Risposta n. 401 del 9/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che la causa ostativa non operi, perché l'attività autonoma è diversa da quella svolta come dipendente e la fatturazione alla cooperativa deriva da un assetto negoziale indipendente dalla sua volontà, volto a eseguire un obbligo di pagamento imposto all'ATS.
Applicabilità della causa ostativa al regime forfetario ex art. 1, comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014 in presenza di lavoro dipendente e attività autonoma verso soggetti collegati al datore di lavoro
Il quesito
La contribuente chiede se la causa ostativa del regime forfetario per attività svolte prevalentemente nei confronti dell'attuale datore di lavoro, o di soggetti a esso riconducibili, si applichi nel caso in cui le prestazioni autonome di riabilitazione domiciliare siano fatturate non al paziente o all'ATS, ma alla cooperativa datrice di lavoro, per effetto di un contratto tra cooperativa e ATS.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che non vi siano artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in autonomo e che la causa ostativa non operi, poiché l'attività autonoma resta sostanzialmente svolta nei confronti di soggetti privati, mentre il pagamento avviene tramite l'ente pubblico e la cooperativa. La contribuente può quindi applicare il regime forfetario, salvo il possesso degli altri requisiti; resta però escluso il regime se l'attività resa alla cooperativa fosse in realtà riconducibile a un rapporto di lavoro dipendente o assimilato.
Regime forfetario e causa ostativa per rapporti con il datore di lavoro
L'interpello riguarda l'applicazione della causa ostativa prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), nell'ambito del regime forfetario. Il caso esaminato coinvolge una professionista che svolge contemporaneamente un'attività di lavoro dipendente presso una cooperativa e un'attività autonoma di riabilitazione neuropsicomotoria in favore di minori con disturbi dello spettro autistico.
Fattispecie rappresentata dall'istante
La contribuente, laureata in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, svolge da un lato attività dipendente per la Cooperativa Beta presso istituti scolastici dell'infanzia, primari e secondari, curando progetti educativi personalizzati e attività di sostegno per bambini con disturbi neuroevolutivi e dell'apprendimento. Dall'altro lato, opera come libera professionista prestando assistenza domiciliare e riabilitazione neuropsicomotoria a minori affetti da autismo, mediante terapia comportamentale ABA, richiamata dalle Linee guida nazionali per il trattamento dell'autismo.
Nel caso concreto, un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. emesso dal Tribunale di riferimento ha imposto all'A.T.S. il pagamento della riabilitazione domiciliare del minore, in luogo dei genitori. Poiché il bambino è seguito sia a scuola, nell'ambito delle attività della cooperativa, sia a casa, nell'ambito della terapia autonoma, l'A.T.S. ha scelto di adempiere indirettamente tramite un contratto con la cooperativa. Di conseguenza, le fatture della professionista per le prestazioni domiciliari risultano intestate non più ai genitori del minore né direttamente all'A.T.S., ma alla cooperativa, che paga le prestazioni in forza dell'accordo con l'ente pubblico.
Quesito posto all'Agenzia delle Entrate
L'istante chiede se, in considerazione della specifica modalità di fatturazione e di pagamento, si applichi nei suoi confronti la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014. In sostanza, il dubbio riguarda il rischio che le prestazioni autonome siano considerate svolte prevalentemente nei confronti del datore di lavoro o di soggetti a esso riconducibili.
Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente
La contribuente sostiene che la causa ostativa non operi per due ragioni principali. In primo luogo, l'attività autonoma di riabilitazione neuropsicomotoria è diversa da quella svolta come dipendente presso la cooperativa. In secondo luogo, il fatto che le fatture siano intestate alla cooperativa non dipende da una sua scelta, ma da un assetto contrattuale esterno: la cooperativa ha assunto nei confronti dell'A.T.S. l'obbligo di pagamento derivante dall'ordinanza giudiziaria. Secondo l'istante, dunque, non vi sarebbe alcuna artificiosa trasformazione di lavoro dipendente in lavoro autonomo, che è la finalità perseguita dalla norma ostativa.
Normativa richiamata e ratio della causa ostativa
L'Agenzia ricorda che la legge n. 190 del 2014, ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1, disciplina il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti. La legge di bilancio 2019 ha ampliato l'ambito del regime e ha riformulato alcune cause ostative, tra cui quella della lettera d-bis) del comma 57.
Tale disposizione preclude l'accesso al regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro, o vi siano stati nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, salvo il caso dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatorio. La relazione illustrativa alla legge di bilancio 2019 chiarisce che la finalità della norma è evitare artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in lavoro autonomo.
Valutazione dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, l'Agenzia non ravvisa elementi di artificiosa trasformazione di un rapporto di lavoro dipendente in attività autonoma nei confronti del medesimo datore di lavoro. Secondo il chiarimento fornito, l'attività autonoma continua a essere sostanzialmente resa a favore di soggetti privati, ma il pagamento avviene a carico dell'ente pubblico per il tramite della cooperativa, che è datrice di lavoro della contribuente.
Per tale ragione, l'Agenzia conclude che non sussistono i presupposti per l'applicazione della causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57, e quindi la contribuente può applicare il regime forfetario, sempre che ricorrano anche gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Precisazione finale dell'Agenzia
L'Amministrazione finanziaria formula però una precisazione importante: se la contribuente dovesse svolgere nei confronti della cooperativa un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui derivino redditi di lavoro dipendente o assimilati, il regime forfetario non sarebbe comunque applicabile in relazione a tali redditi, già a decorrere dal 2019.
Conclusioni operative
L'interpello conferma un'impostazione sostanzialistica: ciò che rileva non è solo l'intestazione formale delle fatture, ma la reale natura del rapporto e la riconducibilità dell'attività autonoma al datore di lavoro. Nel caso concreto, l'interposizione della cooperativa quale soggetto pagatore, in esecuzione di un meccanismo imposto dall'ordinanza e dal contratto con l'A.T.S., non è sufficiente a far scattare la causa ostativa del regime forfetario.
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