Cassazione Penale, Ordinanza n. 17010/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, resa ex art. 599-bis c.p.p. e relativa al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, emessa in seguito a concordato sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., relativa al reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, in presenza di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le doglianze che investono la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del Procuratore generale, il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, nonché i motivi rinunciati e la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È richiamato quale base della contestazione, nella forma di ipotesi lieve di detenzione/cessione di stupefacenti.
art. 599-bis cod. proc. pen.
La sentenza di appello è stata emessa a seguito di concordato sulla pena; il ricorso avverso tale pronuncia è inammissibile nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 129 cod. proc. pen.
Le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono state ritenute inammissibili quando proposte contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. quando le censure investono la formazione del consenso al concordato in appello, il consenso del Procuratore generale o il contenuto della decisione in rapporto all'accordo raggiunto.
- Sono inammissibili, contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., anche le doglianze relative a motivi di appello rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende.
- In presenza di concordato in appello validamente recepito dal giudice, la sede di legittimità non può essere utilizzata per riesaminare questioni che attengono all'adesione all'accordo o a motivi espressamente rinunciati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16960/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16962/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16978/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16979/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16980/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_penale · 12 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 16981/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →