Regolamento (UE) 2026/246
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 della Commissione, del 23 gennaio 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Miel de Málaga (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione della Commissione iscrive «Miel de Málaga» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche come denominazione di origine protetta (DOP). L’atto si fonda sul nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/1143 e sul fatto che non sono state presentate opposizioni alla domanda. La registrazione produce effetti nell’intera Unione ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Iscrizione nel registro dell’Unione dell’indicazione geografica «Miel de Málaga» come denominazione di origine protetta (DOP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica «Miel de Málaga» presentata dalla Spagna e riguardante un prodotto agricolo/alimentare tutelato come DOP nell’ambito del sistema UE delle indicazioni geografiche. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; non contiene esclusioni specifiche ulteriori. L’iscrizione avviene nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione di «Miel de Málaga» nel registro UE delle indicazioni geografiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/246 della Commissione completa la procedura di registrazione dell’indicazione geografica «Miel de Málaga», qualificata come denominazione di origine protetta (DOP), nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. L’atto si colloca nel nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose, dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
Contesto normativo e presupposti della decisione
La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2024/1143, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2, che costituisce la base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si evidenzia che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; la domanda era stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.
Mancata opposizione
La Commissione segnala che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’assenza di opposizioni consente il perfezionamento della procedura di registrazione.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1, «Miel de Málaga» viene iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’iscrizione riconosce la tutela europea della denominazione come DOP, con gli effetti tipici del sistema delle indicazioni geografiche.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Iscrizione della DOP «Miel de Málaga»
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica «Miel de Málaga» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti e iter della registrazione
Dai considerando risulta che la domanda, presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era stata già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento, la Commissione procede alla registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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