Risposta n. 402 del 9/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCessione del credito IVA nell'ambito di un conferimento di ramo d'azienda
Il quesito
Il contribuente chiede se, in un conferimento di ramo d'azienda a una newco senza estinzione del conferente, possano essere trasferiti alla conferitaria il credito IVA annuale 2018, i crediti IVA trimestrali 2019 e quelli maturandi fino al conferimento, e se sia necessario chiedere prima il rimborso ex articolo 30 del DPR 633/1972 o seguire la procedura formale di cessione ex articolo 5, comma 4-ter, del DL 70/1988.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia richiama il principio di continuità nelle operazioni straordinarie e afferma che, in presenza dei presupposti, il credito IVA relativo all'azienda/ramo trasferito può passare alla conferitaria e essere da essa chiesto a rimborso o compensato, senza necessità della procedura formale di cessione. Tuttavia, nel caso in cui il dante causa non si estingua, ciò è ammesso solo se il ramo è stato gestito con contabilità separata; in difetto, i crediti IVA possono essere trasferiti solo dopo essere stati chiesti a rimborso secondo la procedura ordinaria.
Il parere dell’Agenzia
Poiché il ramo d'azienda non risulta gestito con contabilità separata, l'Agenzia conclude che il credito IVA 2018 e quelli trimestrali 2019 possono essere ceduti alla conferitaria solo se preventivamente chiesti a rimborso. Non è quindi sufficiente il solo atto di conferimento per rendere efficace il trasferimento verso l'Amministrazione finanziaria nel caso concreto.
Cessione del credito IVA nel conferimento di un ramo d'azienda
L'interpello riguarda il trasferimento di crediti IVA in occasione del conferimento di un ramo d'azienda a una società di nuova costituzione, senza estinzione del soggetto conferente. Il tema centrale è se il credito IVA maturato prima e fino alla data del conferimento possa passare alla conferitaria e con quali modalità sia opponibile all'Amministrazione finanziaria.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L'istante svolge attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di [...], e intende conferire entro il 31 dicembre 2019 un ramo d'azienda relativo a un'attività svolta nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione. L'operazione non determina l'estinzione della conferente.
Il contribuente chiede chiarimenti su tre profili:
- trasferibilità del credito IVA annuale 2018;
- trasferibilità del credito IVA maturato trimestralmente nel corso del 2019 e di eventuali crediti maturandi sino all'atto del conferimento;
- necessità o meno di seguire la procedura formale di cessione dei crediti IVA di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Chiede inoltre se sia necessario richiedere preventivamente a rimborso il credito IVA ai sensi dell'articolo 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prima di trasferirlo alla conferitaria.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L'istante ritiene che il credito IVA annuale 2018 e quello maturato nel corso del 2019 possano essere trasferiti alla conferitaria. Sostiene inoltre che l'efficacia del trasferimento discenda direttamente dall'atto di conferimento, senza bisogno di notifiche o adempimenti specifici verso l'Amministrazione finanziaria.
Secondo il contribuente, non sarebbe necessario neppure chiedere preventivamente il rimborso ex articolo 30 del DPR 633/1972, poiché con il conferimento la conferente perderebbe ogni legittimazione sul credito IVA, che entrerebbe nella piena disponibilità della conferitaria. Quest'ultima potrebbe quindi, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, chiedere il rimborso in dichiarazione IVA 2020 o con i modelli IVA TR, ovvero utilizzare il credito in compensazione.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia richiama in particolare:
- l'articolo 16, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'IVA relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento;
- la risoluzione n. 417/E del 31 ottobre 2008, che ha chiarito la trasferibilità del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e del credito maturato dall'inizio dell'anno fino alla data di efficacia dell'operazione straordinaria, con efficacia diretta verso l'Amministrazione finanziaria e senza necessità della procedura formale di cessione di cui all'articolo 5, comma 4-ter, del DL n. 70/1988;
- la risoluzione n. 183/E del 13 luglio 1995, in tema di gestione con contabilità separata nel caso in cui il dante causa non si estingua;
- la risoluzione n. 600112 del 6 dicembre 1989, richiamata come precedente in materia di conferimento aziendale;
- la giurisprudenza di legittimità, citata dall'Agenzia, che riconosce che la conferente perde legittimazione sul credito IVA e che il rimborso spetta alla beneficiaria.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia
L'Agenzia ribadisce che, nelle operazioni straordinarie e nelle trasformazioni soggettive sostanziali, tra cui il conferimento di azienda o di ramo d'azienda, opera un principio di continuità tra i soggetti coinvolti. In tale quadro, i diritti e gli obblighi IVA connessi alle operazioni riferibili al complesso aziendale trasferito passano alla beneficiaria.
Ne deriva che:
- la conferente perde ogni legittimazione in ordine al credito IVA riferibile al ramo trasferito;
- il credito entra nella piena disponibilità della conferitaria;
- la conferitaria può chiedere il rimborso dell'eccedenza o utilizzarla in compensazione.
Tuttavia, l'Agenzia precisa che, quando il dante causa non si estingue, questa regola trova applicazione solo se, prima dell'operazione, l'attività del ramo trasferito è stata gestita con contabilità separata. Tale separazione contabile è necessaria per individuare con chiarezza i dati riferibili all'azienda trasferita e per imputarli correttamente alla beneficiaria.
Parere conclusivo sull'istanza
Nel caso concreto, l'Agenzia rileva che il ramo d'azienda oggetto di conferimento non risulta gestito con contabilità separata. Per tale ragione, l'eccedenza a credito IVA relativa al periodo d'imposta 2018 e i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2019 possono essere trasferiti alla conferitaria solo se preventivamente chiesti a rimborso, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 5, comma 4-ter, del DL n. 70/1988.
In sintesi, il solo conferimento non è sufficiente, nel caso descritto, a rendere opponibile il trasferimento dei crediti IVA all'Amministrazione finanziaria: occorre il previo rimborso del credito secondo le modalità ordinarie.
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