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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/154

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 della Commissione, del 23 gennaio 2026, relativo all’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi destinati a salmonidi e polli da ingrasso

Normativa europea32026R0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’argilla sepiolitica come additivo tecnologico per mangimi, con funzioni di legante e antiagglomerante, per una serie di specie animali individuate in allegato. Contestualmente modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per i salmonidi e i polli da ingrasso, portando il tenore massimo autorizzato a 20 000 mg/kg di mangime completo. Sono previste condizioni d’uso, obblighi di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per consentire l’adeguamento degli operatori.

Autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo tecnologico per mangimi e modifica dei termini di autorizzazione per salmonidi e polli da ingrasso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e agli utilizzatori dell’additivo argilla sepiolitica nell’alimentazione animale nell’Unione europea. Riguarda in particolare tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. Per salmonidi e polli da ingrasso modifica inoltre le condizioni autorizzative già vigenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/263, elevando il tenore massimo consentito. Sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed etichettati prima di specifiche date nel 2026 e 2027; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione dell’argilla sepiolitica come additivo per mangimi e modifica del regolamento (UE) 2023/263

Il regolamento dà seguito alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione prende atto del parere EFSA del 20 marzo 2025, che considera sicuro l’uso dell’argilla sepiolitica al livello di 20 000 mg/kg di mangime completo per animali, consumatori e ambiente, e ne riconosce l’efficacia come legante e antiagglomerante, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori per inalazione e per sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La base giuridica è costituita dagli articoli 9, paragrafo 2, e 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Il considerando richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 2, relativo alla rivalutazione degli additivi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. La Commissione osserva che il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili valutazioni precedenti sul medesimo additivo e che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è necessaria una relazione di valutazione specifica del laboratorio di riferimento.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda l’argilla sepiolitica come additivo tecnologico destinato a: tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso. L’allegato II sostituisce quello del regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 per aggiornare le condizioni di impiego in relazione a salmonidi e polli da ingrasso.

Caratteristiche tecniche dell’additivo

L’additivo, identificato dal numero 1g563, è descritto come silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria in polvere, contenente almeno il 40 % di sepiolite e almeno il 25 % di illite; i carbonati non possono superare il 35 % e l’additivo deve essere esente da amianto. Il tenore massimo di nichel è fissato a 20,3 mg/kg. Per la caratterizzazione sono previsti metodi analitici basati su diffrazione dei raggi X (XRD) e su fluorescenza a raggi X (XRF) oppure spettrometria di assorbimento atomico (AAS).

Condizioni d’impiego e tutele per gli utilizzatori

L’allegato prescrive che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non siano eliminabili, l’impiego deve avvenire con adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. È espressamente richiamata la necessità di rispettare la normativa dell’Unione relativa ai rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel.

Modifica dei termini per salmonidi e polli da ingrasso

Per i salmonidi e i polli da ingrasso la Commissione modifica il precedente regime autorizzativo elevando il tenore massimo a 20 000 mg/kg di mangime completo con umidità al 12 %. La modifica è adottata perché, secondo la Commissione e sulla base del parere EFSA, l’additivo continua a soddisfare le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Misure transitorie

Poiché non vi sono ragioni di sicurezza che impongano l’applicazione immediata delle nuove condizioni, il regolamento introduce un periodo transitorio. L’argilla sepiolitica e le premiscele destinate a salmonidi e polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 15 agosto 2026 secondo le regole precedenti al 15 febbraio 2026, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. Lo stesso vale per mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027, sempre in conformità al vecchio regime.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’argilla sepiolitica, classificata nella categoria degli additivi tecnologici e nei gruppi funzionali "leganti" e "antiagglomeranti", è autorizzata come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni tecniche e d’uso indicate nell’allegato I e nell’allegato II.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/263

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/263 è sostituito dall’allegato II del nuovo regolamento. Per salmonidi e polli da ingrasso il tenore massimo autorizzato è portato a 20 000 mg/kg di mangime completo, rispetto ai precedenti 17 600 mg/kg per i salmonidi e 10 000 mg/kg per i polli da ingrasso.

Condizioni tecniche e composizione dell’additivo

L’additivo è identificato con il numero 1g563 ed è descritto come silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, in polvere, contenente almeno il 40 % di sepiolite e almeno il 25 % di illite, con carbonati fino al 35 % e assenza di amianto; il tenore di nichel deve essere pari o inferiore a 20,3 mg/kg. Sono previsti metodi di analisi basati su XRD e XRF oppure AAS.

Specie destinatarie e livelli autorizzati

L’autorizzazione copre tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, i suinetti svezzati, le specie suine da ingrasso, i salmonidi e i polli da ingrasso. Il tenore massimo è fissato a 20 000 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.

Obblighi di sicurezza per gli operatori

Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se i rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie. Va prestata particolare attenzione alla normativa UE sui rischi da inalazione connessi all’esposizione alla silice cristallina e al nichel.

Misure transitorie

Per gli impieghi destinati a salmonidi e polli da ingrasso, l’argilla sepiolitica e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 15 agosto 2026, in conformità alle regole anteriori al 15 febbraio 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027, sempre in conformità alle norme previgenti, possono anch’essi continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Periodo di autorizzazione

Per le diverse categorie/specie indicate negli allegati, il periodo di autorizzazione termina il 15 febbraio 2036 per la parte relativa a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso nell’allegato I, mentre nell’allegato II per ruminanti da latte o riproduzione e per le altre specie ivi elencate il termine è il 28 febbraio 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazioni europeesanità animale

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