di "pay" dell’articolo 157 TFUE: essa si riferisce alla remunerazione in denaro, dovuta in cambio del lavoro svolto, al netto degli elementi di performance individuale.

Energy price lump sum

Il contributo energetico era finanziato integralmente dallo Stato federale tedesco e la Bundesbank agiva soltanto come soggetto pagatore. Poiché non si trattava di una retribuzione corrisposta in cambio del lavoro svolto, il beneficio non poteva essere qualificato come parte del salario di base.

Upgrade di posizioni

L’upgrade delle posizioni non comportava automaticamente un aumento salariale per tutti i titolari dei posti interessati, essendo subordinato a condizioni individuali. Perciò non poteva essere assimilato a un incremento generale del salario annuo lordo di base di una categoria o gruppo di lavoratori.

Travel season ticket

Il titolo di trasporto era acquistato dalla Bundesbank e distribuito ai dipendenti che lo richiedevano, quindi costituiva un beneficio in natura e non una remunerazione in denaro. Il fatto che potesse essere fiscalmente rilevante non bastava a includerlo nella nozione rilevante per il GSA.

Il Tribunale conclude che nessuno dei tre benefici rientrava nel salario annuo lordo di base ai sensi della nota interpretativa del 2016.

Terzo motivo: Centrale di Cipro e formula sostitutiva della metodologia

I ricorrenti contestavano il dato relativo alla Centrale di Cipro, sostenendo che non esistesse un metodo di adeguamento salariale nel 2021-2022 e che, quindi, dovesse applicarsi la formula proxy prevista dalla metodologia in assenza di un tale metodo. Il Tribunale osserva però che il "Cost of Living Allowance" cipriota corrisponde, nella sostanza, a un meccanismo di indicizzazione salariale che produce un’evoluzione del salario annuo lordo di base. Non è necessario che il metodo sia esclusivo della singola organizzazione comparatrice, potendo anche essere un meccanismo di livello nazionale.

Inoltre, dalla documentazione interna emerge che la Centrale di Cipro disponeva già di un metodo di adeguamento nel 2021, con esito 0% per quell’anno, e i ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a dimostrare l’errore di tale dato. Per il 2022, la BCE ha riconosciuto l’errore originario e ha corretto il dato includendo l’indennità di costo della vita pari al 1,65%. Pertanto, non sussiste la violazione lamentata.

Legittimo affidamento e conclusione

Poiché il Tribunale accerta che la BCE ha applicato correttamente la metodologia del GSA, viene meno anche la censura di violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Il ricorso è quindi respinto integralmente e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la metodologia BCE per l’adeguamento salariale vincola l’istituzione e va applicata secondo il suo testo;
  • la nozione di salario di base usata dalla BCE non coincide con la nozione ampia di "pay" dell’articolo 157 TFUE;
  • non possono essere introdotti, in sede giudiziale, criteri estranei alla metodologia, come la conversione valutaria del BIS o l’adeguamento in funzione del potere d’acquisto;
  • la BCE può ricalificare i dati forniti dalle comparator organisations in base ai criteri della propria metodologia, inclusa la correzione di errori materiali emersi nel procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego europeoretribuzione del personalediritto del lavoro dell'unione europealegittimo affidamentopolitica salariale interna della bce

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.