Risposta n. 404 del 9/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, le cabine non sono costruzioni leggere ma beni strumentali all’attività; pertanto, anche in ragione del coefficiente di ammortamento previsto dal D.M. 31 dicembre 1988, dovrebbero rientrare nel super ammortamento.
Super ammortamento per cabine balneari in legno acquistate nel 2018
Il quesito
Il contribuente chiede se l’investimento in cabine balneari in legno, acquistate nel 2018 per rimodernare uno stabilimento balneare e rimosse a fine stagione, possa beneficiare del super ammortamento 2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, se le cabine non sono qualificabili come costruzioni e non concorrono alla stima catastale dello stabilimento balneare, possono fruire del super ammortamento 2018, restando fermi gli altri requisiti e i poteri di controllo dell’Amministrazione.
Super ammortamento per cabine balneari in legno
L’interpello riguarda la possibilità di applicare il regime del cd. super ammortamento agli acquisti, effettuati nel 2018, di cabine balneari in legno destinate a uno stabilimento balneare stagionale. Il tema centrale è la loro qualificazione fiscale: beni strumentali agevolabili oppure costruzioni escluse dal beneficio.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante riferisce di aver sostenuto nel corso del 2018 un investimento per l’acquisto di cabine da utilizzare per il proprio stabilimento balneare, al fine di rimodernarlo. Le cabine sono descritte come:
- manufatti in legno con tetto a capanna;
- privi di pavimentazione;
- dotati di ferramenta di montaggio inox e serratura con chiave;
- rimossi al termine di ogni stagione balneare, in quanto la società opera con licenza stagionale.
Nell’integrazione documentale, il contribuente precisa inoltre che tali cabine non sono considerate nella determinazione della stima catastale attribuita allo stabilimento balneare e che vengono effettivamente rimosse a fine stagione.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Il contribuente chiede se, con riferimento al periodo d’imposta 2018, l’investimento realizzato possa beneficiare del super ammortamento introdotto dall’articolo 1, commi da 29 a 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo l’istante, le cabine balneari non dovrebbero essere considerate costruzioni leggere, bensì beni strumentali all’attività d’impresa. Tale conclusione sarebbe confermata anche dal coefficiente di ammortamento applicato in base al D.M. 31 dicembre 1988. Di conseguenza, le cabine dovrebbero rientrare nel perimetro dell’agevolazione.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo del super ammortamento:
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto la disciplina del super ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2016, con maggiorazione del costo di acquisizione del 40% ai fini delle imposte sui redditi;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha prorogato la disciplina per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, o entro il 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni;
- l’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha esteso l’agevolazione agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero, al ricorrere di specifiche condizioni, entro il 30 giugno 2019, prevedendo una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione.
L’Agenzia richiama inoltre l’articolo 1, comma 93, della legge di stabilità 2016, richiamato dal comma 13 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, il quale esclude dall’agevolazione:
- i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
- gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 della legge.
Viene anche richiamato il comma 2 dell’articolo 43 del TUIR, in base al quale i beni devono avere natura strumentale rispetto all’attività esercitata.
Valutazione dell’Agenzia sulla qualificazione delle cabine
L’Agenzia osserva che, per stabilire se un bene sia escluso dall’agevolazione, occorre fare riferimento ai coefficienti di ammortamento previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. Nel caso specifico, ritiene applicabile il riferimento al Gruppo XVII - Industrie dell’energia elettrica del gas e dell’acqua - Specie 4a della tabella allegata al decreto, relativo agli stabilimenti balneari marini, che prevede:
- il coefficiente del 6% per gli stabilimenti in muratura;
- il coefficiente del 20% per gli stabilimenti in legno.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che, qualora le cabine:
- non siano annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni";
- non siano considerate nella determinazione della stima catastale dello stabilimento balneare;
allora il contribuente può fruire, in relazione al relativo ammortamento, dell’agevolazione del super ammortamento prevista dall’articolo 1, commi da 29 a 36, della legge n. 205 del 2017.
Resta fermo che:
- devono sussistere tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa;
- permane il potere dell’Amministrazione finanziaria di svolgere i propri controlli sulla qualificazione dei beni.
Conclusioni operative
L’interpello è quindi risolto favorevolmente per il contribuente, ma in modo condizionato alla corretta qualificazione delle cabine come beni strumentali diversi da costruzioni. La circostanza che esse siano rimosse al termine della stagione e non incidano sulla stima catastale dello stabilimento assume rilievo decisivo nella valutazione dell’ammissibilità al super ammortamento.
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