Cassazione Penale, Sentenza n. 37703/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rilevando altresì la genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; è stato un unico motivo.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale contestata in primo grado (illecito in materia di stupefacenti) per cui il GUP ha applicato la pena; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della condanna essendosi limitata a dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 129 cod. proc. pen.
La doglianza del ricorrente era fondata sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tuttavia la Corte l'ha ritenuta inammissibile, quindi non è stata effettuata una valutazione sostanziale sull'applicazione di tale norma.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per escludere l'ammissibilità del motivo di ricorso: la questione dedotta non è consentita dalla legge di cassazione e, peraltro, il motivo risultava del tutto generico; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono rientrare nelle fattispecie ammesse dall'art. 448 c.p.p.; doglianze non consentite da quella norma sono inammissibili.
- Le censure di mera genericità o prive di specifica indicazione della violazione normativa o del vizio motivazionale possono essere dichiarate inammissibili; il ricorso dev'essere specifico e argomentato.
- Se si deduce la mancata applicazione di istituti di proscioglimento (es. art. 129 c.p.p.), occorre formulare il motivo in modo conforme alle prescrizioni di ammissibilità della Cassazione e, se necessario, aver fatto valere la questione con congrua motivazione nei gradi precedenti.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare somme alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preventivamente l'ammissibilità formale del ricorso.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è consigliabile un controllo formale e sostanziale del motivo (specificità, normativa di riferimento, eventuali limiti di ammissibilità) per evitare la declaratoria di inammissibilità.
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