Regolamento (UE) 2026/156
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/156 della Commissione, del 23 gennaio 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per un biocida singolo a base di sorbato di potassio, destinato al tipo di prodotto 6. L’autorizzazione è concessa alla Nutrinova Germany GmbH sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012, dopo la valutazione dell’autorità competente danese, il parere dell’ECHA e la verifica della Commissione circa il rispetto delle condizioni di autorizzazione. L’allegato definisce in modo dettagliato composizione, usi consentiti, misure di mitigazione del rischio, istruzioni di pronto soccorso e condizioni di stoccaggio.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules» ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Nutrinova Germany GmbH, quale titolare dell’autorizzazione, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso nell’Unione del biocida singolo «Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules» (tipo di prodotto 6: preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio). L’autorizzazione vale per gli usi descritti nel sommario delle caratteristiche del biocida allegato, in particolare per impieghi industriali in ambito interno nella conservazione di prodotti detergenti, preparati enzimatici e relative matrici durante lo stoccaggio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e ha effetto dal 15 febbraio 2026 al 31 gennaio 2036, fermo l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per "Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/156 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules», ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento segue la procedura di valutazione tecnico-scientifica prevista dal regolamento quadro, con coinvolgimento dell’autorità competente danese e dell’ECHA, che hanno ritenuto il prodotto idoneo all’autorizzazione subordinatamente al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida.
Base giuridica e iter procedurale
La Commissione richiama l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata presentata da Nutrinova Germany GmbH il 27 gennaio 2023 ed è stata iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-LX084176-02. L’autorità competente danese ha accettato di valutare la domanda; il 12 novembre 2024 ha trasmesso all’Agenzia la relazione di valutazione e le conclusioni, mentre il 5 giugno 2025 l’ECHA ha inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale. Il 18 giugno 2025 l’ECHA ha trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Esito della valutazione
Nel parere dell’ECHA si afferma che il prodotto rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, se conforme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1. La Commissione dichiara di condividere tale valutazione e di ritenere pertanto opportuno rilasciare l’autorizzazione.
Dati essenziali dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata alla società Nutrinova Germany GmbH con numero EU-0035029-0000. La validità decorre dal 15 febbraio 2026 al 31 gennaio 2036. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Prodotto, composizione e formulazione
L’allegato qualifica il prodotto come tipo di prodotto 6: preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio. Il principio attivo è il (E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio, indicato anche come esa-2,4-dienoato di potassio, al 100% p/p; il numero CAS è 24634-61-5 e il numero CE 246-376-1. La formulazione è descritta come SG, cioè granulare solubile in acqua.
Usi autorizzati
Sono autorizzati due impieghi industriali, entrambi in uso al chiuso:
- conservazione, durante lo stoccaggio, di prodotti detergenti e detergenti acquosi, inclusi detersivi per piatti, ammorbidenti, detersivi per tessuti e detergenti per superfici dure;
- conservazione, durante lo stoccaggio, di preparati enzimatici destinati alla produzione di detergenti, al trattamento di carta e tessuti e alla produzione di etanolo combustibile. Per entrambi gli usi è previsto il dosaggio manuale o automatico, con eventuale pre-soluzione acquosa contenente al massimo il 50% p/p del prodotto.
Dose, modalità di applicazione e destinatari
Per il primo uso il tasso di applicazione è pari a 0,1–0,8% p/p di sostanza attiva; per il secondo è pari a 0,1–1,2% p/p di sostanza attiva. In entrambi i casi è prevista un’unica applicazione per lotto prodotto. La categoria di utilizzatori è industriale e l’imballaggio indicato è costituito da sacchi flessibili in LDPE da 25 kg.
Prescrizioni operative e limitazioni
Le indicazioni generali prescrivono che la formulazione finale non superi pH 6,5, poiché l’attività preventiva contro la crescita dei microrganismi diminuisce oltre pH 7. L’utilizzatore deve svolgere test microbiologici per determinare la dose efficace in relazione alla matrice, al sito o al sistema specifico; se necessario, può consultare il titolare dell’autorizzazione. È inoltre espressamente vietato l’impiego per la conservazione di prodotti o materiali che possano entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi e bestiame.
Misure di sicurezza, primo soccorso e stoccaggio
Durante la manipolazione sono obbligatori dispositivi di protezione individuale specifici: guanti conformi a EN ISO 374, tuta protettiva almeno di tipo 6 conforme a EN 13034 e protezione degli occhi conforme a EN ISO 16321. Il testo richiama inoltre la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici.
Per il pronto soccorso, il sommario allegato prevede istruzioni distinte per ingestione, contatto cutaneo, contatto oculare e inalazione, con ricorso al centro antiveleni o al medico nei casi indicati. Lo smaltimento del prodotto e del recipiente deve avvenire in conformità alle disposizioni nazionali. Lo stoccaggio richiede confezione originale chiusa, ambiente asciutto con umidità relativa massima del 65% e temperatura non superiore a 30 °C; la durata di conservazione è pari a 1 anno.
Informazioni sulle norme tecniche richiamate
L’allegato specifica i titoli completi delle norme EN richiamate per i DPI: EN ISO 16321 per la protezione di occhi e viso, EN ISO 374 per i guanti contro prodotti chimici e microrganismi pericolosi, ed EN 13034 per gli indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. Indica inoltre che i professionisti, compresi gli utilizzatori industriali, sono professionisti addestrati se richiesto dalla normativa nazionale.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
L’articolo 1 rilascia a Nutrinova Germany GmbH l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0035029-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo «Nutrinova® Potassium Sorbate BFX Granules», conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione è valida dal 15 febbraio 2026 al 31 gennaio 2036.
Base giuridica e procedura di valutazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il testo richiama la domanda presentata il 27 gennaio 2023, la valutazione dell’autorità competente della Danimarca, la trasmissione della relazione di valutazione all’ECHA il 12 novembre 2024 e il parere dell’Agenzia del 5 giugno 2025, con invio del progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali il 18 giugno 2025.
Presupposti sostanziali per l’autorizzazione
L’ECHA ha concluso che il prodotto rientra nella definizione di «biocida singolo» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, e, se conforme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1.
Uso autorizzato e restrizioni operative
L’allegato limita l’uso al tipo di prodotto 6 per la conservazione durante lo stoccaggio di detergenti, detergenti acquosi e preparati enzimatici, con uso industriale e in ambienti interni. È vietato l’uso per la conservazione di prodotti o materiali che possano entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi o bestiame.
Indicazioni tecniche di impiego
Per i prodotti finali è richiesto che il pH non superi 6,5, poiché l’efficacia conservante diminuisce oltre pH 7. L’utilizzatore deve eseguire test microbiologici per determinare la dose efficace della sostanza attiva per la specifica matrice/sistema; se necessario, può consultare il titolare dell’autorizzazione.
Misure di protezione individuale e mitigazione del rischio
Durante la manipolazione del prodotto sono obbligatori guanti chimico-resistenti conformi a EN ISO 374 o equivalente, tuta di protezione almeno di tipo 6 conforme a EN 13034 o equivalente e protezione oculare conforme a EN ISO 16321 o equivalente. Il testo precisa che tali misure non pregiudicano l’applicazione della direttiva 98/24/CE e di altre norme UE sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Primo soccorso e gestione degli incidenti
L’allegato contiene istruzioni specifiche in caso di ingestione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e inalazione, con indicazione di sciacquare, evitare il vomito in caso di ingestione e contattare un centro antiveleni o un medico se i sintomi persistono o nei casi indicati.
Smaltimento e stoccaggio
Il prodotto e il recipiente devono essere smaltiti secondo le disposizioni nazionali. Il prodotto va conservato nella confezione originale chiusa, all’asciutto (umidità relativa massima 65%) e a temperatura non superiore a 30 °C; la durata di conservazione è di 1 anno.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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