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Interpello

Risposta n. 395 del 8/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, l’errore non è regolarizzabile con nota di variazione ex art. 26 DPR 633/1972 perché non rientrerebbe nelle ipotesi normativamente previste; l’invio dovrebbe essere considerato come non effettuato, senza ulteriori adempimenti, mediante sostanziale scarto ex post delle fatture duplicate.

Erronea duplicazione di fatture cartacee trasmesse per errore via SdI come fatture elettroniche

Il quesito

L’istante chiede come sanare l’invio erroneo, nel gennaio 2019, di fatture già emesse in formato cartaceo nel 2017-2018 e già assoggettate agli adempimenti IVA, chiedendo in particolare se sia applicabile l’art. 26 del DPR 633/1972 oppure se il mero "storno" del duplicato possa considerarsi sufficiente.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene applicabile l’art. 26 DPR 633/1972 anche all’erroneo rinvio via SdI di fatture cartacee già emesse in precedenza, qualificando l’errore come riconducibile a cause "simili" a nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione. L’istante può quindi emettere note di variazione elettroniche con causale di storno totale per errato invio tramite SdI; se i duplicati non hanno inciso sulle liquidazioni IVA 2019, tali note non danno diritto a recupero dell’IVA a debito. I destinatari, se non hanno detratto l’IVA né dedotto il costo, non devono considerare le note nelle liquidazioni né registrarle in contabilità, restando tenuti alla sola conservazione.

Erronea duplicazione di fatture cartacee trasmesse per errore via SdI

L’interpello riguarda il caso di un contribuente che, a causa di un’anomalia tecnica del software di fatturazione elettronica, ha inviato nel gennaio 2019 tramite Sistema di Interscambio diverse fatture già emesse in formato cartaceo nel 2017 e 2018. Le fatture risultavano già correttamente gestite sotto il profilo IVA e l’errore ha determinato una duplicazione in senso stretto, senza possibilità per i clienti di rifiutare il documento ricevuto, poiché la fattura elettronica tra privati non prevede accettazione da parte del cessionario/committente.

Fattispecie concreta e chiarimenti forniti

L’istante ha precisato che:

  • le fatture inviate via SdI riproducono data e numerazione già attribuite negli anni precedenti;
  • i clienti interessati sono stati informati dell’anomalia e della non detraibilità dell’IVA e non deducibilità del costo relativi alle fatture riemesse nel 2019;
  • è stato condiviso con i clienti l’impegno a richiedere il parere dell’Agenzia delle Entrate sulla modalità corretta di sanatoria.

Il problema operativo posto all’Amministrazione finanziaria riguarda quindi la gestione del duplicato elettronico di documenti già esistenti in forma cartacea e già fiscalmente trattati.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede se, per sanare l’errore, sia possibile applicare l’art. 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oppure se l’invio errato possa essere semplicemente considerato come "non effettuato", senza ulteriori adempimenti, mediante uno scarto sostanziale ex post del file duplicato.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene che l’erroneo invio elettronico di una fattura cartacea non possa essere regolarizzato con nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972, perché la fattispecie non rientrerebbe tra quelle previste dalla norma.

Secondo la soluzione prospettata:

  • non sarebbe possibile emettere nota di variazione per l’errore commesso;
  • l’invio del duplicato dovrebbe essere trattato come se non fosse stato effettuato, senza ulteriori adempimenti.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama il funzionamento dello SdI, che effettua controlli propedeutici all’inoltro della fattura al destinatario e scarta i file che non superano le verifiche, incluse quelle di unicità della fattura. Tali controlli impediscono l’invio di documenti già trasmessi ed elaborati quando riportano dati coincidenti con una precedente fattura.

Viene poi esaminato l’art. 26 del DPR 633/1972, in particolare:

  • il comma 2, che disciplina le variazioni in diminuzione quando l’operazione fatturata viene meno, in tutto o in parte, o se ne riduce l’imponibile per specifiche cause, tra cui dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, oppure mancato pagamento in caso di procedure concorsuali o esecutive infruttuose, accordi di ristrutturazione o piani attestati;
  • il comma 3, che prevede limiti temporali e consente la rettifica di inesattezze della fatturazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile in alcune ipotesi.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva preliminarmente che, nel caso ordinario, lo SdI intercetta e scarta le fatture duplicate quando i dati coincidono con una fattura già trasmessa. Tuttavia, nella fattispecie oggetto di interpello tale meccanismo non poteva operare, perché le fatture originarie erano state emesse in formato cartaceo nel 2017-2018, in un periodo in cui la fatturazione elettronica non era ancora obbligatoria.

In questa situazione, l’Amministrazione ritiene che l’errore possa essere ricondotto alle cause "simili" a quelle di nullità, annullamento, revoca, risoluzione e rescissione menzionate dall’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972. Di conseguenza, per neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può emettere in formato elettronico le corrispondenti note di variazione.

L’Agenzia indica inoltre che nella causale della nota di variazione deve essere riportata la dicitura: "storno totale della fattura per errato invio tramite SdI".

Effetti fiscali e indicazioni operative

L’Agenzia precisa che, se i duplicati non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA del 2019, le note di variazione non costituiscono titolo per recuperare in detrazione l’IVA a debito.

Per i destinatari delle fatture duplicate, qualora non abbiano detratto l’IVA e non abbiano dedotto il costo, vale quanto segue:

  • le note di variazione ricevute non devono concorrere alla liquidazione periodica IVA;
  • non devono essere annotate in contabilità;
  • devono tuttavia essere conservate.

Conclusioni

L’interpello si chiude con una soluzione favorevole alla regolarizzazione tramite note di variazione ex art. 26 DPR 633/1972, valorizzando la natura di duplicato erroneamente trasmesso via SdI di fatture già esistenti e già trattate sotto il profilo IVA. L’orientamento dell’Agenzia consente quindi di sanare l’errore con uno strumento tipico delle variazioni in diminuzione, anziché con il mero disconoscimento dell’invio.

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