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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/178

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/178 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali

Normativa europea32026R0178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esegue la disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 autorizzando la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. come additivo per mangimi, ma solo per un insieme circoscritto di specie e categorie animali. Contestualmente dispone il ritiro dal mercato dell’additivo per le altre specie e categorie, con transitori differenziati per consentire l’esaurimento delle scorte. Sono inoltre fissate condizioni d’uso, limiti di tenore e misure di protezione degli utilizzatori, in ragione della presenza di metileugenolo e dei rischi di irritazione e sensibilizzazione.

Autorizzazione come additivo per mangimi della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. per determinate specie animali, con ritiro dal mercato per le altre specie e con misure transitorie e di sicurezza d’impiego.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento alla tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. come additivo per mangimi appartenente alla categoria degli "additivi organolettici" e al gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione riguarda solo alcune specie/categorie animali elencate nell’allegato: tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso e suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori). Restano escluse le specie e categorie non menzionate nell’allegato, per le quali opera il ritiro dal mercato; è inoltre escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e contiene periodi transitori per scorte, premiscele, materie prime e mangimi composti.

Autorizzazione della tintura di eucalipto come additivo per mangimi

Il regolamento attua il sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 per la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., già storicamente autorizzata in base alla direttiva 70/524/CEE. A seguito della rivalutazione scientifica e della successiva limitazione della domanda da parte dell’operatore, la Commissione autorizza l’additivo solo per specifiche specie animali da ingrasso e ne disciplina in modo puntuale le condizioni d’impiego.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Dai considerando emerge che la sostanza era stata iscritta nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, riguardava inizialmente tutte le specie animali e includeva la classificazione come additivo organolettico del gruppo funzionale degli aromatizzanti. L’EFSA, nel parere del 18 aprile 2024, ha ritenuto la sostanza priva di preoccupazioni per gli animali da ingrasso entro i limiti specificati, senza rischi per consumatori e ambiente, ma con potenziale irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea e respiratoria. È stata inoltre rilevata la presenza del metileugenolo, con conseguente necessità di limiti massimi e misure di tutela per gli utilizzatori.

Ambito di autorizzazione e limiti di impiego

L’autorizzazione riguarda esclusivamente le specie e categorie indicate nell’allegato: tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso e suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi e pesci pinnati minori diversi dai pesci riproduttori. Per ciascuna categoria sono fissati tenori massimi espressi in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità.

L’allegato precisa inoltre che:

  • l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela;
  • nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • la miscela con altri additivi botanici è consentita solo se i livelli di metileugenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restano inferiori a quelli derivanti dall’uso di un singolo additivo al tenore massimo o raccomandato.

Esclusioni e divieto di utilizzo nell’acqua di abbeveraggio

La Commissione chiarisce che l’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza l’impiego degli aromatizzanti in tale matrice. Pertanto l’autorizzazione opera solo per i mangimi nei limiti dell’allegato.

Ritiro dal mercato per le specie non coperte dall’autorizzazione

Per le specie e categorie non menzionate nell’allegato, il regolamento dispone il ritiro dal mercato dell’additivo precedentemente autorizzato. Il meccanismo è coerente con l’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che impone un atto di ritiro per gli additivi non oggetto di domanda o per le domande poi ritirate. In questo caso, il ritiro è parziale e si applica solo alle specie o categorie per le quali l’autorizzazione non è stata concessa.

Periodi transitori

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento prevede transitori distinti per i prodotti autorizzati e per quelli ritirati dal mercato.

Per le specie autorizzate, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte:

  • l’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 agosto 2026, se conformi alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026;
  • i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027, se conformi alle norme previgenti.

Per le specie non autorizzate, le scorte esistenti possono essere commercializzate e utilizzate fino a:

  • 15 febbraio 2027 per l’additivo;
  • 15 maggio 2027 per le premiscele prodotte con l’additivo;
  • 15 febbraio 2028 per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo o con le premiscele.

Sicurezza degli utilizzatori e profili analitici

La Commissione impone misure di protezione per gli operatori del settore mangimistico al fine di prevenire effetti nocivi sugli utilizzatori. Se le misure organizzative non bastano, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

L’allegato contiene anche le specifiche tecniche della tintura, tra cui la modalità di ottenimento dalle foglie essiccate di Eucalyptus globulus Labill., il numero CoE 185, i principali parametri compositivi e i metodi analitici di controllo, basati su spettrofotometria, GC-FID e HPTLC.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La fine del periodo di autorizzazione per l’additivo è fissata al 15 febbraio 2036.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato. L’autorizzazione è limitata alle specie e categorie animali elencate nell’allegato e al tenore massimo ivi previsto.

Ritiro dal mercato per le specie non autorizzate

L’articolo 2 dispone il ritiro dal mercato della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. già autorizzata a norma della direttiva 70/524/CEE, limitatamente alle specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato.

Misure transitorie per i prodotti autorizzati

L’articolo 3 consente la commercializzazione e l’utilizzo, fino a esaurimento scorte, dell’additivo e delle premiscele destinate alle specie autorizzate se prodotti ed etichettati prima del 15 agosto 2026 e conformi alle norme previgenti; per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati alle medesime specie, il termine è il 15 febbraio 2027.

Misure transitorie per il ritiro dal mercato

L’articolo 4 prevede che, per le specie/categorie non autorizzate, le scorte esistenti dell’additivo possano essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 15 febbraio 2027; le premiscele fino al 15 maggio 2027; i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo o con tali premiscele fino al 15 febbraio 2028.

Condizioni tecniche e di sicurezza nell’allegato

L’allegato prevede che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Impone di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Consente la miscela con altri additivi botanici solo se i livelli di metileugenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti restano inferiori a quelli derivanti dall’uso di un singolo additivo al tenore massimo o raccomandato. Richiede agli operatori procedure operative e misure organizzative per proteggere gli utilizzatori; se il rischio non è eliminabile, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Tenori massimi, specie autorizzate e durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa i tenori massimi in mg/kg di mangime completo al 12% di umidità per ciascuna specie/categoria: 5 per i tacchini da ingrasso; 4 per i polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 7 per i suini da ingrasso; 6 per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi; 16 per i vitelli da ingrasso; 14 per ovini e caprini da ingrasso; 14 per bovini da ingrasso, altri ruminanti da ingrasso e camelidi da ingrasso; 6 per conigli da ingrasso; 15 per salmonidi e pesci pinnati minori diversi dai pesci riproduttori. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 15 febbraio 2036.

Entrata in vigore

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animalemercato interno

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