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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/157

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/157 della Commissione, del 23 gennaio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili dalla Cina, a seguito di un’inchiesta avviata nel dicembre 2024 e dell’adozione di misure provvisorie nell’agosto 2025. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole, nesso causale e la necessità di applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, con dazi calcolati in via specifica per talune imprese e per le altre importazioni. Sono inoltre riscossi definitivamente i dazi provvisori già depositati, mentre non viene disposta alcuna riscossione retroattiva aggiuntiva.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di candele, ceri e articoli simili attualmente classificati al codice NC 3406 00 00, originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente elencati nel regolamento e subordinatamente alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prescritta; in difetto, si applica l’aliquota per "tutte le altre importazioni". Il regolamento riguarda il periodo d’inchiesta 1° ottobre 2023 - 30 settembre 2024 e disciplina anche la riscossione definitiva dei dazi provvisori, nonché l’esclusione di una riscossione retroattiva ulteriore, non essendo state accertate le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel dicembre 2024 sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili dalla Cina e conferma l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ritiene necessario istituire misure definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping causino ulteriore danno all’industria dell’Unione.

Procedura e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 19 dicembre 2024 a seguito di denuncia presentata da produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione nel periodo 1° aprile 2023 - 31 marzo 2024. Le importazioni del prodotto in esame sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 e, il 14 agosto 2025, sono stati istituiti dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732.

Nel corso del procedimento la Commissione ha svolto la divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, ha ricevuto osservazioni da esportatori, importatori, associazioni e dall’industria dell’Unione, e ha tenuto audizioni con le parti che ne avevano fatto richiesta. Le osservazioni del governo cinese pervenute oltre termine non sono state esaminate per ragioni procedurali.

Prodotto interessato e definizione del prodotto simile

Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende candele, ceri e articoli simili, incluse le candele decorative realizzate a mano. La Commissione respinge le richieste volte a escludere alcune tipologie di prodotto e conferma che le differenze di gamma e di caratteristiche sono gestite tramite il sistema del numero di controllo del prodotto (NCP), utile per confronti tra prodotti simili ai fini dell’analisi di dumping e pregiudizio.

Determinazione del valore normale e distorsioni significative

La Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che il settore cinese delle candele sia interessato da distorsioni significative. Per costruire il valore normale utilizza un paese rappresentativo e, per taluni fattori produttivi, valori di riferimento provenienti da Thailandia e Turchia. Vengono respinte le contestazioni relative all’uso dei dati del Global Trade Atlas, alla rappresentatività delle importazioni thailandesi, alla classificazione doganale della paraffina, ai corrispettivi per lavorazioni in conto terzi e alle aggiunte di nolo, assicurazione e dazi all’importazione nei prezzi di riferimento.

La Commissione conferma inoltre la metodologia relativa a SGAV e profitti dei produttori thailandesi di candele, aggiornando i dati con informazioni più recenti del 2024 ove pertinenti e respingendo le proposte di utilizzare produttori diversi o profitti inferiori all’1 %.

Margini di dumping definitivi

A esito dell’analisi definitiva, i margini di dumping sono fissati come segue, espressi sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:

  • Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.: 56,7 %
  • Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.: 56,7 %
  • Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd.: 60,3 %
  • Società che hanno collaborato non inserite nel campione: 58,1 %
  • Tutte le altre società: 60,3 %

Pregiudizio, importazioni e nesso causale

La Commissione conferma che le importazioni cinesi sono aumentate del 40 % in termini assoluti e che la loro quota di mercato nell’Unione è salita dal 13 % al 22 %. Riconosce un significativo undercutting dei prezzi, con margini medi ponderati compresi tra il 19 % e il 43,2 %, e attribuisce all’ingresso di importazioni a basso prezzo una pressione determinante sui prezzi dell’industria dell’Unione.

L’industria dell’Unione ha registrato un forte deterioramento della redditività, con margini scesi da un intervallo di circa [9 % - 11 %] a circa [3 % - 4 %], insieme a perdita di quota di mercato e riduzione dei profitti. Le argomentazioni basate su consumo, costi energetici e delle materie prime, investimenti, preferenze dei consumatori e andamento delle esportazioni vengono respinte in quanto non idonee a interrompere il nesso causale accertato.

Livello delle misure e regola del dazio inferiore

La Commissione applica l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e non applica la regola del dazio inferiore, ritenendo che le distorsioni sulle materie prime e l’analisi dell’interesse dell’Unione giustifichino il livello dei dazi definitivi. I margini di underselling definitivi sono fissati a:

  • 3,7 % per Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.
  • 3,7 % per Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.
  • 46,2 % per Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd.
  • 29,5 % per le altre società che hanno collaborato
  • 46,2 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina

Misure definitive, riscossione dei dazi provvisori e retroattività

L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili, attualmente classificate al codice NC 3406 00 00, originarie della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono del 56,7 %, 56,7 %, 60,3 % e 58,1 % per i soggetti collaboranti indicati, mentre per tutte le altre importazioni dalla Cina l’aliquota è del 60,3 %.

Le aliquote individuali richiedono la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con la dichiarazione testuale prevista dal regolamento. In mancanza di tale fattura si applica l’aliquota generale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati e lo svincolo degli importi eccedenti rispetto alle aliquote definitive. La Commissione esclude invece una riscossione retroattiva ulteriore, non avendo riscontrato un sostanziale aumento delle importazioni o elementi sufficienti a giustificare misure retroattive ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nuovi produttori esportatori, elusione e applicazione doganale

L’articolo 3 prevede una possibile estensione del trattamento tariffario individuale a nuovi produttori esportatori che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente, oppure di essersi impegnati contrattualmente a esportare quantitativi significativi nell’Unione. Il regolamento richiama inoltre la possibilità di avviare un’inchiesta antielusione in caso di aumento significativo delle esportazioni dopo l’istituzione delle misure.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 19 dicembre 2024 su denuncia di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione nel periodo 1° aprile 2023 - 31 marzo 2024. Le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/511 e le misure provvisorie sono state istituite il 14 agosto 2025 con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1732.

Definizione del prodotto e prodotto simile

Il prodotto in esame comprende tutte le candele, i ceri e gli articoli simili, incluse le candele decorative realizzate a mano. La Commissione respinge le richieste di esclusione di specifici tipi di prodotto e conferma che il sistema del numero di controllo del prodotto (NCP) è idoneo a garantire confronti tra prodotti simili.

Determinazione del valore normale

La Commissione conferma l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, basata su distorsioni significative nel settore cinese delle candele, scelta di un paese rappresentativo e uso combinato di Thailandia e Turchia per i valori di riferimento di alcuni fattori produttivi. Sono respinte le contestazioni sulla attendibilità dei dati, sul codice SA della paraffina e sulla metodologia di calcolo delle materie prime e dei corrispettivi in conto lavorazione.

Margini di dumping definitivi

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono: 56,7 % per Ningbo Kwung’s Home Interior & Gift Co. Ltd.; 56,7 % per Ningbo Kwung’s Wisdom Art & Design Co., Ltd., inclusa Anhui Fenyuan Aromatic Technology Co., Ltd.; 60,3 % per Qingdao Kingking Applied Chemistry Co. Ltd.; 58,1 % per le società che hanno collaborato non inserite nel campione; 60,3 % per tutte le altre società.

Pregiudizio e nesso di causalità

La Commissione conferma che le importazioni cinesi sono aumentate del 40 % in termini assoluti e la loro quota di mercato è passata dal 13 % al 22 %. Viene confermato anche l’undercutting dei prezzi, con margini medi ponderati compresi tra il 19 % e il 43,2 %, e il deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, la perdita di quota di mercato e la contrazione dei prezzi causata dalla pressione competitiva delle importazioni oggetto di dumping.

Livello delle misure e non applicazione della regola del dazio inferiore

La Commissione decide di applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, ritenendo giustificata la modulazione della regola del dazio inferiore alla luce delle distorsioni sulle materie prime, dell’interesse dell’Unione e delle altre condizioni di mercato. I margini di underselling definitivi sono 3,7 % per le due società Ningbo Kwung’s, 46,2 % per Qingdao Kingking, 29,5 % per le altre società che hanno collaborato e 46,2 % per tutte le altre importazioni.

Aliquote dei dazi antidumping definitivi e condizioni di applicazione

Sono istituiti dazi antidumping definitivi pari al 56,7 %, 56,7 %, 60,3 % e 58,1 % a seconda del produttore; per le altre importazioni dalla Cina l’aliquota è 60,3 %. Le aliquote individuali si applicano solo con fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta; in mancanza, si applica l’aliquota generale per tutte le altre importazioni.

Riscossione dei dazi provvisori e mancata riscossione retroattiva

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2025/1732 sono riscossi in via definitiva, con svincolo degli importi versati in eccesso. La Commissione esclude la riscossione retroattiva aggiuntiva perché non risultano provati un sostanziale aumento delle importazioni o un accumulo di scorte tali da giustificare l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

Nuovi produttori esportatori e clausola di riesame pratico

L’articolo 3 consente di estendere l’aliquota delle società che hanno collaborato non inserite nel campione a nuovi produttori esportatori che provino cumulativamente: mancata esportazione nel periodo dell’inchiesta, assenza di collegamento con esportatori o produttori soggetti alle misure, e successiva esportazione o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell’Unione.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledoganemercato interno

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