Risposta n. 396 del 8/10/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che il servizio rientri tra i servizi elettronici resi a privati ex articolo 22, comma 6-ter, DPR 633/1972, con esonero dagli obblighi di certificazione ai sensi del DM 27 ottobre 2015; in alternativa, propone di registrare i corrispettivi e di emettere fattura su richiesta o per clienti soggetti IVA, anche con invio elettronico.
Certificazione IVA del servizio di bike sharing e obblighi di documentazione dei corrispettivi
Il quesito
La società istante chiede se il servizio di bike sharing, reso tramite app con pagamento automatizzato e tracciabile, possa essere esentato dall’obbligo di fatturazione, scontrino o ricevuta fiscale per ciascuna operazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia esclude che il bike sharing sia un servizio elettronico esonerato e lo qualifica come servizio complesso assimilabile alla locazione onerosa di cosa mobile con servizi accessori; quindi richiede la certificazione dei corrispettivi con scontrino/ricevuta fiscale o, dal 2020, con memorizzazione e trasmissione telematica e documento commerciale. È inoltre ammessa la fattura elettronica, anche senza preventiva richiesta del cliente se disponibile il codice fiscale, e il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica previo accordo con il destinatario.
Certificazione ai fini IVA del servizio di bike sharing
L’interpello riguarda il regime di certificazione fiscale applicabile a un servizio di bike sharing erogato tramite app e sistemi di pagamento elettronici. La società istante chiede se, in ragione dell’automazione del servizio e della tracciabilità dei pagamenti, possa evitare l’emissione del documento fiscale per ogni singola operazione.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società ha commissionato la realizzazione di un’applicazione per smartphone e tablet che consente, previa iscrizione, di utilizzare biciclette in modalità bike sharing. Al momento della registrazione l’utente, normalmente persona fisica che opera per fini estranei all’attività d’impresa o professionale, comunica i dati della carta di credito per il pagamento del servizio.
Il servizio è descritto come integralmente automatizzato: le biciclette sono dotate di lucchetti elettronici apribili mediante scansione di QR Code; dopo la scansione l’utente effettua il pagamento esclusivamente tramite PayPal o carta di credito; al ricevimento del pagamento, il sistema invia un impulso elettronico che sblocca il lucchetto. Il noleggio termina automaticamente quando il cliente richiude il lucchetto della bicicletta presso uno dei totem indicati nell’app.
È previsto inoltre che, se il lucchetto non viene richiuso entro le ore 24:00 del giorno del prelievo, il sistema addebiti automaticamente sulla carta di credito un importo ulteriore pari a quello pagato all’inizio del noleggio.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istante domanda se, in presenza di un servizio e di un pagamento completamente automatizzati e basati su strumenti tracciabili, sia possibile essere esentati dall’obbligo di emettere fattura, scontrino o ricevuta fiscale per ciascuna operazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo la società, il servizio dovrebbe essere qualificato come "servizio elettronico" reso a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell’articolo 22, comma 6-ter, del DPR 633/1972. Di conseguenza, richiamando l’articolo 1 del DM 27 ottobre 2015, ritiene applicabile l’esonero da qualunque obbligo di certificazione.
Sulla base di tale impostazione, l’istante propone il seguente comportamento:
- se il cliente agisce come privato, incasso con carta di credito o PayPal e compilazione del registro dei corrispettivi ex articolo 24 DPR 633/1972;
- se il cliente privato richiede la fattura, oppure se il cliente è un soggetto IVA, incasso con carta di credito o PayPal e consegna della fattura via e-mail, con trasmissione della fattura elettronica allo SDI, sia per clienti privati residenti o non residenti sia per soggetti passivi residenti, comunitari o extracomunitari.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015, secondo cui, per le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/1972, i soggetti passivi devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri; tale adempimento sostituisce la registrazione ex articolo 24, comma 1, del DPR 633/1972. Viene inoltre ricordato che il comma 3 dello stesso articolo 2 consente specifici esoneri con decreto ministeriale, in ragione della tipologia di attività.
La risposta richiama poi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 236086 del 4 luglio 2019, relativi a informazioni, regole tecniche, strumenti e termini per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
È richiamato anche il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, che prevede esoneri dagli adempimenti, tra i quali figurano i servizi elettronici resi a committenti privati.
Sul piano della definizione di servizio elettronico, l’Agenzia cita l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento UE n. 282/2011, secondo cui tali servizi sono quelli forniti tramite Internet o rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, con intervento umano minimo e impossibilità di prestazione in assenza della tecnologia dell’informazione. Vengono inoltre elencate alcune tipologie di servizi elettronici, tra cui fornitura di siti web e hosting, software e aggiornamenti, immagini e informazioni, musica, film, giochi e prestazioni di insegnamento a distanza.
L’Agenzia richiama infine:
- la risoluzione n. 478/E del 16 dicembre 2008, che aveva qualificato il bike sharing come locazione onerosa di cosa mobile con ulteriori servizi accessori, configurando un servizio complesso;
- la risposta ad interpello n. 96 del 4 dicembre 2018, relativa alla documentazione del corrispettivo mediante ricevuta fiscale anche in formato elettronico secondo il CAD;
- il DM 7 dicembre 2016, che ha individuato il documento commerciale quale documento idoneo a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni soggette a trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendone l’emissione elettronica previo accordo con il destinatario.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non condivide la tesi del contribuente. Ritiene infatti che il servizio di bike sharing non possa essere ricondotto tra i servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Secondo l’Amministrazione, il bike sharing è un servizio complesso, già inquadrato dalla risoluzione n. 478/E del 2008 come locazione onerosa di cosa mobile accompagnata da ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici e gestione dei parchi biciclette. Ne deriva che non si applica l’esonero dalla certificazione previsto per i servizi elettronici.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che la società deve certificare il servizio di bike sharing:
- con scontrino o ricevuta fiscale, oppure
- dal 2020, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con emissione del documento commerciale.
Resta inoltre possibile emettere fattura elettronica, anche senza preventiva richiesta del cliente, qualora l’istante sia in possesso del codice fiscale dell’utente.
Quanto al documento commerciale, l’Agenzia precisa che esso può essere emesso in forma elettronica, previo accordo con il destinatario, garantendone autenticità e integrità. In tal senso, il titolo che certifica la prestazione può essere inviato anche in formato elettronico.
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