Cassazione Penale, Sentenza n. 33957/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa aggravata (capo A) relativa all'incasso e alla trattenuta di un assegno di €46.425,00 consegnato quale caparra per l'acquisto di un immobile. Tre motivi: 1) violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole in relazione alla modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso la truffa aggravata da art.61, n.7 procedibile a querela (contestando la tardività della querela e chiedendo non doversi procedere); 2) errata qualificazione del fatto come truffa anziché come mero inadempimento civile o appropriazione indebita, e omessa motivazione su tale punto; 3) omessa motivazione circa la congruità della pena inflitta (11 mesi e €150 di multa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Sulla questione della procedibilità ha ritenuto applicabile la retroattività della modifica normativa ma ha rilevato la disciplina transitoria dell'art.85 del d.lgs. n.150/2022: per i fatti anteriori all'entrata in vigore il termine di querela decorre dalla data di entrata in vigore se la persona offesa aveva avuto notizia del fatto; nel caso di specie la persona offesa aveva comunque espresso la volontà punitiva presentando querela (anche se tardiva secondo i giudici di merito) e costituendosi parte civile, soddisfacendo la condizione di procedibilità. Quanto alla qualificazione, la Cassazione ha ritenuto corretta la qualificazione come truffa: gli artifici e i raggiri (falsa rappresentazione dell'uso dell'assegno come caparra, richiesta di non indicare il beneficiario, elementi che consentono dedurre il proposito preordinato di non versare la somma al venditore) erano necessari per procurarsi la provvista e quindi integravano la truffa e non l'appropriazione indebita o un mero illecito civile. Sulla pena la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dei giudici di merito, collegata alla gravità del fatto e al comportamento successivo dell'imputato. Ha inoltre respinto la richiesta della parte civile di ottenere le spese di cassazione, ritenendo che questa non abbia fornito contributo utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 640 c.p. (truffa) e terzo comma modificato dal d.lgs. n.150/2022
soppressione delle parole "o la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7"
La soppressione ha trasformato la truffa aggravata da tale circostanza da procedibile d'ufficio a procedibile a querela; la modifica si applica retroattivamente ma va coordinata con la disciplina transitoria del decreto.
art. 2 cod. pen. (retroattività della legge penale più favorevole)
Principio per cui la norma più favorevole si applica retroattivamente; la Corte lo ha ritenuto operante insieme alle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022.
art. 85 d.lgs. n.150/2022 (disciplina transitoria)
termine per la presentazione della querela decorre dalla data di entrata in vigore del decreto se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato
Per reati commessi prima dell'entrata in vigore la validità della querela va valutata con riferimento all'entrata in vigore; una querela già presentata (anche se considerata tardiva in senso tradizionale) e la costituzione di parte civile costituiscono manifestazione della volontà punitiva e soddisfano la condizione di procedibilità.
art. 61, primo comma, n.7 c.p. (circostanza aggravante)
La circostanza era originariamente idonea ad aggravare la truffa e a rendere procedibile d'ufficio; dopo la modifica legislativa non determina più procedibilità d'ufficio.
art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)
Norme procedurali che regolano i motivi di ricorso in cassazione (lett. b, c, e) impugnati dal ricorrente; la Corte le ha valutate e ritenute infondate o inammissibili.
art. 616 c.p.p. (conseguenze per il ricorso inammissibile)
Base per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Una modifica normativa più favorevole che incida sulla procedibilità si applica retroattivamente, ma va considerata insieme a eventuali norme transitorie che fissano il nuovo termine di querela con riferimento all'entrata in vigore.
- Se la legge transitoria dispone che il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore per fatti anteriori, la presentazione di una querela (anche ritenuta tardiva dai giudici di merito) o la costituzione di parte civile possono essere considerate espressione sufficiente della volontà punitiva e quindi soddisfare la condizione di procedibilità.
- La distinzione tra truffa e appropriazione indebita dipende dall'esistenza di un artificio o raggiro necessario per ottenere la cosa: se la consegna è stata ottenuta mediante inganno e con preordinazione di non adempiere al negozio, il reato configurabile è la truffa.
- La successiva ricognizione di debito o la promessa di restituzione non escludono la truffa già consumata, se l'appropriazione era stata ottenuta mediante artificio preordinato.
- In cassazione i motivi incentrati su mancata distinzione tra illecito civile e reato richiedono che venga dimostrata l'assenza di artifici e della volontà preordinata; motivazioni dei giudici di merito ben raccordate ai fatti sono difficili da rimettere in discussione.
- La parte civile non è automaticamente ammessa alla rifusione delle spese di cassazione: bisogna che abbia dato un contributo utile e specifico alla decisione per ottenere il rimborso delle spese di legittimità.
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