Cassazione Penale, Sentenza n. 34041/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il diniego, formulato dal GIP dopo decreto penale di condanna, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 459, comma 1-ter, c.p.p.; la difesa sosteneva la non sovrapponibilità tra il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis legge n.689/81 (introdotto dalla riforma) e quello previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, invocando anche il principio di specialità e l'applicazione dell'art. 20-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel procedimento per decreto, la disciplina rilevante è quella prevista dall'art. 459, comma 1-ter, c.p.p. in relazione all'art. 56-bis legge n.689/81; ha confermato che la sostituzione può riguardare solo la pena detentiva e non la pena pecuniaria, ha richiamato la giurisprudenza sul diverso regime tra l'istituto speciale dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s. e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo regolato dagli artt. 56-bis/56-ter legge n.689/81, e ha escluso la condanna alla Cassa delle ammende data la complessità della materia.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 186, comma 2 lett. c)
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; qui è la fattispecie per la quale è stato emesso il decreto penale di condanna.
art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Circostanza aggravante (sinistro provocato) che influisce sulla valutazione della possibilità di applicare misure sostitutive previste dall'art. 186, comma 9-bis; tuttavia, nel procedimento per decreto rileva la disciplina dell'art. 459 c.p.p.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Prevede un istituto speciale di lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva nell'ambito del codice della strada; la Corte conferma che tale istituto è distinto dal lavoro di pubblica utilità disciplinato dalla legge n.689/81
art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 459, comma 1-ter, c.p.p.
Disciplina procedurale che consente nel procedimento per decreto di chiedere la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ex art.56-bis legge n.689/81 entro 15 giorni dalla notificazione; la Corte applica questa norma al caso concreto
artt. 56-bis e 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689
artt. 56-bis e 56-ter legge n.689/81
Regolano il lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva (modello generale introdotto dalla riforma); la Corte segnala che si tratta di un istituto diverso rispetto a quello speciale previsto dal codice della strada
art. 20-bis cod. pen. e d.lgs. n.150/2022; d.lgs. n.31/2024
art. 20-bis c.p.; d.lgs. 10/10/2022 n.150; d.lgs. 19/03/2024 n.31
Art.20-bis introduce la regola generale sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi rimandando al capo della legge n.689/81; i d.lgs. 150/2022 e 31/2024 hanno modificato la disciplina procedurale (anche l'art.459 c.p.p.), incidendo su termini e impugnabilità del rigetto della richiesta di sostituzione
Massime di principio
- Nel procedimento per decreto penale di condanna la richiesta di lavoro di pubblica utilità deve essere valutata alla stregua dell'art. 459, comma 1-ter, c.p.p., che rinvia agli artt. 56-bis/56-ter della legge n.689/81: il quadro procedurale è diverso rispetto a quello previsto dall'art. 186, comma 9-bis, c.d.s.
- La sostituzione con lavoro di pubblica utilità riguarda la pena detentiva (reclusione o arresto) e non la pena pecuniaria: non è possibile chiedere la trasformazione della componente pecuniaria in lavoro di pubblica utilità
- La disciplina del lavoro di pubblica utilità prevista dal codice della strada (art.186, comma 9-bis) è un istituto speciale e non si sovrappone automaticamente all'istituto generale degli artt.56-bis/56-ter della legge n.689/81; occorre verificare quale regime sia applicabile in base al tipo di procedimento e alla fonte normativa
- Per preservare i rimedi impugnatori occorre valutare strategicamente l'opposizione al decreto: le modifiche normative recenti hanno limitato la ricorribilità in Cassazione del mero rigetto della richiesta di sostituzione se non accompagnato da opposizione tempestiva; quindi, chi richiede la sostituzione dovrebbe valutare di proporre opposizione congiunta se intende conservare l'impugnabilità del provvedimento
- Rispetto ad aggravanti (es. art.186, comma 2-bis), il giudice può comunque ritenere preclusa la sostituzione prevista da norme speciali; tuttavia nella sede del decreto la questione va esaminata con riferimento alla normativa procedurale applicabile (art.459 c.p.p. e novellata legge n.689/81)
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