Sentenza del 28/02/2017 n. 5168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Ancona che aveva annullato, in riforma della decisione di primo grado, un avviso di accertamento IRPEF relativo al 2005 fondato sul redditometro ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38. L'Ufficio ha denunciato insufficiente motivazione, sostenendo che il contribuente non avesse fornito una prova adeguata del fatto che le rate del mutuo della propria abitazione fossero state pagate dal padre, e non da lui, e contestando la rilevanza probatoria dei versamenti, della disponibilità finanziaria del genitore e della dichiarazione sostitutiva da questi resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto tempestiva la notificazione del ricorso, considerando la proroga del termine cadente di sabato, e ha escluso che il ricorso fosse duplicato di un altro procedimento. Nel merito, ha stabilito che, per il periodo considerato, l'art. 38 richiedeva una prova documentale idonea, ma non imponeva modalità probatorie tipiche o predeterminate, come l'accredito della liberalità sul conto del contribuente e il successivo pagamento al fornitore. La CTR aveva valutato complessivamente gli elementi disponibili, tra cui i pagamenti effettuati dal genitore, la sua disponibilità economica derivante dal rimpatrio di capitali e la dichiarazione relativa al pagamento delle rate. Le contestazioni dell'Agenzia miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di una motivazione illogica, apparente o insanabilmente contraddittoria. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nel testo applicabile ratione temporis
La dimostrazione, a carico del contribuente, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente fosse costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta doveva risultare da idonea documentazione, così come l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.
La presunzione derivante dal redditometro può essere superata dal contribuente mediante idonea documentazione, senza che la legge imponga una tipologia predeterminata di prova. È quindi possibile dimostrare, anche mediante una valutazione complessiva di più elementi, che la spesa considerata dall'Ufficio sia stata sostenuta da un genitore o finanziata con disponibilità diverse dal reddito imponibile del contribuente.
D.L. n. 350 del 2001, convertito in legge
rimpatrio di somme per Euro 535.251,00
La disponibilità di somme ingenti derivante dal rimpatrio di capitali è stata considerata un elemento indiziario coerente con la capacità del genitore di sostenere le rate del mutuo, pur non costituendo, da sola, prova automatica della specifica destinazione delle somme.
D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in legge
La disposizione ha modificato il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, ma la Corte ha applicato il testo previgente, ratione temporis, relativo all'anno d'imposta 2005.
L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17
Ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per l'impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c.; la Corte ha applicato tale termine nel calcolo della tempestività del ricorso.
Art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per proporre impugnazione è stato computato secondo il criterio civile, con proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il vizio di insufficiente motivazione non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova ponderazione delle prove. È censurabile solo una motivazione priva dei requisiti minimi, apparente, incoerente o incapace di rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico o da redditometro, il contribuente può superare la presunzione dimostrando che la spesa è stata sostenuta da un terzo, come un genitore, o è stata finanziata con somme non indicative di maggiore reddito imponibile.
- La prova contraria non deve necessariamente consistere in un accredito sul conto del contribuente seguito da un pagamento al fornitore: la legge non impone, in via generale, una sequenza documentale tipica e unica.
- È opportuno produrre un insieme coerente di elementi: contabili dei pagamenti, estratti conto, disponibilità finanziarie del soggetto che ha sostenuto la spesa, dichiarazioni, documentazione bancaria e ogni elemento che colleghi concretamente il terzo al pagamento.
- La mera disponibilità economica del genitore non dimostra da sola che egli abbia sostenuto la specifica spesa; deve essere valutata insieme ad altri indizi riferibili proprio a quella spesa.
- In cassazione non è normalmente possibile ottenere una rivalutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa interpretazione. Occorre dimostrare un'omissione decisiva, una contraddizione insanabile o una motivazione meramente apparente.
- Quando il giudice di merito esamina in modo coerente e complessivo gli elementi probatori, la sua valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità, anche se l'Amministrazione prospetta una lettura alternativa dei medesimi documenti.
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