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Interpello

Risposta n. 400 del 9/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’istante sostiene che il credito INPS, originato da contributi inizialmente dedotti nel regime forfettario e poi rimborsati tramite compensazione, debba seguire il medesimo regime agevolato e quindi essere sottratto dai contributi deducibili del rigo LM35, senza concorrere come reddito nel rigo LM22.

Credito previdenziale INPS utilizzato in compensazione da contribuente in regime forfettario

Il quesito

Se il credito INPS derivante da contributi previdenziali versati e poi utilizzato in compensazione debba essere tassato ordinariamente nel quadro RM oppure recuperato a tassazione nell’ambito del regime forfettario, e se possa essere scomputato dai contributi deducibili del quadro LM invece di incrementare il reddito.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia precisa che, ai fini del solo regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto in un periodo d’imposta precedente e poi risultato eccedente, generando un credito INPS utilizzato in compensazione, deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo successivo, indicando l’importo nel rigo LM35 del quadro LM. Non accoglie quindi la tesi dello scomputo dai contributi deducibili né il richiamo alla tassazione ordinaria nel quadro RM.

Credito previdenziale INPS utilizzato in compensazione nel regime forfettario

L’interpello riguarda il trattamento fiscale, nel regime forfettario, di un credito INPS originato da contributi previdenziali versati in eccesso e utilizzato in compensazione tramite modello F24. Il contribuente chiede come debba essere recuperato tale importo ai fini dichiarativi e impositivi.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il soggetto istante dichiara di applicare il regime forfettario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel periodo d’imposta 2017 avrebbe maturato un credito di 1.522,00 euro derivante da contributi previdenziali versati all’INPS, credito poi utilizzato in compensazione nel corso del 2018.

Secondo la ricostruzione dell’istante, tale importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM e assoggettato a tassazione ordinaria; tuttavia, poiché i contributi erano stati in origine dedotti nell’ambito del regime forfettario, egli ritiene che non sia corretta una tassazione ordinaria. A suo avviso, l’onere dedotto e successivamente “rimborsato” tramite compensazione del credito INPS dovrebbe essere assoggettato alle regole del medesimo regime forfettario.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede, in sostanza, se il credito INPS utilizzato in compensazione debba:

  • essere assoggettato a tassazione ordinaria;
  • oppure essere recuperato nell’ambito del regime forfettario, con corretta rettifica dei contributi dedotti.

Più in particolare, l’istante propone di scomputare l’importo del credito INPS dai contributi previdenziali deducibili indicati nel rigo LM35 del modello Redditi PF 2019, ritenendo che l’inserimento tra i redditi del rigo LM22 produrrebbe un’ulteriore contribuzione INPS.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Il contribuente ritiene che la somma prima dedotta e poi compensata debba essere riportata a tassazione secondo il medesimo regime in cui è stata dedotta, cioè il regime forfettario. In questa prospettiva, il credito INPS andrebbe sottratto dai contributi previdenziali deducibili del rigo LM35, anziché essere considerato come componente da aggiungere al reddito.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina del regime forfettario introdotta dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, modificata dalla legge n. 145 del 2018.

In particolare, richiama il comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo cui:

  • il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi o compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto nell’allegato n. 4;
  • i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa, si deducono dal reddito determinato con il medesimo criterio.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che il proprio riscontro non riguarda la verifica dei requisiti di accesso al regime forfettario né delle eventuali cause ostative, né la quantificazione dei contributi previdenziali indicati nell’istanza.

Nel merito, osserva che, nel caso rappresentato, il contribuente ha versato e dedotto nel periodo d’imposta 2017 contributi previdenziali in misura superiore al dovuto, determinando così un credito INPS poi utilizzato in compensazione nel 2018. Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva nel regime forfettario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo successivo.

L’Agenzia conclude quindi che l’importo deve essere indicato nel rigo LM35 del quadro LM, secondo le regole del regime forfettario.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia esclude la soluzione prospettata dall’istante di uno scomputo diretto del credito INPS dai contributi deducibili del rigo LM35 come unica modalità di gestione. La rettifica deve avvenire nell’ambito del regime forfettario, con recupero a tassazione nel periodo d’imposta successivo mediante il rigo LM35 del quadro LM.

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